Archive for maggio, 2010

Mancata rilevazione interessi su crediti commerciali

maggio 25th, 2010

Secondo la Cassazione un comportamento non conforme ai canoni tradizionali dell’attività d’impresa e’ sintomatico di evasione

sole grigio

L’accertamento induttivo nei confronti di un’azienda che, pur vantando dei crediti nei confronti di clienti, non ha iscritto i relativi interessi in bilancio e’  legittimo e deve essere il contribuente a dar prova dei motivi di un comportamento antieconomico.

Questo secondo quanto sancito dalla Cassazione con sentenza n. 9469 del 2010, in accoglimento del ricorso prodotto dall’Amministrazione finanziaria.

La Suprema corte ha precisato a chi spetta l’onere della prova anche con la concomitante sentenza n. 9476/2010 con la quale affronta, invece, la spinosa questione dell’onere probatorio in tema di fatture ritenute false.

Mancata contabilizzazione degli interessi

La Corte di Cassazione rileva la natura antieconomica derivante dalla mancata contabilizzazione e percezione degli interessi sui crediti vantati verso propri clienti, argomentando che

  • il credito sorto sulla base di un rapporto commerciale viene qualificato come capitali dati a mutuo
  • il mutuo e’ per sua natura, produttivo di interessi
  • gli interessi devono trovare posto nel conto economico

La conclusione e’ quindi che se gli interessi non sono stati rilevati in bilancio significa che vi e’ stata evasione tributaria.

L’eventuale mancato incasso degli interessi deve essere dimostrato dal contribuente e non provato dal Fisco.

Se è vero, infatti, che in tema di accertamento delle imposte sui redditi spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria, fornendo quindi prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori dell’esistenza di un maggiore imponibile, e’ altrettanto vero, pero’, che il contribuente, il quale intenda contestare la capacita’ dimostrativa di quei fatti, oppure sostenere l’esistenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve a sua volta dimostrare gli elementi sui quali le sue eccezioni si fondano.

L’articolo 39, comma 2, lettera d), del Dpr 600/1973 legittima l’accertamento induttivo quando la contabilità risulta inattendibile per effetto di irregolarità gravi, numerose e ripetute, così individuate:

- omissioni e false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del comma 1, dello stesso articolo

- irregolarità formali risultanti dal verbale di ispezione.

La formulazione della lettera d) prevede, quindi, sia un requisito di natura sostanziale (omissioni, false o inesatte indicazioni riscontrate nella contabilità), sia un requisito di natura formale (irregolarità formali).

Con la citata sentenza la Cassazione ritiene condivisibili le censure dell’Amministrazione inerenti la natura antieconomica dell’omessa percezione degli interessi con i correlati riflessi sull’onere della prova rilevando che nonostante l’attendibilità formale della contabilità, si e’ in presenza di un comportamento manifestamente antieconomico della società e, quindi, correttamente l’ufficio poteva operare la rettifica della dichiarazione.
Tale principio è sedimentato da reiterati interventi uniformi di legittimità (tra le altre, sentenze nn. 11645/2001, 7487/2002, 18857/2007, 24532/2007), ove viene affermato che l’articolo 39, comma 1, lettera d), del Dpr 600/1973, “consente l’accertamento induttivo del reddito, pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette, qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente ed essenzialmente inattendibile, in quanto confliggente con regole fondamentali di ragionevolezza“. In tali casi, è quindi consentito all’ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente (Cassazione, sentenza n. 6337/2002).

Inoltre dovrebbe considerarsi irrilevante la possibile asserzione secondo cui l’omessa contabilizzazione di interessi attivi e passivi non determinerebbe sottrazione di materiale imponibile, quando la Corte ha invece più volte affermato che i principi attinenti alla regolare registrazione di entrate e uscite debbono essere rigorosamente rispettati e il Fisco è legittimato a disconoscere ogni irregolarità, depennando una spesa conteggiata in annualità diversa rispetto a quella di pertinenza.

