Dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del DL 112/2008, tutto è tornato (quasi) come prima.
O no?
Vediamo cosa prevede la normativa attuale in merito all’uso del contante e assegni.

LIMITI ALL’USO DEL CONTANTE E DEGLI ASSEGNI
A partire dal 25/06/08 l’utilizzo di contante è consentito solo per importi inferiori ad E. 12.500,00.
Anche gli assegni bancari e postali possono essere trasferibili solo se emessi per importi inferiori a E. 12.500,00; la clausola di non trasferibilità trova pertanto applicazione con riferimento agli assegni di importo pari o superiore a E. 12.500,00.
Per tutti gli assegni trasferibili è necessario pagare l’imposta di bollo di E. 1,50 per ciascun assegno.
Non è più necessario, per ogni girata, indicare il codice fiscale del girante.
L’innalzamento a E. 12.500,00 del limite concerne anche il saldo dei libretti di deposito
bancari o postali al portatore.
TRACCIABILITÀ DEI COMPENSI PER I LAVORATORI AUTONOMI
Sempre a decorrere dal 25/06/08 i lavoratori autonomi non sono più obbligati a tenere uno o più c/c sui quali far confluire gli incassi professionali nè ad incassare i compensi esclusivamente mediante strumenti finanziari tracciabili (assegni, bonifici, carte di credito, POS, ecc.).
Questo significa che anche per i professionisti sono validi esclusivamente i limiti generali di utilizzo del contante come sopra indicati.



