Archive for febbraio, 2009

L’abrogazione del libro soci nelle Srl e la scadenza del 30/03/09

febbraio 28th, 2009

Abbiamo già parlato dell’abrogazione dell’abrogazione del libro soci in La conversione in legge del decreto “anti crisi.

Vediamo più nel dettaglio cosa questo comporti.

Con il decreto  anticrisi, il DL n. 185/2008 convertito dalla Legge n. 2/2009, a partire dal 30 marzo 2009 le Srl (società a responsabilità limitata) non avranno più il libro soci. Infatti è stata disposta l’abrogazione del n. 1) del comma 1, dell’art. 2478, C.C., determinando l’abolizione nelle srl del libro soci, nel quale dovevano essere annotati il dati del socio e il capitale sottoscritto e versato. In conseguenza tutti i riferimenti al libro soci delle srl contenuti nel Codice civile devono essere intesi con il riferimento al Registro delle Imprese.

Una conseguenza dell’abolizione si ha con il trasferimento delle participazioni, che ha effetto immediato tra le parti, mentre nei confronti della società l’effetto si determina al momento del deposito dell’atto presso il Registro delle Imprese, da effettuarsi entro 30 giorni a cura del notaio ovvero del dottore commercialista che ha redatto l’atto.
E’ dal deposito, quindi, che l’acquirente delle quote sociali assume la qualifica di socio, e la legittimazione ad esercitare tutti i diritti sociali.

Altra cosa è che gli amministratori sono tenuti verificare presso il registro delle imprese chi siano i soci al fine, ad esempio, di individuare i soggetti cui inviare la convocazione di un’assemblea ed anche al fine di conoscere l’indirizzo presso il quale inviare la corrispondenza, dato che va inviata al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

In caso di espropriazione delle partecipazioni sociali è sufficiente la notificazione dell’espropriazione al debitore e alla società nonché la successiva iscrizione nel Registro delle Imprese.

E’ previsto dalla legge che entro il 30/03/2009 gli amministratori debbano depositare presso la CCIAA una dichiarazione al fine di “integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci”, utilizzando la modulistica già in vigore e in via telematica con firma digitale.  L’omessa o tardiva presentazione di detta dichiarazione oltre il predetto termine determina la perdita del beneficio dell’esenzione delle imposte dovute e l’irrogazione della sanzione da E. 206,00 a E. 2.065,00 ex art. 2630, C.C prevista per la tardiva presentazione di domande, denuncie e dichiarazioni al Registro delle Imprese.

Viene per contro abolito l’obbligo di deposito dell’elenco soci in sede di deposito al Registro delle Imprese del bilancio d’esercizio.

Da quanto indicato non tutte le modifiche possono essere considerate semplificazioni o comportare risparmi di spesa. A partire dalla comunicazione che scade il 30/03/09.

L’attuale normativa in merito a contante e assegni

febbraio 26th, 2009

Dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del DL 112/2008, tutto è tornato (quasi) come prima.

O no?

Vediamo cosa prevede la normativa attuale in merito all’uso del contante e assegni.

LIMITI ALL’USO DEL CONTANTE E DEGLI ASSEGNI

A partire dal 25/06/08 l’utilizzo di contante è consentito solo per importi inferiori ad E. 12.500,00.

Anche gli assegni bancari e postali possono essere trasferibili solo se emessi per importi inferiori a E. 12.500,00; la clausola di non trasferibilità trova pertanto applicazione con riferimento agli assegni di importo pari o superiore a E. 12.500,00.

Per tutti gli assegni trasferibili è necessario pagare l’imposta di bollo di E. 1,50 per ciascun assegno.

Non è più necessario, per ogni girata, indicare il codice fiscale del girante.

L’innalzamento a E. 12.500,00 del limite concerne anche il saldo dei libretti di deposito
bancari o postali al portatore.

TRACCIABILITÀ DEI COMPENSI PER I LAVORATORI AUTONOMI

Sempre a decorrere dal 25/06/08 i lavoratori autonomi non sono più obbligatitenere uno o più c/c sui quali far confluire gli incassi professionali nè ad incassare i compensi esclusivamente mediante strumenti finanziari tracciabili (assegni, bonifici, carte di credito, POS, ecc.).

Questo significa che anche per i professionisti sono validi esclusivamente i limiti generali di utilizzo del contante come sopra indicati.

Versamento della tassa annuale per i libri sociali

febbraio 18th, 2009

Entro il prossimo 16 marzo le società di capitali sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.

L’importo dovuto in misura proporzionale all’ammontare del capitale sociale esistente alla data del 1° gennaio 2009 è pari a:

- € 309,87 se il capitale o il fondo di dotazione non supera € 516.456,90;

- € 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera € 516.456,90.

MODALITA’ DI VERSAMENTO

Il versamento della tassa si effettua con modello F24 e può essere compensato con eventuali crediti disponibili.

Il codice tributo da utilizzare è il 7085, anno di rif. 2009.

SOGGETTI OBBLIGATI AL VERSAMENTO:

Il versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali va effettuato dalle società di capitali (spa, srl e sapa).

Tra i soggetti obbligati rientrano anche:

  • le società in liquidazione ordinaria;
  • le società sottoposte a procedure concorsuali (con esclusione delle società fallite).

Sono invece esonerati dal pagamento della tassa in esame:

  • le società cooperative e di mutua assicurazione;
  • i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili;
  • le società di capitali dichiarate fallite.

La tassa:

  • è deducibile ai fini IRES e IRAP;
  • è dovuta in misura forfetaria, indipendentemente dal numero di libri o pagine utilizzati durante l’anno.

L’importo da versare si differenzia in base all’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante allo 01/01 dell’anno per il quale si effettua il versamento e quindi, con riferimento al versamento da effettuare entro il 16/03/09 al capitale sociale/fondo di dotazione al 01/01/09 .

Eventuali variazioni del capitale sociale/fondo di dotazione intervenute successivamente all’1/1, non assumono alcuna rilevanza (le stesse avranno effetto su quanto dovuto per il 2010).

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