CESSIONE IMMOBILE E DETRAZIONE DEL 36%

aprile 30th, 2009 di admin Lascia un commento »

La detrazione del 36%, ovvero la possibilità di detrarre dall’Irpef lorda un importo corrispondente al 36% di quanto speso per lavori di recupero del patrimonio edilizio, è stata introdotta con la Legge 449/97. Tale beneficio è stato prorogato varie volte ed è ora previsto sino al 2010 e nel corso degli anni è diminuito l’importo massimo su cui calcolare la detrazione.

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Rimane comunque una delle agevolazioni maggiormente utilizzate dai contribuenti italiani. Vi sono delle regole da seguire per poterne beneficiare ed in ogni caso la detrazione deve essere ripartita su più anni, a seconda dei casi da 3 a 10.

Con la Legge 448/2001 è stata estesa l’agevolazione delle detrazione del 36% anche alle spese per l’acquisto di immobili ristrutturati da imprese edili che provvedano successivamente all’alienazione dell’immobile. La detrazione in questo caso deve essere calcolata sull’ammontare forfettario del 25% del prezzo di vendita.

Un importate principio stabilito, fin dall’inizio, dalla legge è che in caso di vendita dell’unità sulla quale sono stati effettuati i lavori edili, le quote di detrazione non utilizzate dal venditore spettano all’acquirente, indipendentemente dal fatto che il venditore abbia beneficiato o meno delladetrazione per il periodo in cui era proprietario.

Con la risoluzione  457/E del 2008 è stato affrontato il caso di successiva cessione dell’immobile da parte di un soggetto che lo ha acquistato da un’impresa che lo ha ristrutturato. E’ stato quindi affermato che il contribuente che vende l’immobile perde il beneficio per le restanti quote e il beneficio fiscale si trasferisce all’acquirente. Inoltre, analogamente a quanto detto sopra, la mancata fruizione dell’agevolazione per i primi anni non comporta nessuna conseguenza sull’acquirente.

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