Dopo l’ok da parte dell’Europa dei giorni scorsi, è prevista oggi la firma, da parte del Ministro Tremonti, del decreto che dà attuazione a quanto previsto dall’art. 7 del DL 185/08 (L. 2/09), ovvero il versamento dell’Iva dopo l’incasso della fattura.
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La novità del decreto
Come già anticipato dalla stampa, nel decreto sarà precisato che i contribuenti, imprese e professionisti, che possono avvalersi di tale “beneficio” sono solo quelli con volume d’affari inferiore ad E. 200.000,00.
Precisazioni:
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L’esigibilità differita sarà possibile dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale;
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L’agevolazione è riservata solo a quei soggetti che nell’anno precedente hanno avuto un volume d’affari inferiore a E. 200.000,00, ovvero, in caso di inizio attività in corso d’anno, che prevedono di non superare tale limite;
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Se il contribuente in corso d’anno supera il di volume d’affari previsto, cessa di applicarsi l’agevolazione. In ogni caso rimane valida l’esigibilità differita per tutte le operazioni poste in essere fino a quel momento;
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Decorso un anno dalla fatturazione, l’Iva diviene comunque esigibile;
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In assenza di precisa indicazione in fattura, l’operazione è ad esigibilità immediata. Questo conferma che il contribuente può scegliere per ogni operazione il regime Iva da applicare;
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Sono comunque fatte salve le norme di maggior favore per le forniture effettuate agli enti pubblici, ecc..
L’agevolazione è “a scadenza” in riferimento a ciascuna operazione in quanto decordo un anno dall’emissione del documento, l’Iva diviene comunque esigibile.