25/05/2010

Acconto Ici 2010

maggio 24th, 2010

casa sole

Anche se il versamento dell’Ici -Imposta comunale sugli immobili- riguarda una platea meno ampia rispetto ad alcuni anni fa, e’ bene non dimenticare che il 16 giugno 2010 scade il termine per il versamento dell’acconto Ici 2010.

Per il versamento dell’acconto si tiene conto della situazione degli immobili dell’anno in corso.

Nel caso in cui non si sia effettuato il versamento corretto per il 2009 e’ possibile effettuare il ravvedimento operoso con sanzioni ridotte.

Non deve essere effettuato il versamento per gli immobili adibiti ad abitazione principale ad eccezione delle unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 ossia immobili di lusso, ville e castelli.

Il pagamento puo’ essere effettuato con bollettino postale o tramite F24.

24/05/2010



Unico e 730: sconti Irpef su donazioni

maggio 17th, 2010

alternativa bivio

Detrazione del 19% dall’Irpef o deduzione dal reddito complessivo delle somme versate a seconda del tipo di erogazione liberale

Detrazione d’imposta del 19%

La detrazione e’ prevista per le liberalita’ effettuate a favore di iniziative e organismi che operano in campo sociale e umanitario, oppure per donazioni a favore delle popolazioni colpite da calamità o eventi straordinari, avvenuti anche in altri paesi, realizzate tramite Onlus, organizzazioni internazionali di cui fa parte l’Italia, organismi che prevedono tra le proprie finalità istituzionali tali tipi di interventi, amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, enti pubblici non economici e associazioni sindacali di categoria.

La detrazione spetta su un importo complessivo non superiore a E. 2.065,83 per uno sconto massimo, quindi, di E. 245,32.

Detraibili anche aiuti in denaro a favore di associazioni sportive dilettantistiche, per un importo massimo di E. 1.500,00, con una detrazione massima, quindi, di E. 285,00.

Ma il Fisco riserva uno spazio anche all’arte e alla cultura. Sono infatti riconosciute le donazioni a favore della Fondazione La Biennale di Venezia con limite il 30% del reddito complessivo, donazioni a favore di enti che operano nel settore culturale artistico e per il costo specifico (o, in mancanza, il valore normale) dei beni ceduti gratuitamente sulla base di una apposita convezione, le erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti e la produzione nel settore dello spettacolo con il limite del 2% del reddito complessivo dichiarato. Stessa regola valida per gli aiuti agli enti operanti in ambito musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato. In quest’ultimo caso, il limite è aumentato al 30% del reddito.

Non è previsto alcun limite di importo, invece, per le erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica, all’ampliamento dell’offerta formativa.

Deduzione dal reddito complessivo

Alcune erogazioni liberali, invece, possono seguire la strada della deducibilità dal reddito complessivo dichiarato.

Rientrano in questa categoria i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle Organizzazioni non governative riconosciute idonee (l’elenco e’ consultabile nel sito www.esteri.it), operanti nell’ambito della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Se l’erogazione e’ dedotta il limite massimo e’ il 2% del reddito complessivo. E’ possibile pero’ la deduzione nel limite del 10% del reddito, e comunque entro E. 70.000,00. Per questo tipo di erogazioni, quindi, il contribuente puo’ optare, alternativamente, per la detrazione o per la deduzione. Stesso discorso anche le liberalità destinate a fondazioni e associazioni riconosciute che promuovono la ricerca scientifica, a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati, e degli enti parco regionali e nazionali.

Come documentare le spese

Non e’ ammesso il pagamento in contanti. Si può fruire degli sconti previsti dal Fisco per le erogazioni liberali in denaro solo quando le stesse sono state effettuate tramite versamento bancario o postale, carte di debito, di credito o prepagate, bancomat, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni effettuate tramite carta di credito, basta conservare l’estratto conto della stessa. Negli altri casi, invece, il beneficiario deve rilasciare una ricevuta.

17/05/2010

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...