Data valuta e disponibilità su versamenti in conto corrente; commissione massimo scoperto e simili; portabilità dei mutui: questi gli argomenti che interessano le banche da un lato e dall’altro le imprese e i cittadini.

Data valuta e disponibilità per i versamenti
La data valuta è il giorno dal quale decorrono gli interessi, la data disponibilità quella dalla quale è possibile disporre delle somme, e, per concludere, la data operazione coincide corrisponde alla data di contabilizzazione dell’operazione. La data valuta è da sempre stata oggetto di trattativa con la banca. Da adesso invece è la legge, a pena di nullità di ogni accordo contrario, che stabilisce con quanti giorni di ritardo rispetto alla data operazione decorreranno gli interessi (la valuta) che, sempre per legge, coinciderà anche con la data disponibilità: per gli assegni bancari versati in conto corrente la valuta e la disponibilità non potranno superare 3 giorni lavorativi successivi alla data dell’operazione. In caso di versamento di assegni circolari o bonifici la valuta e la disponibilità non potrà superare un giorno lavorativo.
Commissione massimo scoperto
Con il decreto 185/2008 era già stata prevista l’abolizione della commissione massimo scoperto; tuttavia la legge prevedeva alcune eccezioni. E’ così che le banche hanno reintrodotto commissioni similari. Ora sono state eliminate tutte le possibili eccezioni, sebbene sia stato previsto un corrispettivo omnicomprensivo che tuttavia non potrà superare lo 0,5%,per trimestre dell’importo dell’affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione.






