
Cosa è necessario per la richiesta di rateazione per importi superiori a E. 5.000,00
Se il contribuente è una persona fisica o titolare di una ditta individuale in contabilità semplificata, deve presentare all’esattoria l’istanza di rateazione, l’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’ultima rata scaduta della prima dilazione e l’Isee.
Stesso iter per le richieste di rateazione da parte di società ed enti. I parametri di riferimento sono in questo caso l’Indice di liquidità [(liquidità immediata + liquidità differita) / passività correnti] e dell’indice Alfa (debito complessivo / valore della produzione x 100). Alla richiesta di dilazione deve essere allegata la situazione economico-patrimoniale, a meno che la nuova istanza sia presentata entro sei mesi dalla data della documentazione prodotta per la prima istanza.
Cosa è necessario per la richiesta di rateazione per importi fino a E. 5.000,00
Se il debito complessivo (dato dalla somma di quello rimanente dalla prima rateazione più quello relativo alla seconda) è uguale o inferiore a E. 5.000,00, quello pregresso non viene considerato e l’istanza va riferita solo al nuovo debito. Quindi, il contribuente può dilazionare i pagamenti in questo modo:
- importi fino a E. 2.000,00, massimo 18 rate
- da E. 2.000,00 a E. 3.500,00, massimo 24 rate
- oltre E. 3.500,00 e fino a E. 5.000,00, massimo 36 rate.
Se il contribuente richiede la rateazione di una somma pari o inferiore a E. 5.000,00 che, sommata a quella pregressa supera E. 5.000,00 può seguire due vie:
- l’accesso semplificato, considerando solo il nuovo debito;
- l’accesso ordinario, secondo le modalità viste per gli importi superiori a E. 5.000,00.
Da notare che passa da E. 15.000,00 a E. 25.00000 l’importo oltre il quale le ditte individuali in contabilità ordinaria, le società di persone ecc. hanno l’obbligo di allegare anche la comunicazione relativa alla determinazione degli indici di liquidità ed Alfa, sottoscritta dai professionisti abilitati. In alternativa tali soggetti possono presentare l’atto costitutivo o lo statuto.



