Come già segnalato con la manovra correttiva, DL 78/2010, a decorrere dal 31/05/2010, è stato ripristinato il limite di € 5000 per i pagamenti in contante e per l’utilizzo di assegni bancari trasferibili, nonché dei libretti al portatore.
Va tenuto presente che il limite riguarda il valore complessivo del trasferimento e trova applicazione anche per le c.d. “operazioni frazionate”, ossia per quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati.
La nuova disposizione oltre che essere collegata alla prevenzione del fenomeno del riciclaggio è stata introdotta anche con l’intento di contrastare l’evasione fiscale.
Gli assegni bancari o circolari o vaglia postali o cambiali possono essere rilasciati in forma libera ovvero senza la clausola di non trasferibilità a seguito di una specifica richiesta scritta e pagando E. 1,50 a titolo di imposta di bollo per ciascun assegno ecc. richiesto.
Gli assegni liberi potranno essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori ad euro 5000. Vi è da dire che il Ministero delle Finanze nella circolare 281178 ha precisato che il limite deve essere riferito solo per il singolo assegno e quindi se vengono utilizzati piu’ assegni per la medesima operazione non sono cumulabili fini del calcolo dell’importo totale del trasferimento. Nella citata circolare viene anche specificato che gli assegni messi all’ordine mittente, quelli a me medesimo, non possono circolare qualunque sia l’importo e l’unico utilizzo è la girata per l’incasso.
Sanzioni
Per il trasferimento di denaro e titoli al portatore di importo pari o superiore ad euro 5000 è prevista una sanzione dall’1% al 40% dell’importo trasferito e comunque non inferiore ad euro 3000. In caso di importi superiori ad euro 50.000 la sanzione è compresa tra il 5% e il 40% dell’importo trasferito fermo restando l’importo minimo di euro 3000.
Tale sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il pagamento ma anche a colui che ha ricevuto le somme in contante.
Da notare che nell’iter di conversione della legge sono state escluse dall’applicazione delle sanzioni le infrazioni commesse dal 31 maggio al 15 giugno 2010.
Inoltre l’articolo 60 del D.Lgs. n. 231/2007 consente il pagamento di un’oblazione per le violazioni di importo non superiore a € 250.000 prevedendo il pagamento minimo, entro 60 giorni dalla notificazione della violazione, di una somma misura ridotta pari a un terzo del massimo o se più favorevole pari al doppio del minimo.
Non sono tuttavia ammessi alla possibilità di oblare i destinatari degli obblighi antiriciclaggio.






