E’ noto che dal 04/07/2006 il DL 223/2006 ha consentito, in sede di accertamento imposte sui redditi e Iva, l’utilizzo del valore normale nelle compravendite immobiliari, ossia il valore di mercato.

Precedentemente tale possibilità di rettifica non era contemplata, in quanto erano inibite verifiche nel caso in cui il corrispettivo della cessione immobiliare fosse superiore al valore della rendita catastale rivalutata. In pratica il parametro di riferimento era un valore generalmente assai più basso del valore di mercato. In sede di verifica poteva essere attribuito un valore superiore (alla rendita) solo nel caso in cui da un qualunque documento risultasse un corrispettivo superiore a quello dichiarato.
Nel giugno 2008 l’Unione Europea ha costituito in mora il Governo Italiano, sollevando alcune critiche sul medoto attuale di calcolo dell’Iva sugli immobili. E’ stata richiamata l’attenzione sulla possibile illegittimità delle norma in merito alla rilevanza del valore normale anzichè del corrispettivo pattuito. La considerazione, condivisibile, è che l’imposta deve essere versata sulla base del prezzo risultante da una contrattazione e da condizioni soggettive e oggettive uniche, differenti da ogni altro caso e non su valori medi convalidati dall’Osservatorio dell’Agenzia delle Entrate, tutto in ossequio al dettato costituzionale dell’art. 53.
Le modifiche in corso di approvazione comportano l ‘abrogazione delle norme attuali che consentono l’accertamento sulla base del valore normale, ripristinando di fatto la situazione previgente.






