Archive for gennaio, 2012

Dichiarazioni d’intento, Intra, Black list

gennaio 7th, 2012

calendarioA inizio anno e’ bene ricordare, sia a chi svolge l’attivita’ d’impresa o professionale da tempo, sia a chi ha iniziato di recente, quali sono alcuni degli adempimenti ricorrenti, ma non troppo, e per i quali e’ bene informare il commercialista senza aspettare da ultimo:

  • Dichiarazioni d’intento: adempimento mensile, entro il 16 del mese successivo al ricevimento
  • Black list: mensile o trimestrale, entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento
  • Intrastat: mensile o trimestrale, entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento

In merito alle operazioni intracomunitarie e’ bene ricordare che per poterle effettuare e’ necessario presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate.

Variazione tasso legale interessi dal 01/01/2012

gennaio 4th, 2012

Dopo il minimo storico toccato nel 2010 quando il tasso fu fissato all’1% e l’aumento di 0,5 punti nel 2011 aumenta il tasso legale degli interessi, che passa cosi’ al 2,5% dal primo gennaio 2012.

Ricordiamo che il tasso viene adeguato annualmente con riferimento al rendimento dei titoli di Stato e all’inflazione.

Contribuenti minimi 2012: i chiarimenti dell’Agenzia

gennaio 2nd, 2012

regimi-fiscali_1Il regime dei contribuenti minimi, ora “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita’”, di cui avevano gia’ parlato, e’ stato oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 185820/2011 del 22 dicembre scorso.

Chi puo’ accedere al regime dei nuovi contribuenti minimi

Possono accedere al nuovo regime dei contribuenti minimi le persone fisiche, imprese o professionisti, che iniziano un’attivita’ a decorrere dal 01/01/2012 e che possiedono i requisiti previsti per il precedente regime dei contribuenti minimi (vedi questo articolo per i dettagli) a condizione che l’attivita’ esercitata non sia la prosecuzione di altra attivita’ svolta in precedenza in qualita’ di lavoratore dipendente. Tale requisito non opera nel caso nel caso in cui la persona abbia perso il lavoro per cause non dipendenti dalla propria volonta’ oppure se si trovi in mobilita’.

Hanno la possibilita’ di beneficiare di questo regime anche coloro che hanno gia’ iniziato l’attivita’ a decorrere dal 01/01/2008, sempreche’ l’attivita’ esercitata non sia la prosecuzione di altra attivita’ svolta in precedenza come indicato sopra, per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio ovvero non oltre il compimento di 35 anni d’eta’. Da notare che eventuali opzioni espresse per il regime ordinario rimangono valide per 3 anni.

L’opzione per il regime ordinario o quello agevolato va comunicata con la prima dichiarazione dei redditi da presentare successivamente alla scelta operata.

Durata del regime dei contribuenti minimi

Il regime, al perdurare delle condizioni di accesso al regime precedente dei contribuenti minimi, si applica per l’anno di inizio dell’attivita’ e per i 4 successivi. Coloro che al termine di questi 5 anni non hanno compiuto 35 anni possono permanere in questo regime fino al compimento del trentacinquesimo anno d’eta’, senza necessita’ di alcuna opzione.

Cessazione del regime

Cessano di beneficiare del regime dei contribuenti minimi i soggetti per i quali si verifica un motivo di esclusione o nel caso di opzione per il regime ordinario. In entrambi i casi non e’ consentito avvalersi piu’ del regime agevolativo, neppure gli anni successivi.

Ritenute d’acconto

E’ espressamente previsto che i compensi non sono soggetti a ritenuta d’acconto. Per questo motivo i contribuenti minimi devono rilasciare apposita dichiarazione.

Vantaggi del regime fiscale dei contribuenti minimi

Il principale vantaggio e’ l’imposizione molto favorevole. L’imposta sostitutiva dell’Irpef (e delle addizionali) e’ infatti solo il 5%. Altri vantaggi sono l’esclusione dagli studi di settore e l’esonero da vari altri adempimenti, quali la comunicazione delle operazioni rilevanti, la comunicazione black list, ecc. Per approfondire leggere questo articolo.

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