Archive for settembre, 2008

Spese alberghi e ristoranti: novità

settembre 8th, 2008

Dall’1.9.2008 è applicabile un nuovo regime di detrazione integrale dell’IVA relativa alle somministrazioni di alimenti e bevande e alle prestazioni alberghiere, che risultino inerenti con l’attività d’impresa/lavoro autonomo esercitata.

Analizziamo la novità in dettaglio:

IL NUOVO REGIME DI DETRAZIONE DELL’IVA:

In base alla nuova disposizione, i soggetti IVA (imprese e lavoratori autonomi) possono detrarre integralmente l’IVA relativa a:

  • prestazioni alberghiere;
  • somministrazioni di alimenti e bevande (in ristoranti, pizzerie, bar, ecc.);

a condizione che tali spese risultino inerenti con l’attività esercitata.

La detraibilità dell’IVA a credito si estende anche alle eventuali operazioni accessorie (ad esempio, lavanderia, parcheggio, telefono/internet relative ad un pernottamento in albergo).

La novità riguarda anche l’IVA a credito relativa alle spese alberghiere e di ristorazione sostenute per le trasferte dei dipendenti.

Per quanto attiene l’IVA a credito relativa al servizio di mensa dei dipendenti, non si riscontrano particolari novità, considerato che già in base alla normativa previgente era ammessa la detraibilità integrale.

La nuova disposizione si riflette invece sulla detraibilità dell’IVA a credito connessa con il servizio “sostitutivo” della mensa aziendale fornito da pubblici esercizi, nonché con l’acquisto dei “buoni pasto” (o “ticket restaurant”) da parte del datore di lavoro.

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Ai fini IVA, è confermato che il nuovo regime di detraibilità dell’IVA a credito non si applica qualora la prestazione rientri tra le spese di rappresentanza, per le quali resta ferma la specifica previsione di indetraibilità.

OBBLIGO DI RICHIEDERE LA FATTURA

Al fine di usufruire della detrazione, è necessario richiedere l’emissione della fattura, non essendo sufficiente lo scontrino fiscale “parlante” o la ricevuta fiscale integrata con i dati del cliente (fino ad oggi utilizzati per documentare tali spese ai soli fini reddituali).

DECORRENZA DELLA NUOVA DISPOSIZIONE A FINI I.V.A.

La nuova disposizione è applicabile alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.9.2008.


LA DEDUCIBILITÀ AI FINI REDDITUALI:

E’ stata prevista la parziale deducibilità delle corrispondenti spese nell’ambito del reddito d’impresa e di lavoro autonomo.

Le nuove regole di deducibilità in tema di imposte dirette si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2008 (in generale, quindi, dal 2009).

  1. IMPRESE:

Per quanto riguarda le imprese è stata inserita la nuova previsione secondo cui le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle sostenute per le trasferte di dipendenti e collaboratori, sono deducibili in misura pari al 75%.

N.B. Relativamente alle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti o collaboratori al di fuori del territorio comunale, escluse dalla nuova limitazione, continuano a trovare applicazione le regole di deducibilità con i limiti stabiliti dall’art. 95, comma 3, TUIR (ammontare giornaliero non superiore a € 180,76 ovvero 258,23 per le trasferte all’estero). Analogamente, non sono soggette al nuovo regime di deducibilità limitata le spese relative alla somministrazione di alimenti e bevande per le trasferte dei dipendenti o collaboratori nel territorio comunale. Tali somme, concorrendo alla formazione del reddito di lavoro dipendente/collaborazione ai sensi dell’art. 51, comma 5, TUIR, costituiscono spese per il personale deducibili.

  1. LAVORATORI AUTONOMI:

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, sono deducibili in misura pari al 75% e, comunque, per un importo complessivo non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

Per maggiore chiarezza compiliamo di seguito una tabella riepilogativa della nuova normativa sia in termini di detrazione Iva, sia in termini di deducibilità dei costi:

SOGGETTO

IVA (dal 1/9/08)

REDDITO di Impresa / lavoro autonomo (dal 2009)

IMPRESA

Detraibilità 100% (*)

Deducibilità al 75% (**)
LAVORATORE AUTONOMO Deducibilità al 75% nel limite complessivo del 2% dei ricavi

(*) nel rispetto del principio di inerenza ed in attesa di chiarimenti per le spese rientranti in quelle di rappresentanza;

(**) tranne le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti e dei collaboratori.

