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Il nuovo regime dei contribuenti minimi

gennaio 14th, 2008

(Rif. Legge n. 244 del 24/12/2007)

Nell’ambito della Finanziaria 2008 è disciplinato il regime fiscale dei contribuenti minimi riservato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo con ricavi/compensi pari o inferiori a € 30.000.

Il nuovo regime, che sostituisce quello dei contribuenti marginali e quello della franchigia -ma non il regime delle nuove iniziative produttive di cui all’art. 13 L. 388/2000-, si applica dal 2008, quale regime naturale, per coloro che rispettano i requisiti previsti. È tuttavia possibile optare per il regime ordinario.

Le principali semplificazioni riguardano l’esonero dagli obblighi IVA (con la conseguente impossibilità di detrarre l’Iva sugli acquisti), IRAP e dagli studi di settore. Il reddito, assoggettato ad imposta sostitutiva del 20%, va determinato analiticamente con applicazione, sia per le imprese che per i lavoratori autonomi del principio di cassa.

Più in particolare sono considerati contribuenti minimi le persone fisiche che

nell’anno precedente:

hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, inferiori a E. 30.000,00;

non hanno effettuato esportazioni;

non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o simili.

nel triennio precedente:

non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche tramite leasing o locazione, per un importo superiore a E. 15.000,00.

Il regime può essere applicato alle persone che iniziano l’attività a condizione che attestino nella dichiarazione di inizio attività la sussistenza dei requisiti, tenendo conto che il limite di ricavi va ragguagliato ad anno.

Per i contribuenti già in attività ed in possesso dei requisiti previsti il regime dei minimi rappresenta il regime naturale. Ciò significa che non occorre esprimere nesssuna scelta per la sua applicazione; è invece necessario, se ritenuto opportuno, esprimere la volontà di adottare il regime normale.

Di fatto quindi i contribuenti interessati devono effettuare una scelta tra il regime ordinario e quello previsto per i contribuenti minimi in tempi brevi.

Possono applicare il regime dei minimi anche:

-i contribuenti che nel 2007, pur in possesso dei requisiti per poter applicare il regime della franchigia hanno adottato il regime ordinario. Infatti il comma 116 pone una deroga alla disciplina delle opzioni che stabilisce il triennio quale periodo minimo di permanenza nel regime ordinario;

-i contribuenti che hanno applicato il regime delle nuove iniziative produttive in possesso anche dei requisiti per l’accesso al regime dei minimi (art. 13 L. 388/2000). Tali soggetti possono comunque continuare ad adottare il regime delle nuove iniziative produttive fino al termine di durata dello stesso.

Sono inoltre previste fattispecie che non consentono di applicare il regime dei contribuenti minimi.

Il reddito d’impresa o lavoro autonomo prodotto nel nuovo regime non concorre alla formazione del reddito complessivo; qualora il contribuente non possieda redditi di altra natura non potrà far valere eventuali deduzioni o detrazioni.Ciò è quindi penalizzante rispetto al regime ordinario.

Il Decreto precisa tuttavia che il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva:

-rileva, in aggiunta al reddito complessivo, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, nonché ai fini della determinazione della base imponibile per i contributi previdenziali;

-non rileva per determinare il reddito ai fini delle detrazioni di cui all’art. 13, TUIR.

Diversamente da quanto previsto nei regimi di cui agli artt. 13 e 14, Legge n. 388/2000, non vi è alcuna ipotesi di esonero dall’obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte da parte del sostituto d’imposta, nelle ipotesi in cui ciò sia normalmente previsto. Il Decreto precisa che tali somme sono scomputate dall’imposta sostitutiva e l’eccedenza è utilizzabile in compensazione con il mod. F24.

Nel caso in cui vengano meno i requisiti per l’applicazione del regime fiscale dei contribunti minimi, il regime cessa normalmente di avere applicazione dall’anno successivo. Nel caso in cui, invece, il limite dei ricavi venga superato di oltre il 50% del limite massimo previsto, la decadenza si verifica già dall’anno in cui è stato superato il limite, ed il contribuente è tenuto a versare l’IVA relativa alle operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare mediante scorporo dai corrispettivi.

Esempio di fattura

Descrizione operazione* Euro 100,00 (+)

Ritenuta d’acconto (se dovuta) Euro 20,00 (-)

Netto da pagare Euro 80,00

*operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 100, Legge finanziaria 2008 (L. 244/2007).

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