Condomini: nessuna ritenuta sulle fatture per il 36% e 55%

agosto 2nd, 2010 di Luca Pacini Lascia un commento »

Condomini: nessuna ritenuta sulle fatture per il 36% e 55%
Dal 1° luglio e’ operativa la ritenuta d’acconto del 10% sui pagamenti effettuati dai condomini per beneficiare della detrazione del 36 o del 55%, ritenuta che viene effettuata da parte delle banche. Fino ad oggi la ritenuta veniva effettuata in aggiunta a quella del 4 o del 20% alla quale erano gia’ obbligati i condomini. Sono degli ultimi giorni le istruzioni alle quali si debbono attenere le banche per effettuare il calcolo dato ch non sono in possesso delle fatture e non possono sapere a quanto ammonta l’imponibile e l’Iva.
Ora a distanza di quasi un mese dall’entrata in vigore della legge (in particolare si tratta del decreto-legge 78/2010 convertito con la legge 122 del 30 luglio 2010) che ha previsto la ritenuta del 10% da effettuarsi da parte delle banche e’ giunto un chiarimento, con una circolare 40/E del 28 luglio 2010: la ritenuta del 10%, in quanto normativa speciale, prevale sulla norma generale. Ciò significa che il condominio nell’ambito delle spese per il 36% e 55%, all’atto del pagamento non dovrà operare alcuna ritenuta d’acconto, né quando si trova saldare una fattura dell’impresa che ha lavorato in appalto, sulla quale di solito veniva applicata la ritenuta del 4%, ne’ quando viene saldata la fattura di un professionista per i quale solitamente veniva operata la ritenuta del 20%.

In pratica il condominio operera’ correttamente comportandosi come un qualunque privato: nessuna ritenuta.

Si tratta di una finta semplificazione nella pratica complichera’ un po’ la vita agli amministratori condominiali che dovranno districarsi tra fatture con ritenuta da indicare nel modello 770, fatture senza ritenuta da indicare nel quadro AC dell’Unico, e fatture senza ritenuta (magari degli stessi fornitori per i quali in altre occasioni nel corso dello stesso anno fiscale è stata operata la ritenuta) da non indicare il quadro AC, caso questo che interessera’ le fatture pagate secondo le nuove regole.

Ritengo che questa modifica comporti anche in alcuni casi modifica del software che gli amministratori utilizzano per la gestione dei pagamenti delle fatture ed il versamento delle ritenute.

Da notare che le stesse regole che valgono per la detrazione del 36% sono applicabili anche alle spese per le quali potrà beneficiare d/ella detrazione del 55%.

02/08/2010

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2 comments

  1. Francesco Lambroni scrive:

    Con questa “normativa” siamo alla follia!
    Mi chiedo in particolare 2 cose:
    E’ legittimo istituire nuove ritenute d’acconto con provvedimento dell’agenzia delle entrate?
    Che senso ha parlare di norme generali e speciali quando le ritenute d’acconto sono previste a carico di soggetti diversi (banca 10%, condominio 4%)? pasticcio giuridico?!

  2. di somma ciro scrive:

    Con l’ultima trovata della ritenuta del 10% da parte delle banche o poste siamo alle comiche finali, spiego perchè: due giorni fa l’ Amministratore di un condominio, presso il quale abbiamo ultimato i lavori di ristrutturazione soggetti alla detrazione del 36% circa nove mesi fa, ha effettuato un bonifico di 1000,00 euro a saldo di una fattura di 3.700,00 euro da noi emessa ad inizio maggio 2010 con l’ applicazione della ritenuta del 4%, per cui nella ns contabilità ci troviamo ad avere registrato una fattura di importo alterato in quanto sul bonifico di 1000,00 euro suddetto, la banca ha effettuato la decurtazione di un ulteriore 10% in rispetto dell’ultimissima trovata.
    Noi, da parte nostra possiamo solo tentare di continuare ad andare avanti lottando contro tutto e tutti, con la speranza di un miracolo. Dalle nostre parti ai miracoli ci pensa San Gennaro due volte all’anno, mentre ognuno è costretto a farseli in proprio per sopravvivere .

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