Istanza di rimborso per maggiori imposte relative all’esercizio nel quale doveva effettuarsi la deduzione

Se in seguito ad un accertamento sono stati recuperati a tassazione costi dedotti nell’esercizio non di competenza, e’ possibile presentare un’istanza di rimborso entro due anni dalla data in cui la pretesa dell’Agenzia delle Entrate è divenuta definitiva per passaggio in giudicato della sentenza o a qualunque altro titolo, quindi anche oltre i termini per la presentazione di una dichiarazione integrativa. Questo e’ quanto precisato con la circolare n. 23/E del 4 maggio 2010, dando cosi’ una soluzione a una questione che aveva finito per generare non poche controversie: l’Amministrazione disconosce la competenza di un costo in un determinato esercizio e, nel frattempo, il contribuente decade dalla possibilità di recuperare la maggior imposta versata nel periodo, precedente o successivo, in cui l’onere andava effettivamente imputato.
La giurisprudenza di legittimita’ era gia’ intervenuta sul tema affermando, da ultimo, con la sentenza n. 16023 del 08/07/2009, che “…sulla base del divieto di doppia imposizione e della consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia, la società potrà, dal momento del passaggio in giudicato della presente sentenza, presentare istanza di rimborso per recuperare la maggiore imposta indebitamente corrisposta e non potuta recuperare per non avere eseguito la corretta procedura di rimborso”.
In poche parole, il diritto al rimborso della maggiore imposta versata, con riguardo a un periodo antecedente o successivo a quello oggetto di accertamento, e’ esercitatile soltanto dal giorno in cui lo stesso puo’ essere fatto valere: data in cui la sentenza che ha affermato la legittimità del recupero e’ passata in giudicato, ovvero data in cui la pretesa dell’Amministrazione e’ divenuta definitiva, anche ad altro titolo.
Da tale momento il contribuente potra’ presentare istanza di rimborso (ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del Dlgs 546/1992), impugnando, nel termine di prescrizione ordinaria decennale, l’eventuale silenzio rifiuto dell’Amministrazione.
Non e’ stato tuttavia chiarito come procedere se la dichiarazione di competenza e’ in perdita.



