Iva in edilizia al 10%

marzo 2nd, 2010 di Luca Pacini Lascia un commento »

Vediamo in quali casi e’ applicabile l’Iva al 10% in edilizia

Come anticipato in un precedente articolo, dopo molte proroghe, la legge finanziaria per il 2010 ha reso definitiva l’aliquota Iva del 10% in edilizia per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici abitativi.

L’aliquota ridotta si applica alle prestazioni che riguardano gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) di cui all’art. 31 primo comma ex L. 457/78, limitatamente agli interventi su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, ovvero:

-unita’ immobiliari con categoria catastale A (da A1 ad A11, esclusa la A10, indipendentemente dall’effettivo utilizzo);

-parti comuni di condomini destinati prevalentemente ad abitazione, cioe’ edifici la cui superficie totale dei piani fuori terra e’ destinata per oltre il 50% ad uso abitativo;

-edifici di edilizia residenziale pubblica adibiti a dimora di soggetti privati;

-edifici residenza di collettivita‘, come orfanotrofi, ospizi, conventi ecc.;

-le pertinenze immobiliari (garage, cantine, ecc.) di unita’ abitative, anche se si trovano in edifici non destinati prevalentemente ad abitazione.

edilizia ristrutturazione

Si applica invece l’Iva al 20% a tutti gli interventi di manutenzione eseguiti su unita’ immobiliari non abitative (uffici, negozi, ecc.), anche se si trovano in edifici a prevalente destinazione abitativa ed alle cessioni di beni.

Le forniture di beni sono infatti agevolate solo se rientrano in un contratto d’appalto. Vi e’ tuttavia una limitazione relativamente ai cosiddetti beni significativi di cui al DM 29/12/99, ovvero i beni di seguito tassativamente elencati:

  • ascensori e montacarichi,
  • infissi interni ed esterni,
  • caldaie,
  • videocitofoni,
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria,
  • sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza.

La limitazione consiste in questo: mentre su tutti gli altri tipi di beni l’aliquota e’ al 10% sull’intero importo, quando sono presenti beni significativi occorre distinguere 2 casi:

  • se il valore dei beni significativi e’ inferiore alla meta’ del corrispettivo allora si applica l’aliquota del 10% sull’intero importo. Es.: caldaia 40 su totale corrispettivo di 100, si applica il 10% sull’intero importo;
  • diversamente, se il valore del bene significativo e’ superiore al 50% del corrispettivo e’ possibile applicare l’Iva al 10% al valore del bene significativo solo sulla parte che trova capienza nella manodopera e nei beni “non significativi”. Es.: caldaia E. 60 su corrispettivo totale di 100 (ovvero manodopera e beni non significativi 40). L’aliquota del 10% si applica su 80 (40 x 2) mentre l’aliquota e’ del 20% su 20.

Da notare che il valore di un bene significativo e’ determinato liberamente dalle parti, ma evidentemente un valore piu’ basso del costo di acquisto per il fornitore non puo’ essere ben visto dall’amministrazione finanziaria in caso di controllo.

Ancora, l’aliquota ridotta non e’ applicabile in caso di contratti di subappalto ne’ alle prestazioni di professionisti (geometra, architetto, ecc.).

E’ applicabile l’aliquota ridotta anche alle prestazioni di manutenzione su impianti tecnologici quali ascensori, impianti di riscaldamento, mentre non vi possono rientrare gli interventi che non possono inquadrarsi nell’edilizia come la pulizia delle aree comuni condominiali.

02/03/2010

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4 comments

  1. Luca scrive:

    Scusate se mi intrometto ma c’è un errore nella spiegazione dell’importo da ivare nel caso in cui “il valore del bene significativo è superiore al 50%”; il calcolo si fa su queste basi:
    ESEMPIO:
    Costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui:
    a) per prestazione lavorativa 4.000 euro;
    b) costo dei beni significativi (ad esempio rubinetteria e sanitari) 6.000 euro.
    Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo
    complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10.000 – 6.000 = 4.000).
    Sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 20%.
    In matematica sarebbe ((100-60)x10)/100 il risultato è x. poi ((60-(100-60))x20)/100 il risultato è y. quindi x + y = l’iva che bisogna pagare… date retta non conviene MAI. Se dovessi aver commesso errori sarei contento di eventuali correzioni, mi scuso per l’intromissione e vi auguro una buona lettura.

  2. Luca Pacini scrive:

    Mi sembra detto in un altro modo ma le cifre sono sempre le stesse.
    Cordiali saluti

  3. angel scrive:

    Salve a tutti. A proposito del calcolo molto chiaro di Luca vorrei capire se vale anche nella vendita prima casa di soli beni finiti al 4%
    , Ovvero un privato fa preventivo di 3.000,00 con iva inclusa al 20%.( mobile bagno e mattonelle) Ma i sanitari sono solo 1.000,00. come dovrei procedere?Scorporo i 1000?

  4. Vincenzo scrive:

    Salve,sono un privato che sta costruendo una villetta bifamiliare. Vorrei saper la percentuale IVA da applicare sulle fatture rilasciate dalla ditta costruttrice: 4% – 10% o 20% ?.

    Saluti.

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