Manovra d’estate 2009: detassazione investimenti (Tremonti-ter)
Archive for giugno, 2009
Manovra d’estate 2009: anticipazioni
giugno 29th, 2009Valore degli immobili in chiave comunitaria
giugno 24th, 2009Ieri è stata approvata in via definitiva la Legge comunitaria 2008, che rivede la normativa italiana per quanto riguarda, tra l’altro, il valore normale da attribuire alle cessioni di immobili.

La Legge 223/2006 aveva infatti introdotto la possibilità di effettuare accertamenti basati sul valore normale, sia ai fini Iva che imposte dirette. In pratica era stato abbandonato il criterio di determinazione del valore basato sulla rendita catastale ed era stata data la possibilità agli uffici impositivi di effettuare accertamenti sulla base dei valori di mercato dei beni. L’Unione Europea non ha trovato corretto questo modo di procedere, dovendosi invece, semmai, ricostruire il corrispetttivo di quella specifica compravendita immobiliare anzichè basarsi su criteri di mercato che magari proprio per quell’atto non vanno bene.
Ecco che da adesso il valore normale torna a costituire soltanto un elemento indiziario nella determinazione del valore della vendita
Compensazione in esattoria con importi a rimborso
giugno 20th, 2009Fino ad ora i contribuenti potevano compensare in F24 eventuali importi a credito risultanti dalle dichiarazioni con importi da versare. Questo significa poter “spendere” importi a credito verso lo Stato senza dover attendere i tempi necessari all’Agenzia delle Entrate ad effettuare il rimborso. E talvolta si tratta di diversi anni!
Con un recente provvedimento questa possibilità, cioè utilizzare dei crediti tributari, è stata estesa, quantomeno in parte, ai debiti verso l’erario per i quali sia stata emessa una cartella esattoriale.
E’ previsto che a breve coloro che hanno richiesto un importo a rimborso all’Agenzia delle Entrate ed hanno cartelle esattoriali da pagare per debiti erariali riceveranno da parte di Equitalia, la società concessionaria per la riscossione dei tributi, cioè l’esattoria, una comunicazione dove si propone la suddetta compensazione.
Da sottolineare che la compensazione può avvenire solo tra importi a debito/credito verso l’Erario, o più precisamente verso l’Agenzia delle Entrate, a condizione che l’importo a credito sia stato chiesto a rimborso, non essendo sufficiente l’evidenziazione dello stesso in una dichiarazione fiscale.
In seguito potranno stipulare apposite convenzioni con l’esattore anche altri enti fiscali/previdenziali (Agenzia del territori, delle Dogane, Inps, Inail, ecc.).
La proposta di compensazione sarà facoltativa e quindi il contribuente potrà non aderire. La risposta, se positiva, dovrà essere trasmessa entro 60 giorni.
Non potranno essere compensati gli importi risultanti dal condono, i ruoli oggetto di rateazione e dei contribuenti deceduti.



