Telecamere in condominio: facciamo chiarezza

settembre 29th, 2012 di admin No comments »
Secondo una sentenza del Tribunale di Varese, un condomino, senza una delibera dell’assemblea condominiale che lo autorizzi espressamente, non puo’ installare un impianto di videosorveglianza al fine di tutelare la propria personale sicurezza.
E’ pur vero che ormai vi e’ un orientamento consolidato secondo il quale un tale comportamento, anche se assunto contro la volontà degli altri comproprietari, non integra il reato di interferenze illecite nella vita  privata di cui all’art. 615 bis codice penale. Cio’ in quanto la tutela penale del domicilio è limitata a quello che avviene in luoghi di provata dimora, non visibili ad estranei.
La questione concerne la liceità del comportamento di un singolo condomino che, senza previa delibera assembleare, installi, al fine di tutelare la propria personale sicurezza, un impianto che riprenda anche aree condominiali comuni, con conseguente sacrificio del diritto alla riservatezza degli altri condomini e di terzi tutelato direttamente dall’art. 2 Costituzione.
Ma vediamo come si e’ espresso al riguardo il Garante per la Privacy per stabilire alcuni punti fermi.
In primo luogo vi è da precisare che l’installazione di tali impianti, se effettuata nei pressi di immobili privati e all’interno di condominii e loro pertinenze, non è soggetta al Codice in materia di dati personali (D.Lgs. 196/2003) quando i dati non sono comunicati sistematicamente o diffusi. Nonostante ciò, richiede comunque l’adozione di cautele a tutela dei terzi (art. 5, comma 3, del Codice).
In particolare le riprese devono essere limitate esclusivamente agli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio quelli antistanti l’accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) o antistanti l’abitazione di altri condomini.
Nel caso in cui la ripresa delle aree condominiali sia effettuata da piu’ condomini o dal condominio trova applicazione il citato Codice.
L’installazione di questi impianti è ammissibile esclusivamente per assicurare la sicurezza di persone e la tutela di beni da concrete situazioni di pericolo, di regola costituite da illeciti già verificatisi, oppure nel caso di attività che comportano, ad esempio, la custodia di denaro, valori o altri beni (recupero crediti, commercio di preziosi o di monete aventi valore numismatico).
Poiché, ad ogni modo, comporta l’introduzione di una limitazione e comunque di un condizionamento per i cittadini, deve essere rifiutato ogni uso superfluo nonchè ogni utilizzazione eccessiva rispetto allo scopo da raggiungere. Scopo che deve essere determinato, esplicito e legittimo e, soprattutto, di pertinenza del titolare dell’impianto.
Ma il Tribunale di Varese si e’ spinto oltre statuendo che neppure l’assemblea condominiale possa deliberare l’installazione dell’impianto di videosorveglianza, in quanto lo scopo della tutela dell’incolumità delle persone e delle cose dei condomini, non essendo finalizzata a servire i beni comuni e concretandosi in una lesione di un diritto fondamentale della persona tutelato direttamente dall’art. 2 Cost., esula dalle attribuzioni dell’assemblea stessa (cosi’ anche il Tribunale di Salerno -14 dicembre 2010), non avendo il condominio alcuna potestà limitativa dei diritti inviolabili della persona.
Pertanto, il sistema di videosorveglianza può essere installato soltanto nel caso in cui la decisione sia deliberata all’unanimità dai condomini, perfezionandosi in questo caso un comune accordo e, quindi, con il consenso espresso, libero e documentabile per iscritto come prescritto dall’art. 23 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Secondo una sentenza del Tribunale di Varese, un condomino, senza una delibera dell’assemblea condominiale che lo autorizzi espressamente, non puo’ installare un impianto di videosorveglianza al fine di tutelare la propria personale sicurezza.

E’ pur vero che ormai vi e’ un orientamento consolidato secondo il quale un tale comportamento, anche se assunto contro la volontà degli altri comproprietari, non integra il reato di interferenze illecite nella vita  privata di cui all’art. 615 bis codice penale. Cio’ in quanto la tutela penale del domicilio è limitata a quello che avviene in luoghi di provata dimora, non visibili ad estranei.

