Come tutti gli anni, con l’avvicinarsi delle festività natalizie si ripropone il tema del trattamento fiscale degli omaggi.
L’inquadramento degli omaggi natalizi si differenzia a seconda che i beni siano o meno oggetto dell’attività esercitata e che il destinatario sia un cliente/fornitore oppure un dipendente dell’impresa o del lavoratore autonomo.
La presente circolare tiene conto delle novità introdotte dalla bozza di decreto ministeriale di prossima pubblicazione e che entrerà in vigore con effetto retroattivo dallo 01/01/2008.
BENI NON OGGETTO DELL’ATTIVITA’
Omaggi a clienti / fornitori
Imprese / Iva
La detrazione dell’Iva relativa all’acquisto di beni classificati come spese di rappresentanza, la cui produzione od il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, segue i seguenti principi:
- è indetraibile per i beni di costo unitario superiore a € 25,82;
- è interamente detraibile per i beni di costo unitario non superiore a € 25,82.
Al riguardo va tenuto presente che nel caso in cui l’omaggio sia rappresentato da più beni costituenti un’unica confezione di costo complessivo superiore al limite anzidetto, è necessario considerare il costo dell’intera confezione, anziché quello dei singoli componenti.
La successiva consegna del bene in omaggio al cliente / fornitore è un’operazione fuori campo Iva, per cui nessun particolare adempimento deve essere compiuto dall’impresa, salvo l’emissione di un DDT (documento di trasporto), od altro documento analogo, con causale omaggio. Ciò al fine di individuare inequivocabilmente il beneficiario dell’omaggio e dimostrare così l’inerenza della spesa all’attività produttiva. In mancanza di un documento
che attesti il beneficiario dell’omaggio, può essere contestata, in sede di verifica, l’inerenza del costo (e quindi la sua deducibilità).
Imprese / Imposte dirette
Ai fini reddituali i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio sono considerati spese di rappresentanza, talché gli stessi risultano deducibili:
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Ricavi / proventi gestione caratteristica |
Importo massimo deducibile |
| Fino a € 10 milioni | 1,3% dell’importo dei ricavi / proventi |
| Per la parte eccedente € 10 milioni
e fino a € 50 milioni |
0,5% dell’importo dei ricavi / proventi |
| Per la parte eccedente € 50 milioni | 0,1% dell’importo dei ricavi / proventi |
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integralmente, se di valore unitario non superiore a € 50 |
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N.B.: pertanto il limite di deducibilità integrale per i singoli omaggi è passato, con effetto dallo 01/01/2008 da € 25,82 a € 50,00.
Ai fini in esame, il limite di € 50,00 deve essere valutato con riferimento al valore dell’omaggio nel suo complesso (al lordo dell’eventuale Iva indetraibile).
Lavoratori autonomi (Avvocati, ingegneri, commercialisti, ecc.) / Iva
Una regola particolare vale per i professionisti, i quali, detraendosi l’IVA sull’acquisto dei beni destinati alle piccole spese di rappresentanza, dovrebbero rendere imponibili ad Iva le successive cessioni gratuite (infatti l’esclusione da Iva dell’omaggio è prevista solo per le imprese).
Si ritiene, comunque, che scegliendo di non detrarre l’IVA sull’acquisto dei beni da destinare a omaggio, anche se il loro valore unitario è non superiore a € 25,82, la successiva cessione gratuita non sia da assoggettare a IVA.
Lavoratori autonomi / Imposte dirette
I costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio sono considerati spese di rappresentanza, e quindi sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario.
Omaggi a dipendenti (imprese e professionisti)
Iva
L’Iva sugli acquisti di beni per gli omaggi ai dipendenti risulta completamente indetraibile.
Ovviamente, la successiva cessione a titolo gratuito è esclusa da IVA.
Imposte dirette
Il costo dei beni destinati ad omaggio ai dipendenti rappresenta una spesa per prestazioni di lavoro, deducibile dal reddito d’impresa.
N.B.: Per quanto riguarda l’imponibilità in capo al dipendente delle erogazioni liberali concesse in occasione di festività alla generalità o a categorie di dipendenti va evidenziato che l’art. 2, comma 6, DL n. 93/2008 ha soppresso, a decorrere dal 28.5.2008, la lett. b) dell’art. 51, comma 2, TUIR, che prevedeva l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente delle erogazioni liberali in esame di importo non superiore ad € 258,23. Ciò comporta che, a decorrere dal 28.5.2008, le erogazioni liberali concesse ai dipendenti:
Ø in denaro concorrono sempre (indipendentemente dal loro ammontare) alla formazione del reddito di lavoro dipendente e sono quindi assoggettate a tassazione;
Ø in natura (beni, servizi o buoni rappresentativi degli stessi) non concorrono alla formazione del reddito se di importo non superiore ad € 258,23 nel periodo d’imposta.
Così, ad esempio, un pacco natalizio del valore globale di € 200 è una spesa deducibile per il datore di lavoro e non concorre a formare il reddito in capo al dipendente. Si evidenzia che per la verifica del superamento della franchigia di € 258,23 devono essere considerate anche le analoghe erogazioni corrisposte al dipendente durante l’anno.
BENI OGGETTO DELL’ATTIVITA’
Omaggi a clienti / fornitori
Iva
Gli omaggi di beni oggetto dell’attività rappresentano una cessione gratuita imponibile, in quanto all’atto dell’acquisto è stata detratta l’IVA. Ne consegue che l’impresa dovrà corrispondere l’Iva sull’omaggio effettuato.
La cessione gratuita in esame è caratterizzata dai seguenti elementi:
§ la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni;
§ considerata la particolarità dell’operazione, la rivalsa dell’IVA (ossia la richiesta di pagamento dell’Iva sull’omaggio al cliente / fornitore) non è obbligatoria.
Nella pratica, la rivalsa non viene infatti generalmente applicata: l’Iva, rimasta a carico del cedente, diviene per quest’ultimo costo indeducibile dal reddito.
Per certificare l’operazione, in assenza di rivalsa, l’impresa può scegliere tra le seguenti alternative:
1. emissione di una fattura senza addebito dell’IVA, specificando tale circostanza nella fattura;
2. compilazione (in un unico esemplare) di un’autofattura, con indicazione del valore normale dei beni, dell’aliquota e dell’imposta applicabile, specificando altresì che trattasi di “autofattura per omaggi”. Essa può essere:
- singola per ciascuna cessione (”autofattura immediata”);
- globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese solare (”autofattura differita”).
Imposte dirette
Anche gli acquisti dei beni in esame rientrano tra le spese di rappresentanza, dal momento che la normativa non pone alcuna distinzione in base al fatto che essi siano o meno oggetto dell’attività dell’impresa. Essi risultano pertanto deducibili nei limiti precedentemente descritti.
Omaggi a dipendenti:
Iva
Trattandosi di beni normalmente prodotti o commercializzati dall’impresa, come si è visto nell’analoga ipotesi dell’omaggio a terzi, il contribuente detrae ordinariamente l’IVA sui relativi acquisti, che non configurano spese di rappresentanza.
La successiva cessione gratuita va quindi assoggettata a IVA, secondo le modalità analizzate precedentemente.
Imposte dirette
Anche in questo caso il costo dei beni da destinare ad omaggio dei dipendenti rappresenta una spesa per prestazioni di lavoro integralmente deducibile.








