L’Agenzia delle Entrate, facendo seguito alla circolare 6/E del 2009, con la risoluzione n. 84/E del 2009 ha ridabito che l’Iva non detratta sulle spese per alberghi e ristoranti non può nemmeno essere considerata un costo deducibile.

Dal 1° settembre 2008 è stata ammessa la detrazione dell’Iva sulle spese di alberghi e ristoranti. A proposito vedi questo post.
La detrazione dell’Iva è subordinata al possesso della fattura. Infatti nel caso in cui il contribuente sia in possesso di una ricevuta fiscale, l’Iva sulla prestazione non viene esplicitata nel documento.
Tuttavia l’Iva, in tali situazioni, ovvero quando non viene detratta per scelta o per obbligo, diventa un onere accessorio al bene o servizio cui si riferisce. Detto diversamente, il costo, in tali situazioni, è dato dalla somma dell’imponibile e dell’Iva, costo che è così deducibile ai fini Irpef, Ires e Irap.
L’Agenzia delle Entrate sostiene che l’Iva non detratta non può essere considerata costo sia nell’ipotesi che il conribuente sia in possesso della fattura e volutamente non abbia detratto l’imposta, sia nel caso in cui non sia stata richiesta fattura e riceva invece un documento diverso dalla fattura che non riporta indicazione dell’Iva.
La posizione dell’amministrazione finanziaria oltre a non essere in linea con alcuna previsione di legge comporta a carico dell imprese difficoltà notevoli in sede contabile: è infatti necessario comunque calcolare l’Iva ricompresa nel corrispettivo indicato sulle ricevute fiscali e registrare separatamente il costo così trovato distintamente dall’Iva.






