Il regime dei contribuenti minimi, ora “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita’”, di cui avevano gia’ parlato, e’ stato oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 185820/2011 del 22 dicembre scorso.
Chi puo’ accedere al regime dei nuovi contribuenti minimi
Possono accedere al nuovo regime dei contribuenti minimi le persone fisiche, imprese o professionisti, che iniziano un’attivita’ a decorrere dal 01/01/2012 e che possiedono i requisiti previsti per il precedente regime dei contribuenti minimi (vedi questo articolo per i dettagli) a condizione che l’attivita’ esercitata non sia la prosecuzione di altra attivita’ svolta in precedenza in qualita’ di lavoratore dipendente. Tale requisito non opera nel caso nel caso in cui la persona abbia perso il lavoro per cause non dipendenti dalla propria volonta’ oppure se si trovi in mobilita’.
Hanno la possibilita’ di beneficiare di questo regime anche coloro che hanno gia’ iniziato l’attivita’ a decorrere dal 01/01/2008, sempreche’ l’attivita’ esercitata non sia la prosecuzione di altra attivita’ svolta in precedenza come indicato sopra, per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio ovvero non oltre il compimento di 35 anni d’eta’. Da notare che eventuali opzioni espresse per il regime ordinario rimangono valide per 3 anni.
L’opzione per il regime ordinario o quello agevolato va comunicata con la prima dichiarazione dei redditi da presentare successivamente alla scelta operata.
Durata del regime dei contribuenti minimi
Il regime, al perdurare delle condizioni di accesso al regime precedente dei contribuenti minimi, si applica per l’anno di inizio dell’attivita’ e per i 4 successivi. Coloro che al termine di questi 5 anni non hanno compiuto 35 anni possono permanere in questo regime fino al compimento del trentacinquesimo anno d’eta’, senza necessita’ di alcuna opzione.
Cessazione del regime
Cessano di beneficiare del regime dei contribuenti minimi i soggetti per i quali si verifica un motivo di esclusione o nel caso di opzione per il regime ordinario. In entrambi i casi non e’ consentito avvalersi piu’ del regime agevolativo, neppure gli anni successivi.
Ritenute d’acconto
E’ espressamente previsto che i compensi non sono soggetti a ritenuta d’acconto. Per questo motivo i contribuenti minimi devono rilasciare apposita dichiarazione.
Vantaggi del regime fiscale dei contribuenti minimi
Il principale vantaggio e’ l’imposizione molto favorevole. L’imposta sostitutiva dell’Irpef (e delle addizionali) e’ infatti solo il 5%. Altri vantaggi sono l’esclusione dagli studi di settore e l’esonero da vari altri adempimenti, quali la comunicazione delle operazioni rilevanti, la comunicazione black list, ecc. Per approfondire leggere questo articolo.