Novità per le attività di estetica, tatuaggio, piercing, ricostruzione unghie

settembre 4th, 2008

Il DPGR 44/R/08 la Regione Toscana ha apportato alcune importanti modifiche al proprio precedente regolamento sulla disciplina dell’attività di estetica, tatuaggio e piercing della Legge della Regione Toscana 28/2004.

Adeguamento dei locali

1) Tutti i locali in cui si esercita l’attività di estetica devono essere adeguati alle disposizioni del regolamento regionale entro 60 mesi dall’entrata in vigore delle modifiche al regolamento stesso. Il termine è quindi fissato per il 25.10.2013.

2) I locali delle attività di estetica devono, invece, essere immediatamente adeguati alle disposizioni regionali in caso di:
a. ristrutturazioni;
b. cessione totale dell’attività per atto tra vivi (e quindi in tutti i casi di subentro per atto fra vivi, escluso il solo caso di successione).

3) Fermo restando l’immediata entrata in vigore delle disposizioni igieniche relative alla sterilizzazione delle attrezzature e al “mono-uso”, tutti i locali delle attività di tatuaggio e piercing dovevano essere adeguati alle specifiche disposizioni regionali, entro i 180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento regionale, cioè entro il 09.04.2008.
I tempi concessi dalla Regione sono ormai trascorsi, pertanto, tutte le attività non regolarizzate sono a rischio di chiusura.

Formazione professionale obbligatoria anche chi pratica tatuaggi e piercing

Tutti coloro che hanno regolarmente dichiarato di effettuare l’attività di tatuaggio e piercing, devono dimostrare l’iscrizione ad un percorso professionale specifico entro il 25.10.2008, e devono presentare un un attestato entro i successivi 4 anni, pena la chiusura dell’attività.
Il Comune di Prato sta facendo recapitare agli interessati specifiche comunicazioni per chiedere l’invio del certificato di iscrizione entro il 30.11.2008 presso lo Sportello unico impresa e commercio.

Sono riaperti i termini per presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui si dichiara di svolgere l’attività di tatuaggio e piercing. La scadenza è il 07.10.2008.

Nuovi requisiti per l’attività di onicotecnica (ricostruzione unghie)

Importantissime novità anche nel campo dell’onicotecnica, che consiste nella preparazione dell’unghia e della pelle che la contorna con apposizione o realizzazione, mediante resine, gel o altre sostanze, di unghie finte.

Anche per questa attività da adesso sono necessari i requisiti professionali di estetista ed i requisiti igienico sanitari dei locali (anche nei casi di semplice apposizione di unghie finte, senza preparazione dell’unghia e della pelle che la contorna).
Ai sensi dell’art. 32 del DPGR 44/R/08, chi già esercita l’attività deve adeguarsi entro il 08.02.2011.

Novità in materia di assegni, compensi lavoro autonomo, autotrasportatori, redditometro, ecc.

settembre 4th, 2008

Di seguito si illustrano le principali disposizioni fiscali previste dal DL 112/2008
contenente “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”,
dopo la conversione in legge dello stesso.

LIMITI ALL’USO DEL CONTANTE E DEGLI ASSEGNI
È confermata la modifica all’importo massimo consentito per i trasferimenti in contanti di cui all’art. 49,
D.Lgs. n. 231/2007 che, a decorrere dal 30.4.2008, aveva previsto il divieto di utilizzo del contante per
importi pari o superiori a € 5.000.
L’art. 32, comma 1 del Decreto in esame dispone, a decorrere dal 25.6.2008, l’innalzamento di detto
limite a € 12.500.
Sono confermate anche le modifiche apportate alla normativa che, a decorrere dal 30.4.2008, disciplina
l’uso degli assegni:
· gli assegni bancari e postali sono trasferibili se emessi per importi inferiori a € 12.500; la
clausola di non trasferibilità trova pertanto applicazione con riferimento agli assegni di importo pari
o superiore a € 12.500 (anziché € 5.000);
· ferma restando la necessità di pagare l’imposta di bollo di € 1,50 per ciascun assegno trasferibile, a
decorrere dal 25.6.2008, non è più necessario, per ogni girata, indicare il codice fiscale del
girante.
Va segnalato che l’innalzamento a € 12.500 del limite concerne anche il saldo dei libretti di deposito
bancari o postali al portatore.