La questione concerne la liceità del comportamento di un singolo condomino che, senza previa delibera assembleare, installi, al fine di tutelare la propria personale sicurezza, un impianto che riprenda anche aree condominiali comuni, con conseguente sacrificio del diritto alla riservatezza degli altri condomini e di terzi tutelato direttamente dall’art. 2 Costituzione.

Ma vediamo come si e’ espresso al riguardo il Garante per la Privacy per stabilire alcuni punti fermi.

In primo luogo vi è da precisare che l’installazione di tali impianti, se effettuata nei pressi di immobili privati e all’interno di condominii e loro pertinenze, non è soggetta al Codice in materia di dati personali (D.Lgs. 196/2003) quando i dati non sono comunicati sistematicamente o diffusi. Nonostante ciò, richiede comunque l’adozione di cautele a tutela dei terzi (art. 5, comma 3, del Codice).

In particolare le riprese devono essere limitate esclusivamente agli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio quelli antistanti l’accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) o antistanti l’abitazione di altri condomini.

Nel caso in cui la ripresa delle aree condominiali sia effettuata da piu’ condomini o dal condominio trova applicazione il citato Codice.

L’installazione di questi impianti è ammissibile esclusivamente per assicurare la sicurezza di persone e la tutela di beni da concrete situazioni di pericolo, di regola costituite da illeciti già verificatisi, oppure nel caso di attività che comportano, ad esempio, la custodia di denaro, valori o altri beni (recupero crediti, commercio di preziosi o di monete aventi valore numismatico).

Poiché, ad ogni modo, comporta l’introduzione di una limitazione e comunque di un condizionamento per i cittadini, deve essere rifiutato ogni uso superfluo nonchè ogni utilizzazione eccessiva rispetto allo scopo da raggiungere. Scopo che deve essere determinato, esplicito e legittimo e, soprattutto, di pertinenza del titolare dell’impianto.

Ma il Tribunale di Varese si e’ spinto oltre statuendo che neppure l’assemblea condominiale possa deliberare l’installazione dell’impianto di videosorveglianza, in quanto lo scopo della tutela dell’incolumità delle persone e delle cose dei condomini, non essendo finalizzata a servire i beni comuni e concretandosi in una lesione di un diritto fondamentale della persona tutelato direttamente dall’art. 2 Cost., esula dalle attribuzioni dell’assemblea stessa (cosi’ anche il Tribunale di Salerno -14 dicembre 2010), non avendo il condominio alcuna potestà limitativa dei diritti inviolabili della persona.

Pertanto, il sistema di videosorveglianza può essere installato soltanto nel caso in cui la decisione sia deliberata all’unanimità dai condomini, perfezionandosi in questo caso un comune accordo e, quindi, con il consenso espresso, libero e documentabile per iscritto come prescritto dall’art. 23 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Regolamento condominiale (natura, specie, effetti, trascrizione)

maggio 10th, 2011 di admin No comments »

Il regolamento condominiale disciplina l’utilizzo delle cose comuni, la ripartizione delle spese, stabilisce le norme da osservare per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione.
Le tabelle millesimali fanno parte del regolamento condominiale, cosi’ come, se presente, la relazione esplicativa delle tabelle stesse.
Il regolamento di condominio può essere di natura contrattuale oppure approvato a maggioranza dall’assemblea.
Quello contrattuale deriva da un’accettazione di esso da parte degli acquirenti delle varie porzioni di immobili, al momento dell’acquisto: per lo più viene predisposto dal costruttore-venditore dell’edificio e costituisce parte integrante di tutti gli atti di acquisto stipulati dai diversi condomini.
Da questa sua natura deriva la funzione di disciplinare tanto i rapporti tra i singoli proprietari, quanto alcuni rapporti tra condomini e venditore. Poiché costituisce un’articolazione del contratto di acquisto, ne deriva la piena applicabilità delle norme relative alla trascrizione degli atti relativi ad immobili in particolare per quanto riguarda gli effetti nei confronti dei terzi.
In ogni caso
l’omessa trascrizione nei Registri Immobiliari non influisce sulla validità ed efficacia del regolamento.
Si suole distingue tra le disposizioni che incidono nella sfera dei diritti soggettivi e degli obblighi di ciascun condominio (ad es. destinazione delle proprietà esclusive, modifica dei criteri di ripartizione delle spese) e norme che coinvolgono interessi impersonali della collettività dei condomini (come quelle che prevedono le modalità di uso dei servizi condominiali).
Le prime hanno natura contrattuale e perciò possono essere modificate soltanto per iscritto e con il consenso unanime di tutti i condomini, mentre le seconde hanno natura tipicamente regolamentare e possono essere perciò modificate con deliberazione dell’assemblea adottata con la maggioranza prevista dall’art. 1136 cod. civ..

Il regolamento contrattuale può contenere limitazioni al diritto di proprietà esclusiva dei singoli condomini (che sonoo opponibili ai terzi subacquirenti se debitamente trascritte) come può contenere speciali esoneri di uno o più proprietari da alcune spese condominiali, o la previsione dell’uso esclusivo di alcune parti comuni a favore di una proprietà esclusiva (nesso pertinenziale); deve essere osservato anche dall’originario unico proprietario dell’edificio, ma non può derogare alle norme imperative dettate dal codice civile e dalle leggi speciali.
Il regolamento di condominio edilizio predisposto dall’originario unico proprietario dell’edificio non è vincolante per coloro che abbiano acquistato le unità immobiliari prima della predisposizione del regolamento stesso (anche se nell’atto di acquisto sia posto a loro carico l’obbligo di rispettare un regolamento da redigersi in futuro) salvo che l’acquirente, successivamente alla sua redazione, vi presti adesione con atto scritto da cui risulti in modo chiaro ed inequivocabile la “presa di cognizione” del regolamento stesso e la volontà di darvi esecuzione.
Nei regolamenti contrattuali predisposti dal costruttore-venditore dell’immobile, di norma questi si riserva alcuni “benefit” che potrà esercitare anche dopo aver alienato tutte le unità immobiliari: ad es. il diritto di autorizzare l’apposizione di targhe o insegne, o lo svolgimento di determinate attività all’interno dell’edificio.
Queste norme servono a garantire una più facile commerciabilità dell’immobile, anche qualora – in seguito alle vendite via via effettuate – il costruttore non disponesse più della maggioranza assembleare.

Il regolamento assembleare. approvato dall’assemblea a maggioranza deriva da una delibera approvata con la maggioranza degli intervenuti all’assemblea (appositamente convocata) che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio (art. 1136 II c.c.): la relativa delibera, come quella che modifica un regolamento preesistente, può essere impugnata rispettando le ordinarie regole previste dall’art. 1107 c.c.
Le norme del regolamento non devono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 oltre che 63,66,67,69 disp. att. c.c. .
In pratica non può contenere limitazioni o divieti alla destinazione o utilizzabilità delle proprietà esclusive, oppure criteri di ripartizione delle spese diversi da quelli previsti dal codice civile: tali deroghe sono amesse solo ove risultino deliberate all’unanimità.

Ad esempio, il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali approvati a maggioranza, non potendo detti regolamenti apportare limitazioni delle facoltà del diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente ed in esclusiva: sicché in difetto di un’approvazione unanime le disposizioni anzidette sono inefficaci anche con riguardo a quegli stessi condomini che le avevano approvate.
Negli edifici con più di dieci proprietari l’adozione del regolamento è obbligatoria, mentre è facoltativa nel cd. piccolo condominio (art. 1138 c.c.).
Quest’obbligo comporta la facoltà di ciascun proprietario di sottoporre all’assemblea la necessità di adottare un regolamento: qualora non si provvedesse, sarebbe configurabile il ricorso all’Autorità Giudiziaria, le cui modalità di intervento sono peraltro molto discusse.