Spese alberghi e ristoranti: novità

settembre 8th, 2008 di admin Lascia un commento »

Dall’1.9.2008 è applicabile un nuovo regime di detrazione integrale dell’IVA relativa alle somministrazioni di alimenti e bevande e alle prestazioni alberghiere, che risultino inerenti con l’attività d’impresa/lavoro autonomo esercitata.

Analizziamo la novità in dettaglio:

IL NUOVO REGIME DI DETRAZIONE DELL’IVA:

In base alla nuova disposizione, i soggetti IVA (imprese e lavoratori autonomi) possono detrarre integralmente l’IVA relativa a:

  • prestazioni alberghiere;
  • somministrazioni di alimenti e bevande (in ristoranti, pizzerie, bar, ecc.);

a condizione che tali spese risultino inerenti con l’attività esercitata.

La detraibilità dell’IVA a credito si estende anche alle eventuali operazioni accessorie (ad esempio, lavanderia, parcheggio, telefono/internet relative ad un pernottamento in albergo).

La novità riguarda anche l’IVA a credito relativa alle spese alberghiere e di ristorazione sostenute per le trasferte dei dipendenti.

Per quanto attiene l’IVA a credito relativa al servizio di mensa dei dipendenti, non si riscontrano particolari novità, considerato che già in base alla normativa previgente era ammessa la detraibilità integrale.

La nuova disposizione si riflette invece sulla detraibilità dell’IVA a credito connessa con il servizio “sostitutivo” della mensa aziendale fornito da pubblici esercizi, nonché con l’acquisto dei “buoni pasto” (o “ticket restaurant”) da parte del datore di lavoro.

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Ai fini IVA, è confermato che il nuovo regime di detraibilità dell’IVA a credito non si applica qualora la prestazione rientri tra le spese di rappresentanza, per le quali resta ferma la specifica previsione di indetraibilità.

OBBLIGO DI RICHIEDERE LA FATTURA

Al fine di usufruire della detrazione, è necessario richiedere l’emissione della fattura, non essendo sufficiente lo scontrino fiscale “parlante” o la ricevuta fiscale integrata con i dati del cliente (fino ad oggi utilizzati per documentare tali spese ai soli fini reddituali).

DECORRENZA DELLA NUOVA DISPOSIZIONE A FINI I.V.A.

La nuova disposizione è applicabile alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.9.2008.


LA DEDUCIBILITÀ AI FINI REDDITUALI:

E’ stata prevista la parziale deducibilità delle corrispondenti spese nell’ambito del reddito d’impresa e di lavoro autonomo.

Le nuove regole di deducibilità in tema di imposte dirette si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2008 (in generale, quindi, dal 2009).

  1. IMPRESE:

Per quanto riguarda le imprese è stata inserita la nuova previsione secondo cui le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle sostenute per le trasferte di dipendenti e collaboratori, sono deducibili in misura pari al 75%.

N.B. Relativamente alle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti o collaboratori al di fuori del territorio comunale, escluse dalla nuova limitazione, continuano a trovare applicazione le regole di deducibilità con i limiti stabiliti dall’art. 95, comma 3, TUIR (ammontare giornaliero non superiore a € 180,76 ovvero 258,23 per le trasferte all’estero). Analogamente, non sono soggette al nuovo regime di deducibilità limitata le spese relative alla somministrazione di alimenti e bevande per le trasferte dei dipendenti o collaboratori nel territorio comunale. Tali somme, concorrendo alla formazione del reddito di lavoro dipendente/collaborazione ai sensi dell’art. 51, comma 5, TUIR, costituiscono spese per il personale deducibili.

  1. LAVORATORI AUTONOMI:

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, sono deducibili in misura pari al 75% e, comunque, per un importo complessivo non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

Per maggiore chiarezza compiliamo di seguito una tabella riepilogativa della nuova normativa sia in termini di detrazione Iva, sia in termini di deducibilità dei costi:

SOGGETTO

IVA (dal 1/9/08)

REDDITO di Impresa / lavoro autonomo (dal 2009)

IMPRESA

Detraibilità 100% (*)

Deducibilità al 75% (**)
LAVORATORE AUTONOMO Deducibilità al 75% nel limite complessivo del 2% dei ricavi

(*) nel rispetto del principio di inerenza ed in attesa di chiarimenti per le spese rientranti in quelle di rappresentanza;

(**) tranne le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti e dei collaboratori.

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