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Libri sociali e registri contabili: vidimazione, numerazione, bolli

novembre 8th, 2009

Libri sociali e registri contabili.

Riepiloghiamo quando vanno vidimati, come si numerano le pagine, quanti bolli occorre applicare

Vidimazione iniziale

Libri soggetti ad obbligo di vidimazione iniziale

  • Verbali assemblee dei soci
  • Verbali collegio sindacale
  • Verbali del consiglio di amministrazione
  • Verbali assemblee obbligazionisti
  • Verbali comitato esecutivo
  • Verbalirevisore contabile
  • Libro soci nelle Spa (per le Srl vedere questo post)
  • Registri di carico e scarico rifiuti

marcadabollo

Libri per i quali non sussiste obbligo di vidimazione iniziale

  • Libro giornale
  • Cronologico professionisti
  • Libro inventari
  • Registro beni ammortizzabili
  • Registri previsti dalla normativa Iva (acquisti, fatture, ecc.)

Dove effettuare la vidimazione
La vidimazione iniziale viene effettuata dai notai e presso le Camere di commercio

Numerazione
Tutte le pagine dei registri devono essere numerate progressivamente.
I libri vidimati devono essere numerati prima della messa in uso.
I libri senza obbligo di vidimazione iniziale possono essere numerati al momento del loro utilizzo (non deve essere effettuata sin dall’inizio per l’intero libro ma puo’ essere eseguita quando si utilizza la pagina).
La numerazione deve essere progressiva per ciascun anno, con l’indicazione per ciascuna pagina dell’anno cui si riferiscono le scritture (del tipo 2011/001, 2011/002 ecc.). L’anno da indicare e’ quello cui si riferiscono le scritture sulla pagina e non l’anno di stampa.

Imposta di bollo
Il bollo deve generalmente essere applicato ai libri con vidimazione iniziale e viene apposto da chi effettua la bollatura.
Per gli alri registri, non soggetti a vidimazione iniziale, il bollo deve essere applicato esclusivamente su libro giornale e inventari. La misura dell’imposta varia a seconda del soggetto che utilizza i registri: per le societa’ di capitali (che annualmente sono soggette al pagamento dell’imposta della tassa di concessione governativa) e’ prevista una marca da bollo da E. 14,62 ogni 100 pagine, mentre per gli altri soggetti, societa’ di persone e ditte individuali, l’imposta raddoppia, essendo E. 29,24 ogni 100 pagine.
La marca puo’ essere apposta sulla prima pagina numerata del registro o sulla prima pagina di ogni blocco da 100 pagine, oppure sull’ultima pagina.
L’imposta di bollo puo’ essere pagata anche mediante modello F23 (codice tributo 458T).In questo caso gli estremi di versamento vanno riportati sulla prima pagina del registro.
Le marche vanno apposte prima della messa in uso (sulle marche attuali viene indicato il giorno di emissione).

Da ultimo una nota che interessera’ i meno: in caso di vidimazione di libri sociali da parte di societa’ di persone (ad es. il libro dei verbali delle assemblee dei soci) deve essere versata la tassa di concessione governativa di E. 67,00.

Libri soggetti ad obbligo di vidimazione iniziale
Verbali assemblee dei soci
Verbali collegio sindacale
Verbali del consiglio di amministrazione
Verbali assemblee obbligazionisti
Verbali comitato esecutivo
Verbalirevisore contabile
Libro soci nelle Spa (per le Srl vedere questo post)
Registri di carico e scarico rifiuti

Deducibilità Irap e richiesta di rimborso

novembre 2nd, 2009

Deducibilità Irap a fini Ires e Irpef e possibilità di richiedere il rimborso dei pagamenti degli ultimi 48 mesi

Rif.: Decreto Legge n° 185/2008 “anti-crisi” – provvedimento Ag. Entrate del 28/10/09.

Con il Decreto anticrisi e’ stata stabilita la deducibilità di una quota del 10% dell’IRAP nella determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

La disposizione, piu’ in particolare,  ha disposto la deducibilita’ dell’IRAP (nella misura suddetta) a partire dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2008, ma ha anche previsto un effetto retroattivo, ponendo come limite temporale il periodo di 48 mesi.

