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Il Governo ha varato una serie di incentivi volti a contrastare la crisi del settore industriale, con particolare riferimento al settore automobilistico, nonché a potenziare le misure fiscali finalizzate al rispetto degli obiettivi del protocollo di Kyoto in materia di emissione di gas-serra.
INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI VEICOLI NUOVI:
Viene riproposto un contributo per la rottamazione dei veicoli. L’aspetto comune degli incentivi è che si deve trattare di sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli di categoria euro 0, euro 1 ed euro 2 immatricolati fino al 31.12.99, con veicoli nuovi di categoria euro 4 o euro 5 (euro 3 per i motocicli).
L’agevolazione compete “per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.”
L’ammontare del contributo, la tipologia di veicoli interessati e le altre condizioni variano a seconda del tipo di veicolo acquistato e del tipo di veicolo sostituito e vanno da un minimo di € 500,00 (per la sostituzione di motocicli e ciclomotori) ad un massimo di € 4.000,00 (per la sostituzione di Autocarri).
Sempre a decorrere dal 07/02/09 vengono inoltre rideterminati i seguenti incentivi:
- € 500 per l’installazione di impianti di GPL;
- € 650 per l’installazione di impianti a metano.
DETRAZIONE IRPEF PER L’ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI:
È riconosciuta una specifica detrazione IRPEF nella misura del 20% delle spese documentate sostenute dal 07/02/2009 al 31/12/2009 e fino a un importo massimo di spesa pari a € 10.000,00, da ripartire in 5 quote annuali, per l’acquisto di:
- mobili;
- elettrodomestici ad alta efficienza energetica, ossia di classe di efficienza energetica A+, nonché apparecchi televisivi e computer.
ATTENZIONE: la detrazione è subordinata all’effettuazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per i quali si fruisce della detrazione del 36%, iniziati a decorrere dal 01/07/2008. La data di inizio lavori va desunta dalla comunicazione inviata al Centro operativo di Pescara.
È specificato espressamente che gli interventi di recupero sopra richiamati sono soltanto quelli eseguiti su singole unità immobiliari.
In merito alle modalità operative la disposizione in esame rinvia a quanto previsto per l’agevolazione del 36% e pertanto in particolare è necessario effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario.
Infine la norma specifica che l’acquisto deve essere finalizzato all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Da chiarire la possibilità di cumolo delle agevolazioni in esame con altre agevolazioni già esistenti riguardanti, in alcuni casi, l’acquisto dei medesimi beni (ad esempio elettrodomestici ad alta efficienza energetica).
NUOVE ALIQUOTE IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LA RIVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI:
Vengono abbassate ulteriormente le aliquote dell’imposta sostitutiva dovuta per ottenere il riconoscimento fiscale del valore degli immobili d’impresa oggetto di rivalutazione ai sensi dell’art. 15, DL n. 185/2008.
Non sono modificate le altre disposizioni in materia di rivalutazione circa il differimento temporale dell’efficacia fiscale della rivalutazione al 2013/2014, né l’aliquota dovuta per l’affrancamento della riserva in sospensione d’imposta. Le nuove aliquote sono fissate nelle seguenti misure:
- al 3% per gli immobili ammortizzabili;
- all’ 1,5% per gli immobili non ammortizzabili
UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI INESISTENTI:
Viene previsto un ulteriore inasprimento delle sanzioni a carico dei contribuenti che effettuano compensazioni indebite mediante il mod. F24. La sanzione prevista dall’art. 27, comma 18, DL n. 185/2008 in misura compresa tra il 100 e il 200% dell’importo indebitamente utilizzato in compensazione è innalzata al 200% in caso di utilizzo indebito per un importo superiore a € 50.000 per anno solare.
Per prevenire l’uso illecito di crediti inesistenti in compensazione, la norma prevede, inoltre, l’utilizzo di una maggiore capacità operativa per l’Agenzia delle Entrate, attingendo le risorse da quelle destinate al controllo dell’agevolazioni in tema di imposte indirette.
AGGREGAZIONE TRA IMPRESE:
Viene previsto – al ricorrere di particolari condizioni – per i soggetti IRES che risultano da operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel 2009 per effetto di fusione o scissione, il riconoscimento fiscale gratuito del maggior valore dei beni strumentali, materiali ed immateriali, iscritto in contabilità a seguito dell’imputazione su tali poste del disavanzo da concambio.
Le disposizioni in esame possono trovare applicazione soltanto qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno 2 anni (ossia che abbiano svolto un’effettiva attività commerciale nel biennio precedente l’effettuazione dell’operazione).
L’agevolazione, inoltre, non si applica qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario e sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto.
TASSAZIONE DEL DISTRETTO:
Il decreto prevede poi una nuova forma di tassazione per le imprese che sono inserite in un distretto industriale. Tali imprese potranno infatti optare per questa nuova forma di tassazione, che prevede una tassazione unitaria e congiunta di tutte le imprese partecipanti al distretto, con possibilità, in questo modo, di compensare perdite ed utili delle diverse aziende partecipanti.






