Archive for ottobre, 2008

Contributi fissi Inps artigiani e commercianti

ottobre 23rd, 2008

Ricordiamo che il prossimo 17 novembre scade il termine per il pagamento della terza rata anno 2008 dei contributi fissi Inps artigiani e commercianti.

Il versamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:

  • Non titolari di partita Iva: come gli anni passati, devono essere utilizzate le deleghe F24 recapitate dall’Inps, presentandole normalmente presso uno sportello bancario;
  • Titolari di partita Iva: invio telematico/home banking.

Avvisiamo coloro che si avvalgono servizio del nostro studio per il pagamento telematico del modello F24 che alla scadenza verrà provveduto all’addebito in conto corrente.

Acconto imposte

ottobre 23rd, 2008

Ricordiamo che il prossimo 1° dicembre scade il termine per il pagamento del secondo acconto delle imposte per il corrente anno.

Siete pertanto invitati a voler ritirare le deleghe F24 già predisposte.

Edilizia: le sanzioni sul reverse charge

ottobre 19th, 2008

Di seguito si esamina il regime sanzionatorio previsto per le violazioni inerenti l’applicazione del meccanismo del reverse charge, applicabile ad es. alle prestazioni di subappalto in edilizia, alla luce dei chiarimenti forniti in materia dall’Agenzia delle Entrate.

MANCATO ASSOLVIMENTO DELL’IVA DA PARTE DELL’ACQUIRENTE/COMMITTENTE
L’acquirente/committente che non assolve l’IVA relativa all’acquisto di un bene o servizio rientrante nel meccanismo del reverse charge, è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta, con un minimo di € 258.
Si tratta dell’ipotesi in cui l’acquirente/committente, avendo ricevuto una fattura senza IVA recante la dicitura che lo obbliga all’applicazione dell’imposta con il reverse charge, non provvede alla relativa integrazione e/o all’annotazione nel registro delle fatture emesse/corrispettivi.
Va notato che la sanzione in esame non è di poco conto, in quanto, considerato che gli adempimenti IVA sono demandati all’acquirente/committente, la stessa è equiparata all’omessa fatturazione per la quale il comma 1 dell’art. 6 in esame prevede appunto la sanzione dal 100% al 200%, con un minimo però pari a € 516.
La norma non prevede alcuna limitazione all’applicabilità della sanzione in esame in relazione agli acquisti per i quali l’IVA risulta totalmente detraibile. Si potrebbe pertanto desumere che la sanzione sia applicabile anche in tale ipotesi, ancorché la doppia annotazione della fattura avrebbe di fatto un effetto neutrale (IVA a debito “compensata” dall’IVA a credito), senza alcun reale danno nei confronti dell’Erario.

IRREGOLARE ADDEBITO DELL’IVA IN FATTURA DA PARTE DEL CEDENTE/PRESTATORE E OMESSO VERSAMENTO
Il cedente/prestatore che, in relazione ad una operazione rientrante nel reverse charge, emette erroneamente una fattura con IVA, omettendone il versamento, è punito con la medesima sanzione di cui sopra (dal 100% al 200% dell’imposta con un minimo di € 258).
La sanzione in esame intende “colpire”, di fatto, il mancato assolvimento dell’obbligo di registrazione della fattura emessa con conseguente omesso versamento dell’imposta, ossia il comportamento evasivo che ha indotto il Legislatore ad estendere il reverse charge a nuovi settori tra i quali i subappalti in edilizia.

IRREGOLARE APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE E REGOLARE ASSOLVIMENTO DELL’IVA
Qualora l’IVA sia effettivamente assolta, ma in modo irregolare, è applicabile la sanzione pari al 3% dell’imposta, con un minimo di € 258.
Tale situazione può verificarsi nei seguenti due casi:
-per un’operazione rientrante nel reverse charge viene erroneamente emessa una fattura con addebito dell’IVA. Il cedente/prestatore assolve regolarmente l’imposta;
-per un’operazione non rientrante nel reverse charge viene erroneamente emessa una fattura senza addebito dell’IVA. Il cessionario/committente provvede all’assolvimento della relativa imposta.
È prevista la responsabilità solidale della controparte per il pagamento della sanzione.

OMESSA FATTURAZIONE
L’ultima ipotesi di violazione prevista dal comma 9-bis in esame riguarda il caso di omessa fatturazione per le operazioni soggette al reverse charge, in relazione alla quale al cedente/prestatore è applicabile la sanzione dal 5% al 10% del corrispettivo (con un minimo di € 516).

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