Archive for gennaio, 2009

Il regime fiscale dei contribuenti minimi: chi lo può adottare dal 2009?

gennaio 25th, 2009

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regimi-fiscali_1Il regime fiscale dei minimi oltre che essere adottato da coloro che iniziano un’attività nel 2009 è un regime “naturale”, ovvero automatico, per le persone fisiche che nell’anno precedente hanno mostrato certe caratteristiche a condizione che non partecipino ad associazioni professionali o a società di persone o srl con opzione per trasparenza, salvo la scelta di rimanere nel regime ordinario di determinazione dell’imposta.

Vediamo quali sono queste caratteristiche, in cosa consiste, l’obbligo di rettifica della detrazione dell’iva su alcuni acquisti effettuati negli anni precedenti

Rientrano nel regime in questione coloro che nell’anno 2008:

  • hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, inferiori a € 30.000;

  • Non hanno effettuato esportazioni;

  • non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti, o assimiliati, né corrisposto compensi ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;

Altro requisito è che nel triennio precedente (2006/2008) non abbiano acquistato beni strumentali, anche tramite locazione e leasing, per un ammontare superiore a € 15.000.

Coloro che adottano il regime fiscale in questione:

  • sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili;

  • sono esclusi dall’Irpef ed assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%;

  • sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore;

  • sono esonerati dall’IRAP;

  • non addebitano l’IVA in fattura (sulle fatture emesse deve essere riportata la dicitura “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 100, Legge n. 244/2007″);

  • non hanno diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti;

  • per le operazioni per le quali sono debitori d’imposta con il meccanismo del reverse charge (acquisti intracomunitari, prestazioni nel settore edile, ecc.) integrano la fattura con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta e provvedono al relativo versamento entro il 16 del mese successivo. È questa l’unica ipotesi di versamento dell’IVA.

L’obbligo di rettifica della detrazione dell’Iva

I soggetti che adottano dal 2009 il regime dei contribuenti minimi devono effettuare la rettifica della detrazione dell’IVA operata con riferimento a tutti i beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, esistenti al 31/12/2008, cioè riversare in tutto o in parte l’Iva su tali beni. Tale disposizione riguarda essenzialmente le rimanenze di magazzino, i servizi non utilizzati, cioè fatturati nel 2008 ma riferiti al 2009 i beni ammortizzabili acquistati dal 2005 in poi.

In particolare:

per le rimanenze e i servizi deve essere rettificato l’intero importo dell’Iva detratta al momento dell’acquisto;

per i beni ammortizzabili, esclusi gli immobili, acquistati dal 2005 in poi, la rettifica deve essere effettuata per tanti quint d’imposta come da tabella che segue:

Anno d’acquisto

2005

2006

2007

2008

Rettifica

1/5

2/5

3/5

4/5

Per gli immobili vale lo stesso dscorso ma gli anni da considerare sono quelli dal 2000 al 2008 per per ciacun anno deve essere considerato l’importo in decimi (1/10, 2/10, ecc.).

La rettifica deve essere effettuata in dichiarazione Iva e quindi senza emettere alcuna fattura.

Determinazion del reddito “per cassa”

Il reddito viene determinato, sia per imprese che per i professionisti, per cassa, ovvero ha rilevanza il momento dell’incasso o del pagamento delle fatture senza tener conto della competenza economica.

Qui di seguito indico quelli che secondo me sono i pro e i contro dl regime di cui tratto:

Pro

  1. Esonero Irap

  2. Esclusione dagli studi di settore

Contro

  1. Non appetibile per redditi più bassi
  2. Non consentita detrazione Iva su cquisti
  3. Versamento Iva su acquisti in reverse charge e intracomunitari
  4. Rettifica detrazione Iva su aquisti
  5. Solo se senza dipendenti ed esportazioni
  6. Acquisti di cespiti nel triennio anteriore inferiore a E. 15 mila

Ravvedimento operoso meno costoso con il decreto “anti crisi”

gennaio 24th, 2009

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stockxpertcom_id71125_size1Con il c.d. Decreto “anti crisi” sono state ridotte le sanzioni applicabili al ravvedimento operoso, ovvero le sanzioni che vengono calcolate dal conribuente quando provvede a regolarizzare spontaneamente violazioni, tipo il mancato versamento nei termini di imposte, la mancata presentazione di dichiarazioni, ecc..

