Archive for the ‘Fisco’ category

Ritenuta sui bonifici per spese detraibili

luglio 12th, 2010

Con provvedimento dell’agenzia entrate del 30 giugno 2010 la ritenuta d’acconto del 10% da applicare ai bonifici effettuati dal 1° luglio è stata circoscritta alle spese per le quali spetta la detrazione per il 36% e del 55% (spese per il recupero del patrimonio edilizio e spese relative ad interventi di risparmio energetico)

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È bene tenere presente che il committente, ovvero il beneficiario della detrazione, non è interessato alla nuova disposizione in quanto il bonifico dovrà essere effettuato con le consuete modalità. Solo il beneficiario del pagamento avrà un’accredito inferiore alla somma fatturata e si vedrà bonificare sul conto corrente un importo inferiore del 10%.

La banca, quale sostituto d’imposta, successivamente invierà al beneficiario del pagamento una certificazione di ritenuta d’acconto, importo che quindi potrà essere scomputato dal beneficiario dalle imposte dovute all’Erario in sede di dichiarazione dei redditi.

12/07/2010

Compensazione Iva onerosa con la manovra d’estate 2009

ottobre 3rd, 2009

Abbiamo parlato in altri articoli della manovra d’estate 2009 e dei cambiamenti che da gennaio 2010 riguarderanno le compensazioni dei crediti Iva superiori a E. 15.000,00. In particolare, come noto, per poter effettuare compensazioni oltre tale importo il soggetto che porrà in essere dovrà ottenere il visto di conformità da parte di un soggetto abilitato a ciò, principalmemente Dottori Commmercialisti ed esperti contabili, Consulenti del lavoro e responsabili dei CAF.

Il fatto è che Dottori Commercialisti ecc. non sono automaticamente abilitati al rilascio del visto di conformità. Come previsto dal DM 164/99, per poter rilasciare il visto, che consiste in una verifica della regolarità formale delle dichiarazioni, il professionista  deve averne fatto istanza alla Direzione regionale delle entrate. I requisiti sono:

  • l’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
  • una polizza assicurativa a copertura dei danni eventuali derivanti da errori nel rilascio del visto di confomità.

Nella polizza non devono essere contemplati scoperti o franchigie, salvo alcune eccezioni, e deve prevedere una copertura postuma quinquennale, cosicchè se un danno viene denunciato nei 5 anni successivi alla scadenza sia ugualmente coperto.

Copia della polizza deve, tra l’altro, essere allegata alla citata domanda.

In buona sostanza essere abilitati al rilascio del visto di conformità è senz’altro costoso per i professionisti.

Accertamento e Studi di Settore

settembre 27th, 2009

Con le recenti sentenze n. 12956 del 04/06/2009 e n. 13915 del 15/06/2009 la Corte di Cassazione ha affermato che  non si puo’ procedere all’accertamento analitico-induttivo, basato su presunzioni semplici, ancorché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza nei confronti dei contribuenti che risultino congrui (e coerenti).

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Cio’ si va ad aggiungere al c.d. “premio di congruità” previsto dall’art. 10, comma 4-bis, Legge n. 146/98, secondo il quale nei confronti dei soggetti congrui anche a seguito di adeguamento, si possa procedere all’accertamento analitico-induttivo ai sensi dell’art. 39, soltanto se le attività non dichiarate (con un massimo di € 50.000) risultino superiori al 40% dei ricavi dichiarati. Inoltre al verificarsi di tale ipotesi, in caso di rettifica, l’Ufficio deve motivare l’atto evidenziando le ragioni che lo hanno indotto a disattendere le risultanze degli studi di settore.
Da notare che la rettifica da parte dell’Ufficio sulla base del citato art. 39 è altresì possibile, oltre che in caso di superamento del citato limite del 40%, anche qualora siano state commesse violazioni di omessa o infedele indicazione in dichiarazione dei dati riguardanti gli studi di settore.

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