L’agevolazione è riservata ai titolari di reddito d’impresa siano ditte individuali, società di persone (snc e sas) o società di capitali (srl e spa). Sono invece esclusi i professionisti.
Non ha alcuna rilevanza il regime contabile adottato, spettando quindi sia ai soggetti in contabilità semplificata, ordinaria, nuove iniziative e minimi.
Possono usufruire del beneficio anche coloro che iniziano l’attività, o dalle società costituite, successivamente all’entrata in vigore della legge.
I beni agevolabili devono essere acquistati nel periodo 01/07/2009 – 30/06/2010.
Imprese a rischio incidenti sul lavoro ex D.Lgs. n. 334/99. Al fine di poter beneficiare dell’agevolazione devono essere in possesso della documentazione attestante l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni previste da tale Decreto.
Beni agevolabili. La portata dell’agevolazione è ristretta ai beni di cui alla divisione 28 della tabella Ateco 2007 (clicca per visualizzare l’elenco). Tale classificazione è utilizzata per individuare le attività svolte dai “produttori” dei beni agevolabili, indipendentemente dal settore di appartenenza del soggetto potenzialmente beneficiario dell’agevolazione.
I beni agevolabili devono essere nuovi (eventuali rif. circolari 90/E del 2001 e 4/E del 2002).
La detassazione ha rilevanza per le imposte dirette (IRPEF e IRES) e per la base imponibile previdenziale, mentre non si estende all’IRAP.