Ricordiamo che il ravvedimento operoso non è utilizzabile quando la violazione è stata già constatata dagli enti preposti al controllo e quando fossero iniziate ispezioni.

La nuova misura delle sanzioni decorre dal 29 novembre 2008 ed è da ritenere che le disposizioni di favore si applichino anche alle violazioni commesse in precedenza, in ossequio al principio del favor rei.

Al momento della regolarizzazione degli omessi versamenti, il contribuente deve versare il tributo, le sanzioni per ravvedimento e gli interessi calcolati al tasso legale.

Gli importi dovuti devono essere versati con modello F24 e possono essere compensati con eventuali importi a credito. E’ necessario utilizzare appositi codici tributo per sanzioni e inteessi.

Il termine per provvedere alla regolarizzazione è quello della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta la violazione ovvero, se non è prevista alcuna dichiarazione, entro un anno dalla violazione.

L’istituto del ravvedimento operoso si applica alle imposte, mentre rimangono esclusi i contributi Inps e Inail.

Tabella riepilogativa:

Violazione

Vecchia sanzione

Nuova sanzione

Omesso versamento

regolarizzato entro 30 giorni

3,75%

2,50%

Omesso versamento

regolarizzato dopo 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione

6,00%

3,00%

Infedele dichiarazione regolarizzata entro il termine di presentazione della dichiarazione

20,00%

10,00%

Dichiarazione tardiva ovvero presentata entro 90 giorni dalla scadenza

32,00 E.

21,50 E.

Decreto “anti-crisi” e l’Iva “per cassa”

gennaio 20th, 2009

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what_was_that_bumpCon il “Decreto anti-crisi”, in corso di conversione in legge, è stata introdotta l’IVA “per cassa” alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di coloro che agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni al fine di evitare l’anticipazione dell’IVA all’Erario in caso di successivo incasso della fattura.

Occorre sottolineare quindi che l’applicazione di tale novità si applica nei confronti di cessioni o servizi nei confronti di imprese o professionisti, mentre rimangono escluse le operazioni effettuate nei confronti di privati, condomini ed enti non commerciali (un ente non commerciale in possesso del numero di partita IVA va considerato soggetto passivo IVA, ancorché l’operazione sia riferita all’attività istituzionale).

Il differimento è facoltativo, nel senso che l’opzione viene esercitata, se ritenuto opportuno, dal cedente o prestatore ed è subordinata all’indicazione in fattura della seguente annotazione: “Operazione con imposta ad esigibilità differita, ex art. 7, DL n. 185/2008″. Si dovrà prestare a questa annotazione, in quanto in caso di mancata esposizione in fattura da parte del soggetto emittente, l’IVA relativa all’operazione va intesa ad esigibilità immediata.

L’intento della norma è quello di agevolare l’emittente della fattura; infatti potrà evitare di dover “anticipare” il versamento dell’imposta all’Erario rispetto al momento di effettivo incasso del corrispettivo.

La norma in esame è subordinata all’autorizzazione comunitaria ed inoltre un apposito DM dovrà stabilire il volume d’affari al di sotto del quale i soggetti IVA potranno usufruire della nuova disposizione.

Problematiche derivanti dall’applicazione dell’Iva “per cassa”

  • Il fatto che nella fattura emessa sia riportata la predetta annotazione condiziona il momento in cui l’acquirente potrà portare in detrazione la relativa imposta. Infatti quest’ultimo dovrà attendere il pagamento della fattura per poter detrarre l’IVA. Questo aspetto deve essere valutato attentamente in quanto una “posticipazione” del momento impositivo (detrazione) potrebbe non essere gradita dal cliente.

  • La scelta operata in ordine all’applicazione della esigibilità differita dell’IVA comporta, a livello contabile, un necessario e costante monitoraggio degli incassi e pagamenti anche nell’ambito delle imprese in contabilità semplificata.

  • L’utilizzo della disciplina in esame comporta, sia per il cedente che per l’acquirente una potenziale complicazione nelle quotidiane rilevazioni contabili dovuta alla contemporanea gestione delle due diverse tipologie di fatture: l’una ad esigibilità ordinaria, l’altra ad esigibilità differita.

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