Condominio, come calcolare i presenti presunti

settembre 1st, 2009 di admin Lascia un commento »

La Suprema Corte con sentenza n. 18192 del 2009 ha sancito che e’ sufficiente, per la validita’ delle delibere assembleari, l’indicazione nominativa dei condomini contrari o astenuti, mentre non e’ necessaria l’indicazione dei nominativi dei condomini favorevoli.

In pratica la verifica del raggiungimento del quorum può essere benissimo effettuata “per differenza”.

E’ questo quanto deciso in merito ad un verbale relativo ad una delibera condominiale nella quale non erano riportati i nominativi dei condomini che avevano votato a favore con i relativi millesimi.

In particolare non è annullabile la delibera il cui verbale, ancorché non riporti l’indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l’altro, l’elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l’indicazione nominatim, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle quote millesimali di cui gli uni e gli altri sono portatori, perché tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, (quanti e) quali condomini hanno espresso voto favorevole e il valore da essi rappresentato nonché di verificare che la deliberazione abbia in effetti superato il quorum richiesto dall’art. 1136 cod. civ.

Documenti: Il testo della sentenza.

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