Con la manovra d’estate si vuole porre un freno alle compensazioni fasulle, prevedendo che i crediti Iva possano essere utilizzati in compensazione per un importo compessivo superiore ad E. 10.000,00 soltanto dopo la presentazione della dichiarazione annuale o, per i crediti trimestrali, dell’istanza di rimborso trimestrale. Non solo: la compensazione potrà essere effettuata a partire dal 16 del mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione. Proprio per questo è stato previsto, per non penalizzare troppo i contribuenti, che la dichiarazione Iva possa essere presentata in via autonoma; inoltre dovrà la dichiarazione essere munita del visto di conformità di un professionista o sottoscritta dall’organo di controllo, se presente.
In pratica
Oggi è possibile utilizzare il credito dell’anno precedente a partire dal primo giorno dell’anno successivo (il credito del 2008 poteva essere compensato già del 01/01/2009). Con l’attuazione della norma del decreto in questione tale credito potrà essere utilizzato allo stesso modo di prima ma solo per importi inferiori a E. 10.000,00; al superamento di tale limite l’utilizzo del credito sarà subordinato alla presentazione della dichiarazione e comunque occorrerà attendere il 16 del mese successivo alla presentazione della stessa dichiarazione.

Modalità di presentazione dell’F24
Il decreto prevede che oltre il limite di E. 10.000,00 le deleghe vengano presentate obbligatoriamente utilizzando il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate, anche tramite un intermediario, ma non con una presentazione on-line in banca (e certamente non con la presentazione cartacea già esclusa da tempo per i soggetti titolari di partita Iva).
Decorrenza della norma
Il decreto legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (01/07/2009). Secondo la stampa specializzata tuttavia le nuove modalità di compensazione non decorrono immediatamente ma presumibilmente decorsi 60 giorni oppure addirittura dal 2010. Infatti lo Statuto del contribuente (Legge 212 del 2000) prevede che le modifiche normative relative ai tributi periodici si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo e che in ogni caso non possono essere introdotti adempimenti con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dall’entrata in vigore. Siamo quindi in attesa di chiarimenti.
Sanzioni su compensazioni irregolari
Il decreto prevede un inasprimento delle sanzioni su compensazioni di crediti inesistenti, prevedendo una sanzione dal 100 al 200% per importi fino a E. 50.000,00 e del 200% per importi superiori. E’ esclusa in ogni caso, inoltre, la definizione agevolata, che altrimenti avrebbe previsto una riduzione al 25%.
Da notare che già dal 04/07/2006 la compensazione di crediti inesistenti per importi superiori ad E. 50.000,00 costituisce reato.
Altri post sulla manovra estate 2009:
Manovra d’estate 2009: anticipazioni
Manovra d’estate 2009: detassazione investimenti (Tremonti-ter)




L’Agenzia delle Entrate con il Comunicato stampa 02/07/2009, ha precisato che fino al 31/12/2009 saranno mantenute le attuali regole in merito a compensazioni dei crediti fiscali.