DEDUCIBILITÀ IRAP A REGIME:
La deduzione avviene secondo il principio di cassa.
In definitiva, a partire dal 2008, le società di capitali, le società di persone, le ditte individuali e i lavoratori autonomi hanno dedotto ai fini IRPEF/IRES il 10% di quanto pagato nel corso dell’anno a titolo di IRAP.

RIMBORSO ANNI PREGRESSI

CRITERIO PER DETERMINARE L’IMPOSTA RIMBORSABILE
L’Agenzia delle Entrate fa riferimento al medesimo criterio previsto a regime e pertanto afferma che il rimborso va riferito alle imposte sul reddito, previa rideterminazione della base imponibile al netto del 10% dell’IRAP.
Il rimborso può essere richiesto unicamente mediante apposita istanza da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

MODALITÀ DI RIMBORSO PER I TITOLARI DI REDDITO DA PARTECIPAZIONE
La società comunica ai soci il minor reddito rideterminato per effetto della deduzione dell’IRAP affinché questi possano presentare la domanda telematica per ottenere la restituzioni delle maggiori imposte versate.

MODALITA’ PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO
L’Agenzia delle Entrate ha ridefinito i termini di presentazione dell’istanza di rimborso Irpef e Ires, nonché le modalità di erogazione dei relativi rimborsi.
E’ stato individuato un calendario di invio telematico delle istanze scaglionato in base alle regioni di appartenenza come sotto specificato. In merito si evidenzia che l’Agenzia precisa che “le istanze di rimborso si considerano presentate … secondo l’ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici determinato dal periodo di tempo intercorrente tra l’attivazione della procedura telematica secondo il programma … e l’invio della stessa istanza, indipendentemente dalla data in cui è avvenuta la trasmissione”. Ciò in modo tale che, come specificato dalla stessa Agenzia nel citato Comunicato stampa, “in nessun caso l’appartenenza a una regione per cui la procedura sarà attivata successivamente rispetto ad altre potrà penalizzare la tempistica di erogazione dei rimborsi”.

Le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 12 del giorno indicato nel seguente calendario:
17/11 Molise, Basilicata e Calabria

19/11 Valle D’Aosta e Friuli Venezia Giulia, Liguria

20/11 Marche e Abruzzo

23/11 Trentino Alto Adige, Umbria e Sardegna

24/11 Toscana

25/11 Puglia

26/11 Piemonte

27/11 Sicilia

30/11 Emilia Romagna

01/12 Veneto

02/12 Lazio (Persone fisiche)

03/12 Lazio (Societa’)

04/12 Campania (Persone Fisiche)

09/12 Campania (Societa’)

10/12 Lombardia (Persone Fisiche)

11/12 Lombardia (Societa’)

Per quanto riguarda le modalità con le quali saranno soddisfatte le richieste di rimborso, sarà data precedenza a quelle relative ai periodi d’imposta più remoti, con priorità secondo l’ordine di presentazione, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa stanziati. In caso di insufficienza dei fondi, i rimborsi relativi al periodo d’imposta che non potranno essere interamente pagati saranno erogati proporzionalmente rispetto all’ammontare complessivo dei rimborsi stessi.

Preleva il modello e le istruzioni ufficiali per il rimborso Rimborso per deudicibilità IRAP anni pregressi

Professionisti e posta elettronica certificata

novembre 1st, 2009

C’eravamo già soffermati altre volte a parlare della posta elettronica certificata (PEC). Oggi vorremmo ricordare a tutti i professionisti iscritti ad un albo che il termine previsto dalla legge per dotarsi di un indirizzo PEC è ormai prossimo: infatti mentre per le societa’ il termine è il 2011, per i professionisti la scadenza è il 29 novembre 2009.

Posta elettronica

Posta elettronica

Entro tale data quindi medici, avvocati, ingegneri, architetti, geometri, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc. dovranno dotarsi di un indirizzo PEC e comunicare l’indirizzo presso il proprio ordine di appartenenza.

Se vuoi approfondire leggi questi post: