730/2010 e Unico: scadenze e novita’

marzo 9th, 2010 di Luca Pacini No comments »

Come tutti gli anni, con l’avvicinarsi del termine per la presentazione del modello 730 o per il pagamento delle imposte per  le persone che invece compilano il modello Unico, riepilogo le principali novita’.

Calendario dichiarazioni 2010730

Il termine previsto per la consegna al Caf o professionista del modello 730 e’ il 31 maggio, mentre e’ il 30 aprile se il modello e’ presentato al datore di lavoro. Per il modello Unico invece le principali scadenze riguardano il versamento delle imposte che sono state fissate il 16 giugno oppure il 16 luglio con una piccola maggiorazione.

E’ quindi consigliabile predisporre e consegnare quanto prima la documentazione necessaria alla compilazione al proprio consulente fiscale senza aspettare gli ultimi giorni, in modo da avere il tempo di poterla verificare ed eventualmente integrarla.

Vediamo quali sono le novità rispetto all’anno fiscale precedente:

Redditi da fabbricati: sono state introdotti nuovi codici per segnalare alcune situazioni di utilizzo degli immobili.

Oneri e spese: possibilita’ di detrazione del 20% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, apparecchi televisivi e computer.

Si rinvia per tutto il resto al precedente post relativo ai redditi 2008 ma ancora valido.

E’ inoltre bene ricordarsi che e’ necessario comunicare le variazioni inerenti i familiari, i relativi dati anagrafici e codice fiscale.

In caso di acquisto e/o cessione di terreni e fabbricati è necessario fornire la relativa documentazione (contratto di compravendita e contratto di mutuo).

In occasione della consegna dei documenti al consulente ricordarsi di dare indicazione in merito alla destinazione del 5‰ (associazioni non lucrative, ecc.) e dell’ 8‰ (chiesa ecc.) e copia della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente.

E’ sempre bene avere una situazione aggiornata degli immobili e relativi dati catastali.

08/03/2010

Iva in edilizia al 10%

marzo 2nd, 2010 di Luca Pacini No comments »

Vediamo in quali casi e’ applicabile l’Iva al 10% in edilizia

Come anticipato in un precedente articolo, dopo molte proroghe, la legge finanziaria per il 2010 ha reso definitiva l’aliquota Iva del 10% in edilizia per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici abitativi.

L’aliquota ridotta si applica alle prestazioni che riguardano gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) di cui all’art. 31 primo comma ex L. 457/78, limitatamente agli interventi su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, ovvero:

-unita’ immobiliari con categoria catastale A (da A1 ad A11, esclusa la A10, indipendentemente dall’effettivo utilizzo);

-parti comuni di condomini destinati prevalentemente ad abitazione, cioe’ edifici la cui superficie totale dei piani fuori terra e’ destinata per oltre il 50% ad uso abitativo;

-edifici di edilizia residenziale pubblica adibiti a dimora di soggetti privati;

-edifici residenza di collettivita‘, come orfanotrofi, ospizi, conventi ecc.;

-le pertinenze immobiliari (garage, cantine, ecc.) di unita’ abitative, anche se si trovano in edifici non destinati prevalentemente ad abitazione.

edilizia ristrutturazione

Si applica invece l’Iva al 20% a tutti gli interventi di manutenzione eseguiti su unita’ immobiliari non abitative (uffici, negozi, ecc.), anche se si trovano in edifici a prevalente destinazione abitativa ed alle cessioni di beni.

Le forniture di beni sono infatti agevolate solo se rientrano in un contratto d’appalto. Vi e’ tuttavia una limitazione relativamente ai cosiddetti beni significativi di cui al DM 29/12/99, ovvero i beni di seguito tassativamente elencati:

  • ascensori e montacarichi,
  • infissi interni ed esterni,
  • caldaie,
  • videocitofoni,
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria,
  • sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza.

La limitazione consiste in questo: mentre su tutti gli altri tipi di beni l’aliquota e’ al 10% sull’intero importo, quando sono presenti beni significativi occorre distinguere 2 casi:

  • se il valore dei beni significativi e’ inferiore alla meta’ del corrispettivo allora si applica l’aliquota del 10% sull’intero importo. Es.: caldaia 40 su totale corrispettivo di 100, si applica il 10% sull’intero importo;
  • diversamente, se il valore del bene significativo e’ superiore al 50% del corrispettivo e’ possibile applicare l’Iva al 10% al valore del bene significativo solo sulla parte che trova capienza nella manodopera e nei beni “non significativi”. Es.: caldaia E. 60 su corrispettivo totale di 100 (ovvero manodopera e beni non significativi 40). L’aliquota del 10% si applica su 80 (40 x 2) mentre l’aliquota e’ del 20% su 20.

Da notare che il valore di un bene significativo e’ determinato liberamente dalle parti, ma evidentemente un valore piu’ basso del costo di acquisto per il fornitore non puo’ essere ben visto dall’amministrazione finanziaria in caso di controllo.

Ancora, l’aliquota ridotta non e’ applicabile in caso di contratti di subappalto ne’ alle prestazioni di professionisti (geometra, architetto, ecc.).

E’ applicabile l’aliquota ridotta anche alle prestazioni di manutenzione su impianti tecnologici quali ascensori, impianti di riscaldamento, mentre non vi possono rientrare gli interventi che non possono inquadrarsi nell’edilizia come la pulizia delle aree comuni condominiali.

02/03/2010

Incentivi per l’autoimpiego

febbraio 28th, 2010 di Luca Pacini No comments »

E’ di alcuni giorni fa la firma del decreto che consente ai lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali negli anni 2009 e 2010 di richiedere all’Inps l’erogazione in un’unica soluzione del trattamento non fruito per avviare un’attivita’ di lavoro autonomo, impresa o in cooperativa. Si tratta del bonus per l’autoimpiego previsto con il Dl 78/2009 convertito con L. 102/2009.

autoimpiego

L’Inps eroga il 25% dell’incentivo non appena accertati i requisiti e il restante 75% solo a seguito della presentazione della documentazione che attesti l’effettivo avvio dell’attivita’.

Piu’ nel dettaglio, sono interessati all’incentivo i lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione di orario o rotazione, nonché da lavoratori destinatari di contratti di solidarietà.

28/02/2010