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Con il c.d. Decreto “anti crisi” sono state ridotte le sanzioni applicabili al ravvedimento operoso, ovvero le sanzioni che vengono calcolate dal conribuente quando provvede a regolarizzare spontaneamente violazioni, tipo il mancato versamento nei termini di imposte, la mancata presentazione di dichiarazioni, ecc..
Ricordiamo che il ravvedimento operoso non è utilizzabile quando la violazione è stata già constatata dagli enti preposti al controllo e quando fossero iniziate ispezioni.
La nuova misura delle sanzioni decorre dal 29 novembre 2008 ed è da ritenere che le disposizioni di favore si applichino anche alle violazioni commesse in precedenza, in ossequio al principio del favor rei.
Al momento della regolarizzazione degli omessi versamenti, il contribuente deve versare il tributo, le sanzioni per ravvedimento e gli interessi calcolati al tasso legale.
Gli importi dovuti devono essere versati con modello F24 e possono essere compensati con eventuali importi a credito. E’ necessario utilizzare appositi codici tributo per sanzioni e inteessi.
Il termine per provvedere alla regolarizzazione è quello della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta la violazione ovvero, se non è prevista alcuna dichiarazione, entro un anno dalla violazione.
L’istituto del ravvedimento operoso si applica alle imposte, mentre rimangono esclusi i contributi Inps e Inail.
Tabella riepilogativa:
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Violazione |
Vecchia sanzione |
Nuova sanzione |
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Omesso versamento regolarizzato entro 30 giorni |
3,75% |
2,50% |
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Omesso versamento regolarizzato dopo 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione |
6,00% |
3,00% |
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Infedele dichiarazione regolarizzata entro il termine di presentazione della dichiarazione |
20,00% |
10,00% |
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Dichiarazione tardiva ovvero presentata entro 90 giorni dalla scadenza |
32,00 E. |
21,50 E. |








