Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito che l’azienda, per dedurre i costi e detrarre l’Iva, deve avere e conservare la fattura in originale (o l’originale del fax). Non è invece ammessa la deducibilità del costo e la detraibilità dell’Iva se il documento di acquisto è rappresentato da una semplice fotocopia dell’originale (o da una fotocopia di un fax).

Il principio sopra esposto, è stato stabilito dalla sentenza n. 4502 della Corte di Cassazione, la quale ha respinto il ricorso di un contribuente che pretendeva di documentare dei costi a mezzo della fotocopia del fax con cui il fornitore aveva trasmesso la fattura. Secondo la Corte, infatti, le copie possono essere suscettibili di fotomontaggi; anche il documento che incorpora la fattura trasmessa a mezzo fax è pur sempre una copia dell’originale, ma l’originale del fax offre maggiori garanzie di “autenticità” perché non può essere suscettibile di fotomontaggio, mentre la fotocopia dello stesso fax non offre le medesime garanzie.
Lorenzo Bandinelli via banpac.eu



