Con la circolare n. 19/E del 2010 e’ stata confermata la necessita’ del contraddittorio tra contribuente e Agenzia delle Entrate in caso di accertamento da Studio di settore.

A seguito di 4 pronunce della Cassazione (le n. 26635, 26636, 26637 e 26638 del 2009) ‘ stato quindi confermato quanto gia’ previsto nella circolare n. 5/E del 2008 ovvero che solo dopo l’avvio della fase di dialogo con il contribuente e’ possibile legittimare l’accertamento derivante dallo scostamento della dichiarazione del contribuente dai valori risultanti dagli Studi di settore.
La Cassazione, precisamente, ha statuito che “i segnali emergenti dallo studio di settore (o dai parametri) devono essere “corretti”, in contraddittorio con il contribuente, in modo da “fotografare” la specifica realtà economica della singola impresa la cui dichiarazione dell’ammontare dei ricavi abbia dimostrato una significativa “incoerenza” con la “normale redditività” delle imprese omogenee considerate nello studio di settore applicato”.
Controversie in corso
Questo significa che in caso di mancata attivazione del contraddittorio, gli avvisi d’accertamento relativi agli studi di settore risulteranno viziati, pertanto l’Agenzia delle Entrate dovra’ abbandonare tutti i relativi contenziosi. Diverso, naturalmente, il caso in cui il contribuente non abbia accettato il confronto. In questo caso l’accertamento potrà basarsi solo sull’applicazione degli Studi di settore.
17/04/10



