Con la circolare n. 1/E del 2009 l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito alle nuove regole per compensare i crediti Iva.

Regole precedenti per i crediti 2008
La norma attuale stabilisce che a partire dal 01/01/2010 i crediti Iva possano essere utilizzati in compensazione per importi superiori a E. 10.000,00 esclusivamente a partire dal 16° giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza di rimborso/compensazione trimestrale.
E’ stato tuttavia chiarito nella suddetta circolare che i crediti Iva 2008 possono essere utilizzati secondo le regole precedenti. In pratica le nuove disposizioni si applicano a partire dai crediti 2009. Tuttavia il credito 2008 potra’ essere liberamente compensato solo fino alla presentazione della dichiarazione annuale 2010 (relativa al 2009), e non oltre il 30/04/2010, in quanto in quel momento l’eccedenza 2008 verrà incorporata nel credito 2009 e dovranno pertanto essere seguite le nuove regole sull’intero importo.
I crediti Iva trimestrali
Viene inoltre chiarito che per quanto riguarda il limite di E. 10.000,00 i contribuenti avranno a disposizione due diversi plafond: uno per l’eccedenza Iva maturata nel 2009 e l’altro costituito dalla somma dei singoli crediti indicati in ciascuna istanza di rimborso/compensazione Iva trimestrale (modello Iva TR) presentata nel 2010. Per questi ultimi, il rispetto del massimale di E. 10.000,00 va verificato effettuando la somma degli importi maturati nei tre trimestri. Quindi un contribuente con credito di E. 4.000,00 nel primo trimestre 2010 può utilizzare in compensazione questa somma senza dover attendere il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza. Se nel trimestre successivo matura un ulteriore credito, ad esempio di E. 9.000,00 potra’ utilizzare liberamente in compensazione solo altri E. 6.000,00 dal primo giorno successivo alla presentazione dell’istanza, mentre per il credito rimante si dovra’ attendere il giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione del modello Iva TR.
Altro chiarimento: per i crediti trimestrali niente visto di conformita’ anche qualora il credito compensabile sia superiore ad E. 15.000,00, visto che e’ invece necessario per i crediti che emergono da dichiarazioni.
Dichiarazione Iva
I contribuenti interessati a utilizzare in compensazione o a chiedere a rimborso il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale possono presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma a partire dal 01/02/2010, senza attendere l’Unico. Inoltre coloro che presentano la dichiarazione Iva non saranno tenuti a presentare la Comunicazione annuale dati Iva.