TRACCIABILITÀ DEI COMPENSI PER I LAVORATORI AUTONOMI
A decorrere dal 25.6.2008, i lavoratori autonomi non sono più obbligati a:
- tenere uno o più c/c sui quali far confluire gli incassi/proventi professionali;
- incassare i compensi di importo pari o superiore al limite fissato (fino al 30.6.2008) a € 1.000,
esclusivamente mediante strumenti finanziari tracciabili (assegni, bonifici, carte di credito,
POS, ecc.).

ABROGAZIONE DEGLI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI
È confermata la soppressione dell’obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori. Tale novità decorre
dagli elenchi relativi al 2008.

NOVITÀ IVA E II.DD. PER PRESTAZIONI ALBERGHIERE E SOMMINISTRAZIONI
E’ stato abogato il regime di indetraibilità dell’IVA relativa alle prestazioni alberghiere e alle
somministrazioni di alimenti e bevande previsto dall’art. 19-bis 1, lett. e), DPR n. 633/72.
A partire dalle operazioni effettuate a decorrere dall’1.9.2008, pertanto, l’IVA relativa alle predette
operazioni diviene integralmente detraibile.

DISPOSIZIONI A FAVORE DEGLI AUTOTRASPORTATORI
Sono stanziati appositi fondi per la rideterminazione dell’importo della deduzione forfetaria
relativa a trasferte effettuate dai dipendenti fuori dal territorio comunale di cui all’art. 95, comma 4,
TUIR e della quota dell’indennità di trasferta percepita nel 2008 dai dipendenti addetti alla guida che
non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ex art. 51, comma 5, TUIR, nonché
per la detassazione (sia fiscale che contributiva) degli straordinari dei medesimi dipendenti;
E’ stato riconosciuto un credito d’imposta di ammontare corrispondente a quota parte dell’importo
pagato nel 2008 quale tassa automobilistica per ciascun veicolo di massa complessiva non
inferiore a 7,5 t.
Le modalità attuative di tali disposizioni saranno fissate dall’Agenzia delle Entrate con appositi
Provvedimenti.

ESENZIONE DELLE PLUSVALENZE DA CAPITAL GAIN
È confermata l’introduzione del nuovo comma 6-bis all’art. 68, TUIR, che disciplina la determinazione del
c.d. capital gain, in base al quale le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni:
- in società costituite da non più di 7 anni;
- possedute da almeno 3 anni;
non concorrono alla formazione del reddito imponibile e sono quindi da considerarsi esenti:
· a condizione che entro 2 anni dal conseguimento della plusvalenza, la stessa sia reinvestita
(mediante la sottoscrizione del capitale sociale ovvero l’acquisto di partecipazioni) in una società,
costituita da non più di 3 anni, che svolge la medesima attività;
· per un importo pari alla plusvalenza reinvestita e comunque non superiore al quintuplo del costo
sostenuto, nei 5 anni precedenti alla cessione, dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di
cessione, per l’acquisizione o realizzazione di beni materiali ammortizzabili (diversi dagli immobili),
di beni immateriali ovvero per spese di ricerca e sviluppo.

TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DI SRL
Il trasferimento di quote di srl può essere effettuato con atto sottoscritto con firma
digitale, da depositare entro 30 giorni presso l’Ufficio del registro delle imprese a cura di un
intermediario abilitato, ossia da un soggetto iscritto nell’albo dei dottori commercialisti,
munito della firma digitale.

ACCERTAMENTO IN BASE AL REDDITOMETRO
È confermata l’attuazione, per il triennio 2009 – 2011, di un piano straordinario di controlli sulla base
del redditometro, da effettuarsi prioritariamente nei confronti dei contribuenti che in dichiarazione dei
redditi non hanno evidenziato un debito d’imposta e per i quali esistono elementi segnaletici di
capacità contributiva.
Alla realizzazione di tali controlli sono chiamati a partecipare anche i Comuni, segnalando eventuali
situazioni, di cui siano a conoscenza, rilevanti per la determinazione sintetica del reddito.

GARANZIE PER LA RATEAZIONE DEI RUOLI
È confermata la modifica a seguito della quale non è più richiesta la
prestazione di garanzie fideiussorie per richiedere la rateizzazione del pagamento delle imposte
iscritte a ruolo di importo superiore a € 50.000.

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