Archive for agosto, 2010

Credito d’imposta autotrasportatori

agosto 17th, 2010

Autotrasportatori, al via al credito d’imposta sulla tassa automobilistica

Con provvedimento pubblicato 16/08/10 e’ stata stabilita la misura del bonus spettante sull’importo delle tasse automobilistiche pagate nel 2010. Precisamente e’ stato previsto uno sconto nelle seguenti misure:

  • il 38,5% per i veicoli di massa compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate
  • il 77% per i veicoli di massa superiore

Il credito d’imposta non e’ rimborsabile ed e’ usufruibile esclusivamente in compensazione in F24 utilizzando il codice tributo 6829, da indicare nella sezione Erario, ed indicando come anno di riferimento il 2010.

Attenzione: prima di utilizzare il credito e’ necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio utilizzando il modello allegato al provvedimento (vedi sotto), da inviare a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno all’Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara, Via Rio Sparto, 21, 65129 Pescara.

I beneficiari dovranno poi indicare l’importo a credito usufruito nel quadro apposito della dichiarazione dei redditi relativa al 2010.

L’importo a credito non concorre alla formazione del reddito d’impresa ne’ del valore della produzione ai fini Irap.

Provvedimento del 13/08/2010 – pdf – Determinazione della misura del credito d’imposta a fronte del pagamento della tassa automobilistica per l’anno 2010

Modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 2010 – pdf

Risoluzione n° 81 del 16/08/10 – pdf - Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, attraverso il modello F24, del credito d’imposta corrispondente a una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2010

Fisco: sanzioni penali piu’ pesanti con la manovra estiva

agosto 9th, 2010

Con la manovra estiva sono state inasprite le sanzioni penali in materia fiscale.

La legge 122 del 2010 all’articolo 29 comma quattro ha ora previsto la pena  della reclusione da uno a sei anni nel caso in cui si sottragga al fisco, tra imposte, interessi e sanzioni, un importo superiore a euro 200.000, pena che la legge contempla invece da sei mesi a quattro anni per importi da euro 50.000 a 200.000.

poliziotto

La norma sopra menzionata e’ riferibile sia a quei soggetti che evadono le imposte non dichiarando i redditi al fisco o che li dichiarano in misura ridotta e che sono oggetto di accertamento, sia a quei soggetti che pur presentando regolarmente le dichiarazioni dei redditi e Iva non effettuano poi il versamento delle imposte e mettono in atto dei comportamenti per rendere inutile l’esecuzione forzosa.

Riepilogando:

Importo evaso (per imposte, sanzioni e interessi)

Sanzione
Inferiore ad E. 50,000 No penale
Da E. 50,000 a E. 200,000 Reclusione

da 6 mesi a 4 anni

Oltre E. 200,000 Reclusione

da 1 a 6 anni

Da notare che l’inasprimento delle pene ha come riflesso l’attivazione procedure investigative più importanti quali ad esempio le intercettazioni ambientali e telefoniche.

09/08/10

Condomini: nessuna ritenuta sulle fatture per il 36% e 55%

agosto 2nd, 2010

Condomini: nessuna ritenuta sulle fatture per il 36% e 55%
Dal 1° luglio e’ operativa la ritenuta d’acconto del 10% sui pagamenti effettuati dai condomini per beneficiare della detrazione del 36 o del 55%, ritenuta che viene effettuata da parte delle banche. Fino ad oggi la ritenuta veniva effettuata in aggiunta a quella del 4 o del 20% alla quale erano gia’ obbligati i condomini. Sono degli ultimi giorni le istruzioni alle quali si debbono attenere le banche per effettuare il calcolo dato ch non sono in possesso delle fatture e non possono sapere a quanto ammonta l’imponibile e l’Iva.
Ora a distanza di quasi un mese dall’entrata in vigore della legge (in particolare si tratta del decreto-legge 78/2010 convertito con la legge 122 del 30 luglio 2010) che ha previsto la ritenuta del 10% da effettuarsi da parte delle banche e’ giunto un chiarimento, con una circolare 40/E del 28 luglio 2010: la ritenuta del 10%, in quanto normativa speciale, prevale sulla norma generale. Ciò significa che il condominio nell’ambito delle spese per il 36% e 55%, all’atto del pagamento non dovrà operare alcuna ritenuta d’acconto, né quando si trova saldare una fattura dell’impresa che ha lavorato in appalto, sulla quale di solito veniva applicata la ritenuta del 4%, ne’ quando viene saldata la fattura di un professionista per i quale solitamente veniva operata la ritenuta del 20%.

In pratica il condominio operera’ correttamente comportandosi come un qualunque privato: nessuna ritenuta.

Si tratta di una finta semplificazione nella pratica complichera’ un po’ la vita agli amministratori condominiali che dovranno districarsi tra fatture con ritenuta da indicare nel modello 770, fatture senza ritenuta da indicare nel quadro AC dell’Unico, e fatture senza ritenuta (magari degli stessi fornitori per i quali in altre occasioni nel corso dello stesso anno fiscale è stata operata la ritenuta) da non indicare il quadro AC, caso questo che interessera’ le fatture pagate secondo le nuove regole.

Ritengo che questa modifica comporti anche in alcuni casi modifica del software che gli amministratori utilizzano per la gestione dei pagamenti delle fatture ed il versamento delle ritenute.

Da notare che le stesse regole che valgono per la detrazione del 36% sono applicabili anche alle spese per le quali potrà beneficiare d/ella detrazione del 55%.

02/08/2010

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