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Le limitazioni all’uso del contante

settembre 6th, 2010

Come già segnalato con la manovra correttiva, DL 78/2010, a decorrere dal 31/05/2010, è stato ripristinato il limite di € 5000 per i pagamenti in contante e per l’utilizzo di assegni bancari trasferibili, nonché dei libretti al portatore.
Va tenuto presente che il limite riguarda il valore complessivo del trasferimento e trova applicazione anche per le c.d. “operazioni frazionate”, ossia per quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati.
La nuova disposizione oltre che essere collegata alla prevenzione del fenomeno del riciclaggio è stata introdotta anche con l’intento di contrastare l’evasione fiscale.

Gli assegni bancari o circolari o vaglia postali o cambiali possono essere rilasciati in forma libera ovvero senza la clausola di non trasferibilità a seguito di una specifica richiesta scritta e pagando E. 1,50 a titolo di imposta di bollo per ciascun assegno ecc. richiesto.

Gli assegni liberi potranno essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori ad euro 5000. Vi è da dire che il Ministero delle Finanze nella circolare 281178 ha precisato che il limite deve essere riferito solo per il singolo assegno e quindi se vengono utilizzati piu’ assegni per la medesima operazione non sono cumulabili fini del calcolo dell’importo totale del trasferimento. Nella citata circolare viene anche specificato che gli assegni messi all’ordine mittente, quelli a me medesimo, non possono circolare qualunque sia l’importo e l’unico utilizzo è la girata per l’incasso.

Sanzioni
Per il trasferimento di denaro e titoli al portatore di importo pari o superiore ad euro 5000 è prevista una sanzione dall’1% al 40% dell’importo trasferito e comunque non inferiore ad euro 3000. In caso di importi superiori ad euro 50.000 la sanzione è compresa tra il 5% e il 40% dell’importo trasferito fermo restando l’importo minimo di euro 3000.
Tale sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il pagamento ma anche a colui che ha ricevuto le somme in contante.
Da notare che nell’iter di conversione della legge sono state escluse dall’applicazione delle sanzioni le infrazioni commesse dal 31 maggio al 15 giugno 2010.
Inoltre l’articolo 60 del D.Lgs. n. 231/2007 consente il pagamento di un’oblazione per le violazioni di importo non superiore a € 250.000 prevedendo il pagamento minimo, entro 60 giorni dalla notificazione della violazione, di una somma misura ridotta pari a un terzo del massimo o se più favorevole pari al doppio del minimo.
Non sono tuttavia ammessi alla possibilità di oblare i destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

Fondo di solidarieta’ per i mutui

agosto 24th, 2010

Nei giorni scorsi, dopo due anni di attesa, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il regolamento per l’uso nel fondo di solidarietà per i mutui.

Il fondo, con una dote di ben 20 milioni di euro, potrà essere utilizzato per il pagamento dei costi bancari e degli onorari notarili necessari per sospendere il pagamento delle rate del mutuo. Non tutti però potranno accedere alla dotazione del fondo, infatti gli interessati dovranno possedere certi requisiti (tra i quali importo del mutuo inferiore ad euro 250.000, Isee non superiore a euro 30.000) ed inoltrare la modulistica che sarà resa disponibile sul sito del ministero dell’economia. Inoltre per beneficiare dell’aiuto occorre che sia accaduto, successivamente alla data di stipula del mutuo, almeno uno dei seguenti eventi

  • spese mediche per un importo non inferiore ai € 5000
  • spese di manutenzione straordinaria dell’immobile che per € 5000
  • perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato
  • aumento della rata del mutuo del 20% o del 25% a seconda dei casi
  • morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza

Ed è ancora dei giorni scorsi un articolo su un quotidiano economico dove si riportano i dati di uno studio effettuato da una commissione della camera dei deputati dove si evidenzia che il tasso medio praticato dalle banche nel 2009 per i mutui di durata superiore ai 10 anni è oltre un punto percentuale superiore alla media europea. Ciò significa che

ipotizzando un mutuo per l’acquisto della casa in Italia e nell’area euro pari a € 150.000, per una durata di 25 anni, le famiglie italiane sono costrette a pagare 15.024 euro in più rispetto all’Europa.

24/08/10

Agevolazione autotrasportatori recupero Servizio Sanitario 2010

agosto 23rd, 2010

Con un comunicato stampa del 24 maggio 2010 l’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera alle agevolazioni per gli autotrasportatori per il recupero del SSN contributo al servizio sanitario nazionale pagato sui premi di assicurazione per la responsabilità civile degli automezzi.

Più precisamente gli autotrasportatori potranno recuperare in F24, mediante compensazione con altri tributi, un importo fino a un massimo di € 300 per ciascun veicolo ma attenzione il rimborso spetta solo

  • per veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B recepita con DM del 23/03/1992
  • fino a concorrenza di euro 300 per ciascun veicolo, ma solo per la parte di premio relativa al servizio sanitario nazionale sui premi pagati
  • deve essere fatto riferimento ai premi pagati 2009

L’importo così determinato potrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2010 utilizzando il codice tributo 6793 da indicare nella sezione erario, anno riferimento 2010, colonna importi a credito.

Le somme utilizzate in compensazione non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né ai fini Irpef/Ires né ai fini Irap.

Il testo del comunicato stampa – pdf