Di seguito si esamina il regime sanzionatorio previsto per le violazioni inerenti l’applicazione del meccanismo del reverse charge, applicabile ad es. alle prestazioni di subappalto in edilizia, alla luce dei chiarimenti forniti in materia dall’Agenzia delle Entrate.
MANCATO ASSOLVIMENTO DELL’IVA DA PARTE DELL’ACQUIRENTE/COMMITTENTE
L’acquirente/committente che non assolve l’IVA relativa all’acquisto di un bene o servizio rientrante nel meccanismo del reverse charge, è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta, con un minimo di € 258.
Si tratta dell’ipotesi in cui l’acquirente/committente, avendo ricevuto una fattura senza IVA recante la dicitura che lo obbliga all’applicazione dell’imposta con il reverse charge, non provvede alla relativa integrazione e/o all’annotazione nel registro delle fatture emesse/corrispettivi.
Va notato che la sanzione in esame non è di poco conto, in quanto, considerato che gli adempimenti IVA sono demandati all’acquirente/committente, la stessa è equiparata all’omessa fatturazione per la quale il comma 1 dell’art. 6 in esame prevede appunto la sanzione dal 100% al 200%, con un minimo però pari a € 516.
La norma non prevede alcuna limitazione all’applicabilità della sanzione in esame in relazione agli acquisti per i quali l’IVA risulta totalmente detraibile. Si potrebbe pertanto desumere che la sanzione sia applicabile anche in tale ipotesi, ancorché la doppia annotazione della fattura avrebbe di fatto un effetto neutrale (IVA a debito “compensata” dall’IVA a credito), senza alcun reale danno nei confronti dell’Erario.
IRREGOLARE ADDEBITO DELL’IVA IN FATTURA DA PARTE DEL CEDENTE/PRESTATORE E OMESSO VERSAMENTO
Il cedente/prestatore che, in relazione ad una operazione rientrante nel reverse charge, emette erroneamente una fattura con IVA, omettendone il versamento, è punito con la medesima sanzione di cui sopra (dal 100% al 200% dell’imposta con un minimo di € 258).
La sanzione in esame intende “colpire”, di fatto, il mancato assolvimento dell’obbligo di registrazione della fattura emessa con conseguente omesso versamento dell’imposta, ossia il comportamento evasivo che ha indotto il Legislatore ad estendere il reverse charge a nuovi settori tra i quali i subappalti in edilizia.
IRREGOLARE APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE E REGOLARE ASSOLVIMENTO DELL’IVA
Qualora l’IVA sia effettivamente assolta, ma in modo irregolare, è applicabile la sanzione pari al 3% dell’imposta, con un minimo di € 258.
Tale situazione può verificarsi nei seguenti due casi:
-per un’operazione rientrante nel reverse charge viene erroneamente emessa una fattura con addebito dell’IVA. Il cedente/prestatore assolve regolarmente l’imposta;
-per un’operazione non rientrante nel reverse charge viene erroneamente emessa una fattura senza addebito dell’IVA. Il cessionario/committente provvede all’assolvimento della relativa imposta.
È prevista la responsabilità solidale della controparte per il pagamento della sanzione.
OMESSA FATTURAZIONE
L’ultima ipotesi di violazione prevista dal comma 9-bis in esame riguarda il caso di omessa fatturazione per le operazioni soggette al reverse charge, in relazione alla quale al cedente/prestatore è applicabile la sanzione dal 5% al 10% del corrispettivo (con un minimo di € 516).






