L’utilizzo privato dell’autocarro aziendale con massa fino a 3,5 t, costituisce violazione del codice della strada e può comportare l’irrogazione sanzioni pecuniarie di non poco conto.
L’articolo 54 del codice della strada infatti definisce gli autocarri come veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse. Non viene quindi contemplato il trasporto di persone estranee all’azienda, come ad esempio familiari, amici o altre persone, e pertanto in caso di verifica ciò comporta la sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi oltre a sanzioni pecuniarie da 78 € 389 €, secondo se la persona venga trasportata effettivamente in cabina o nel cassone o nel vano di carico.
Insomma se l’autocarro e aziendale vi possono viaggiare soltanto che siano occupate nell’azienda cioe’ legate al ciclo economico o produttivo (vedi anche sentenza Cassazione 6885 del 2009).
L’utilizzo personale configura anche un illecitofiscale. Tuttavia si deve tenere presente che l’agenzia delle entrate ha individuato alcune condizioni al sussistere delle quali è consentito il trasporto di passeggeri che non hanno alcun rapporto con le cose trasportate, a prescindere dalla categoria di omologazione dell’autocarro.
Queste condizioni sono
- l’immatricolazione nella categoria N1,
- il codice di carrozzeria F0
- il numero di posti almeno pari a quattro e un rapporto tra la potenza del motore e la porta del veicolo uguale o superiore a 180 kW a tonnellata.
09/09/10



