Ricordiamo che anche per l’anno 2010 e’ previsto l’obbligo, per i soggetti che cedono beni o prestano servizi nei confronti degli esportatori abituali senza l’applicazione dell’Iva, della comunicazione riepilogativa di tutte le dichiarazioni di intento ricevute da parte dei propri clienti.

La comuncazione deve essere trasmessa in via telematica tramite Entratel o Fisconline entro il 16 del mese successivo a quello di ricezione.
Le sanzioni previste per gli inadempienti
Il cedente o prestatore che omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti è punito con una sanzione amministrativa dal cento al duecento percento dell’imposta non applicata ed e’ responsabile in solido con il soggetto acquirente dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione ricevuta.
E’ prevista la regolarizzazione di eventuali errori mediante l’istituto del ravvedimento operoso sia per le dichiarazioni omesse che per quelle errate. La correzione deve essere effettuata entro un anno dall’omissione o dall’errore, versando la sanzione ridotta.
Qui di seguito il link ad un facsimile di dichiarazione d’intento.



