Compensazione in esattoria con importi a rimborso

giugno 20th, 2009 di Luca Pacini Lascia un commento »

Fino ad ora i contribuenti potevano compensare in F24 eventuali importi a credito risultanti dalle dichiarazioni con importi da versare. Questo significa poter “spendere” importi a credito verso lo Stato senza dover attendere i tempi necessari all’Agenzia delle Entrate ad effettuare il rimborso. E talvolta si tratta di diversi anni!tasse-rimborso

Con un recente provvedimento questa possibilità, cioè utilizzare dei crediti tributari, è stata estesa, quantomeno in parte, ai debiti verso l’erario per i quali sia stata emessa una  cartella esattoriale.

E’ previsto che a breve coloro che hanno richiesto un importo a rimborso all’Agenzia delle Entrate ed hanno cartelle esattoriali da pagare per debiti erariali riceveranno da parte di Equitalia, la società concessionaria per la riscossione dei tributi, cioè l’esattoria, una comunicazione dove si propone la suddetta compensazione.

Da sottolineare che la compensazione può avvenire solo tra importi a debito/credito verso l’Erario, o più precisamente verso l’Agenzia delle Entrate, a condizione che l’importo a credito sia stato chiesto a rimborso, non essendo sufficiente l’evidenziazione dello stesso in una dichiarazione fiscale.

In seguito potranno stipulare apposite convenzioni con l’esattore anche altri enti fiscali/previdenziali (Agenzia del territori, delle Dogane, Inps, Inail, ecc.).

La proposta di compensazione sarà facoltativa e quindi il contribuente potrà non aderire. La risposta, se positiva, dovrà essere trasmessa entro 60 giorni.

Non potranno essere compensati gli importi risultanti dal condono, i ruoli oggetto di rateazione e dei contribuenti deceduti.

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