Secondo la Cassazione un comportamento non conforme ai canoni tradizionali dell’attività d’impresa e’ sintomatico di evasione

L’accertamento induttivo nei confronti di un’azienda che, pur vantando dei crediti nei confronti di clienti, non ha iscritto i relativi interessi in bilancio e’ legittimo e deve essere il contribuente a dar prova dei motivi di un comportamento antieconomico.
Questo secondo quanto sancito dalla Cassazione con sentenza n. 9469 del 2010, in accoglimento del ricorso prodotto dall’Amministrazione finanziaria.
La Suprema corte ha precisato a chi spetta l’onere della prova anche con la concomitante sentenza n. 9476/2010 con la quale affronta, invece, la spinosa questione dell’onere probatorio in tema di fatture ritenute false.
Mancata contabilizzazione degli interessi
La Corte di Cassazione rileva la natura antieconomica derivante dalla mancata contabilizzazione e percezione degli interessi sui crediti vantati verso propri clienti, argomentando che
- il credito sorto sulla base di un rapporto commerciale viene qualificato come capitali dati a mutuo
- il mutuo e’ per sua natura, produttivo di interessi
- gli interessi devono trovare posto nel conto economico
La conclusione e’ quindi che se gli interessi non sono stati rilevati in bilancio significa che vi e’ stata evasione tributaria.
L’eventuale mancato incasso degli interessi deve essere dimostrato dal contribuente e non provato dal Fisco.
Se è vero, infatti, che in tema di accertamento delle imposte sui redditi spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria, fornendo quindi prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori dell’esistenza di un maggiore imponibile, e’ altrettanto vero, pero’, che il contribuente, il quale intenda contestare la capacita’ dimostrativa di quei fatti, oppure sostenere l’esistenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve a sua volta dimostrare gli elementi sui quali le sue eccezioni si fondano.
L’articolo 39, comma 2, lettera d), del Dpr 600/1973 legittima l’accertamento induttivo quando la contabilità risulta inattendibile per effetto di irregolarità gravi, numerose e ripetute, così individuate:
- omissioni e false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del comma 1, dello stesso articolo
- irregolarità formali risultanti dal verbale di ispezione.
La formulazione della lettera d) prevede, quindi, sia un requisito di natura sostanziale (omissioni, false o inesatte indicazioni riscontrate nella contabilità), sia un requisito di natura formale (irregolarità formali).
Con la citata sentenza la Cassazione ritiene condivisibili le censure dell’Amministrazione inerenti la natura antieconomica dell’omessa percezione degli interessi con i correlati riflessi sull’onere della prova rilevando che nonostante l’attendibilità formale della contabilità, si e’ in presenza di un comportamento manifestamente antieconomico della società e, quindi, correttamente l’ufficio poteva operare la rettifica della dichiarazione.
Tale principio è sedimentato da reiterati interventi uniformi di legittimità (tra le altre, sentenze nn. 11645/2001, 7487/2002, 18857/2007, 24532/2007), ove viene affermato che l’articolo 39, comma 1, lettera d), del Dpr 600/1973, “consente l’accertamento induttivo del reddito, pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette, qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente ed essenzialmente inattendibile, in quanto confliggente con regole fondamentali di ragionevolezza“. In tali casi, è quindi consentito all’ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente (Cassazione, sentenza n. 6337/2002).
Inoltre dovrebbe considerarsi irrilevante la possibile asserzione secondo cui l’omessa contabilizzazione di interessi attivi e passivi non determinerebbe sottrazione di materiale imponibile, quando la Corte ha invece più volte affermato che i principi attinenti alla regolare registrazione di entrate e uscite debbono essere rigorosamente rispettati e il Fisco è legittimato a disconoscere ogni irregolarità, depennando una spesa conteggiata in annualità diversa rispetto a quella di pertinenza.
25/05/2010





