Decreto “anti crisi”

dicembre 3rd, 2008 di admin Lascia un commento »

Si illustrano di seguito le principali novità di carattere fiscale contenute nel Decreto legge recentemente varato dal Governo al fine di contenere e contrastare gli effetti della crisi economico-finanziaria. Il Decreto è entrato in vigore il 29.11.2008.

RICORDIAMO CHE LE DISPOSIZIONI POTRANNO SUBIRE MODIFICHE IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO

BONUS STRAORDINARIO PER LE FAMIGLIE

Al fine di favorire i nuclei familiari (richiedente, coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico, figli ed altri familiari a carico) a basso reddito, è riconosciuto un bonus straordinario ai soggetti residenti qualora al reddito complessivo concorrano esclusivamente una o più delle seguenti categorie di reddito previste dal TUIR:

  • REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE; REDDITI DI PENSIONE; TALUNI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE ed in particolare compensi percepiti dai soci di cooperative di produzione e lavoro, compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, remunerazioni dei sacerdoti, compensi per lavori socialmente utili; TALUNI REDDITI DIVERSI ed in particolare redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, REDDITI FONDIARI di ammontare non superiore ad € 2.500 esclusivamente in concomitanza con i redditi sopra evidenziati.

L’ammontare del bonus è proporzionale al numero dei componenti il nucleo familiare ed all’ammontare del “reddito complessivo familiare” come di seguito illustrato:

REDDITO COMPLESSIVO

DEL NUCLEO FAMILIARE

NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

AMMONTARE BONUS

Titolari di pensione e reddito complessivo non superiore ad € 15.000

1

E. 200

reddito familiare complessivo non superiore ad € 17.000

2

E. 300

reddito familiare complessivo non superiore ad € 17.000

3

E. 450

reddito familiare complessivo non superiore ad € 20.000

4

E. 500

reddito familiare complessivo non superiore ad € 20.000

5

E. 600

reddito familiare complessivo non superiore ad € 22.000

Più di 5

E. 1.000

reddito familiare complessivo non superiore ad € 35.000 Con componenti portatori di handicap

E. 1.000

Il bonus così individuato è attribuito ad uno solo dei componenti il nucleo familiare, non costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini delle prestazioni previdenziali, compreso l’ottenimento della c.d. “social card”, è erogato dal sostituto d’imposta che il soggetto interessato indica nella richiesta per l’ottenimento del bonus, è riconosciuto ai soggetti che presentano apposita richiesta al proprio sostituto d’imposta, è erogato dal sostituto d’imposta che ha ricevuto la richiesta. In tutti i casi in cui il bonus non è erogato dal sostituto d’imposta, l’apposita richiesta può essere presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

I soggetti che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione e intendono richiedere il bonus in base alle condizioni esistenti nel 2008 ne faranno richiesta con la dichiarazione dei redditi relativa al 2008.

MODIFICHE PROCEDURA PER DETRAZIONE 55%

Si complica la procedura per usufruire della detrazione delle spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici o unità immobiliari esistenti. Infatti per le spese sostenute nel 2008, 2009 e 2010 i soggetti interessati devono inviare all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, un’apposita istanza a seguito della quale, entro 30 giorni dalla ricezione, l’Agenzia delle Entrate comunica l’accoglimento di detta istanza.

Senza l’accoglimento della domanda quindi non è possibile fruire della detrazione.

Infatti qualora, decorsi i predetti 30 giorni, i contribuenti non ricevano esplicita comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’istanza è da ritenersi rifiutata (applicazione del c.d. “silenzio- rifiuto”). Le istanze saranno esaminate secondo l’ordine cronologico di invio.

Per le spese sostenute nel 2008 l’istanza dovrà essere presentata tra il 15.1.2009 ed il 27.2.2009, mentre per le spese sostenute nel 2009 e 2010 (attualmente l’ultimo anno ammesso al beneficio) nel periodo compreso tra il 1.6 ed il 31.12 di ciascun anno.

In caso di non accoglimento della domanda (nei termini) o in caso di mancata presentazione della stessa è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute, per un importo massimo di spesa pari ad € 48.000 per ciascun immobile da ripartire in 10 rate annuali di pari importo (in pratica si ottiene il beneficio previsto per tutte le spese per lavori edili).

ESIGIBILITÀ DIFFERITA DELL’IVA

Per gli anni solari 2009, 2010 e 2011 è prevista l’applicazione della “esigibilità differita” dell’IVA anche con riferimento alle cessioni e prestazioni effettuate nei confronti della generalità dei soggetti che agiscono nell’esercizio d’impresa, arte o professione. Conseguentemente, va evidenziato che l’IVA a credito risulta detraibile per l’acquirente all’atto del pagamento. Decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’imposta diviene comunque esigibile.

Per beneficiare dell’esigibilità differita, la fattura relativa alla cessione/prestazione dovrà riportare un’apposita annotazione.

OBBLIGO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER LE SOCIETA’

È previsto l’obbligo per le società di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese. Le società già costituite alla data del 29.11.2008 dovranno comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata entro 3 anni dall’entrata in vigore del Decreto.

RIDUZIONE COSTO RAVVEDIMENTO OPEROSO

Per effetto di tali riduzioni, la sanzione ridotta prevista per il ravvedimento dell’insufficiente/omesso versamento dei tributi, considerato che la sanzione base è pari al 30%, passa dal 3,75% al 2,5% in caso di ravvedimento perfezionato entro 30 giorni e dal 6% al 3% in caso di ravvedimento perfezionato entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva.

Si ritiene che la nuova misura ridotta possa trovare applicazione con riferimento al ravvedimento operoso perfezionato dal 29.11.2008, a prescindere dalla data della violazione.

DEDUCIBILITÀ IRAP AI FINI REDDITUALI

A partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2008 è ammessa in deduzione la quota del 10% dell’IRAP pagata nel periodo d’imposta.

Oltre all’introduzione a regime della parziale deducibilità dell’IRAP è prevista la possibilità di recupero delle maggiori imposte versate negli anni precedenti a causa della totale indeducibilità dell’IRAP.

Il rimborso è eseguito secondo l’ordine cronologico di presentazione ed è pari alla quota di IRAP relativa agli interessi e alle spese del personale effettivamente sostenuti. Il 10% dell’IRAP dell’anno di competenza, diversamente da quanto previsto a regime, costituisce il limite dell’importo rimborsabile per ciascuna annualità.

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