Una delle varie disposizioni della manovra d’estate, introdotta in via sperimentale per il 2009 e il 2010, è l’agevolazione rivolta ai lavoratori che percepiscono il trattamento di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione di attività totale o parziale dell’impresa, di messa in liquidazione dell’azienda o, comunque, nel caso di lavoratori dichiarati in esubero strutturale.

La norma prevede che coloro che decidono di “mettersi in proprio”, cioè intraprendere un’attività autonoma, avviare una micro impresa o associarsi in cooperativa, potranno richiedere la liquidazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria per il numero di mensilità deliberate e non ancora percepite; nel caso di lavoratori in mobilità, l’ammontare del beneficio è stabilito nel numero massimo di 12 mensilità; quando il lavoratore verrà ammesso al beneficio e prima che questo venga erogato, dovrà dimettersi dall’azienda di appartenenza.
Sarà un successivo provvedimento a determinare le modalità operative dell’agevolazione.






