Archive for giugno, 2010

Manovra estiva 2010: bonifici e ritenuta d’acconto dal 1° luglio per usufruire di detrazioni o deduzioni

giugno 28th, 2010

Manovra estiva 2010: bonifici per usufruire di detrazioni o deduzioni e ritenuta d’acconto dal 1° luglio

bonifici

Tra pochi giorni scatta l’obbligo per le banche di effettuare una ritenuta d’acconto sui bonifici per i quali l’ordinante benefici di una deduzione o detrazione d’imposta ex art. 10 e 15 Dpr 917/1986.

Il meccanismo di applicazione della ritenuta e’ particolare in quanto il sostituto d’imposta, cui poi sono collegati gli obblighi di versamento e certificazione delle ritenute operate, non e’ l’ordinante, ovvero il beneficiario della detrazione nonche’ colui che usufruisce del servizio, ma l’intermediario finanziario (banca o posta) per mezzo del quale il bonifico viene effettuato.

Ma non e’ tutto. In pratica se fino ad oggi, ritenuta a parte, il bonifico doveva essere utilizzato obbligatoriamente solo per poche tipologie di spese detraibili, la disposizione in commento riguardera’ anche altre spese tra cui, per esempio, le spese sanitarie, anche se siamo ancora in attesa del provvedimento dirigenziale che dara’ indicazioni di dettaglio.

Semplificazione?

Ma chi trarra’ beneficio dalla nuova disposizione? Lo stato non dovrebbe realizzare alcun aumento di gettito, dato che le ritenute sono in acconto sulle imposte del beneficiario del bonifico, anzi, forse la macchinosita’ e la contemporanea minor liquidita’ delle imprese, che incassano il 10% in meno, potrebbe indurre taluni a rientrare nel sommerso.

Manovra correttiva 2010: novita’ fiscali

giugno 21st, 2010

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 78/2010 e’ entrata in vigore la c.d. manovra correttiva per il 2010, che potra’ tuttavia subire modifiche in sede di conversione in legge. Vediamo le principali novita’.

firma manovra

Limiti all’uso del contante

Vengono rivisti i limiti all’uso del contante e titoli al portatore. Viene infatti ridotta la soglia dagli attuali E. 12.500,00 a E. 5.000,00.

Cio’ significa che i pagamenti con denaro contante o libretti al portatore e’ possibile solo per importi inferiori ad E. 5.000,00 e che gli assegni possono essere emessi senza la clausola di non trasferibilita’ solo per importi inferiori ad E. 5.000,00.

I libretti al portatore dovranno essere estinti o riportati al di sotto di E. 5.000,00 entro il 30/06/2011.

In caso di violazioni sono previste sanzioni non inferiori ad E. 3.000,00.

Elenco clienti e fornitori

E’ stato previsto che per contrastare le frodi Iva si debbano comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni superiori ad E. 3.000,00.

Dati catastali negli atti immobiliari

Oltre che negli atti notarili anche nei contratti di locazione o affitto di beni immobili, nonché la loro cessione, risoluzione o proroga, si dovranno indicare i dati catastali degli immobili. L’omissione è punita con la sanzione dal 120% al 240% dell’imposta.

Imprese “apri e chiudi” e “in perdita sistematica”

Sara’ posta particolare attenzione alle imprese che cessano l’attivita’ entro un anno dalla data di inizio, infatti verranno inserite in una lista di soggetti da sottoporre a controllo. Stesso discorso per le imprese in perdita sistematica, ove la perdita non sia determinata da compensi erogati agli amministratori.

Ritenuta d’acconto su pagamenti per i quali si beneficia di detrazioni e deduzioni (ad es. detrazione del 36% su interventi edili)

A decorrere dal 01/07/10 in presenza di un pagamento con bonifico bancario o postale da parte di soggetti che per quella spesa beneficiano di una deduzione o una detrazione d’imposta la banca o la Posta e’ tenuta ad operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto al momento del pagamento al beneficiario. Di conseguenza il beneficiario incassera’ un importo al netto della ritenuta.
Con uno specifico provvedimento verranno individuati i pagamenti interessati da tale disposizione.

Operazioni intracomunitarie per imprese di nuova costituzione

I soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie dovranno comunicarlo nella comunicazione di inizio attività. L’Ufficio potra’ negare l’autorizzazione a tali operazioni entro 30 giorni dall’attribuzione della partita IVA.

Contribuenti minimi e quadro CM Unico PF

giugno 19th, 2010

Novita’ nel quadro CM dei contribuenti minimi del modello Unico

contribuente minimo

Vediamo quali sono alcune delle novita’ del quadro CM, dedicato ai contribuenti minimi.

Tremonti-ter

Con la Tremonti-ter e’ stata prevista un’agevolazione sull’acquisto di alcuni macchinari nuovi di cui possono beneficiare anche i contribuenti minimi. Per questo e’ stato previsto il rigo CM5.

E’ bene ricordare che per poter rimanere nel regime di minimi gli acquisti in beni strumentali effettuati negli ultimi 3 esercizi non deve superare E. 15.000,00 e che in caso di superamento di tale importo non si determina l’uscita immediata dal regime agevolato ma questa avra’ effetto dall’anno successivo.

Inoltre, nel caso in cui dai calcoli dell’agevolazione Tremonti risulti una perdita, questa e’ riportabile agli esercizi successivi.

Impresa familiare

Nel caso di impresa familiare in regime dei minimi dovra’ essere barrata un’apposita casella e dovranno essere seguite regole apposite per il versamento delle imposte. Infatti l’intero reddito sara’ tassato in capo al titolare dell’impresa familiare mentre i collaboratori familiari sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. La quota di reddito imputabile al collaboratore verra’ soltanto riportata dal titolare nel quadro RS.

Contributi previdenziali

Il reddito imponibile ai fini previdenziali e’ determinato dal reddito lordo (cioe’ senza tenere conto dei contributi previdenziali) e le perdite degli anni precedenti riportabili nell’esercizio.

A proposito di perdite in caso di uscita dal regime dei minimi, queste dovranno essere indicate nel prospetto apposito del quadro RS.

19/06/10

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