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Contribuenti minimi 2012: i chiarimenti dell’Agenzia

gennaio 2nd, 2012

regimi-fiscali_1Il regime dei contribuenti minimi, ora “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita’”, di cui avevano gia’ parlato, e’ stato oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 185820/2011 del 22 dicembre scorso.

Chi puo’ accedere al regime dei nuovi contribuenti minimi

Possono accedere al nuovo regime dei contribuenti minimi le persone fisiche, imprese o professionisti, che iniziano un’attivita’ a decorrere dal 01/01/2012 e che possiedono i requisiti previsti per il precedente regime dei contribuenti minimi (vedi questo articolo per i dettagli) a condizione che l’attivita’ esercitata non sia la prosecuzione di altra attivita’ svolta in precedenza in qualita’ di lavoratore dipendente. Tale requisito non opera nel caso nel caso in cui la persona abbia perso il lavoro per cause non dipendenti dalla propria volonta’ oppure se si trovi in mobilita’.

Hanno la possibilita’ di beneficiare di questo regime anche coloro che hanno gia’ iniziato l’attivita’ a decorrere dal 01/01/2008, sempreche’ l’attivita’ esercitata non sia la prosecuzione di altra attivita’ svolta in precedenza come indicato sopra, per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio ovvero non oltre il compimento di 35 anni d’eta’. Da notare che eventuali opzioni espresse per il regime ordinario rimangono valide per 3 anni.

L’opzione per il regime ordinario o quello agevolato va comunicata con la prima dichiarazione dei redditi da presentare successivamente alla scelta operata.

Durata del regime dei contribuenti minimi

Il regime, al perdurare delle condizioni di accesso al regime precedente dei contribuenti minimi, si applica per l’anno di inizio dell’attivita’ e per i 4 successivi. Coloro che al termine di questi 5 anni non hanno compiuto 35 anni possono permanere in questo regime fino al compimento del trentacinquesimo anno d’eta’, senza necessita’ di alcuna opzione.

Cessazione del regime

Cessano di beneficiare del regime dei contribuenti minimi i soggetti per i quali si verifica un motivo di esclusione o nel caso di opzione per il regime ordinario. In entrambi i casi non e’ consentito avvalersi piu’ del regime agevolativo, neppure gli anni successivi.

Ritenute d’acconto

E’ espressamente previsto che i compensi non sono soggetti a ritenuta d’acconto. Per questo motivo i contribuenti minimi devono rilasciare apposita dichiarazione.

Vantaggi del regime fiscale dei contribuenti minimi

Il principale vantaggio e’ l’imposizione molto favorevole. L’imposta sostitutiva dell’Irpef (e delle addizionali) e’ infatti solo il 5%. Altri vantaggi sono l’esclusione dagli studi di settore e l’esonero da vari altri adempimenti, quali la comunicazione delle operazioni rilevanti, la comunicazione black list, ecc. Per approfondire leggere questo articolo.

Rimborsi Irpef in arrivo

gennaio 1st, 2012

Annunciato in questi giorni il rimborso di imposte per persone fisiche e imprese.

Il numero maggiore di rimborsi come soggetti interessati, anche se non come importo di imposte rimborsate, e’ relativo all’Irpef, ovvero importi scaturenti dalle dichiarazioni dei redditi Unico PF presentate negli anni scorsi, comprese quelle presentate nel 2010 (e quindi relative all’anno d’imposta 2009). Staremo a vedere.

Ravvedimento su rateizzazione avvisi bonari

dicembre 31st, 2011

Il decreto salva Italia ha previsto la possibilita’ di ravvedimento in caso di tardivo versamento di rate relative agli avvisi bonari, ovvero degli importi scaturenti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi per i quali si sia richiesto il pagamento dilazionato.

Si tratta quindi di rateizzazione, su richiesta del contribuente, di imposte non versate alle scadenze di legge che vengono richieste successivamente dall’Agenzia delle Entrate, maggiorate di sanzioni ed interessi. Il problema che si presentava fino ad oggi era che il tardivo versamento di una rata, anche di un solo giorno, comportava la decadenza dal beneficio del versamento rateale. Ora invece e’ stato previsto che si decade dal diritto alla rateazione -oltre che nel caso in cui la prima rata non sia pagata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità- quando una rata (successiva alla prima) non sia pagata entro il termine di versamento di quella seguente. In buona sostanza, dato che la rateizzazione e’ sempre trimestrale, c’e’ la possibilita’ di pagare entro questo termina l’importo omesso, maggiorato di sanzioni ed interessi.

I codici tributo sono reperibili qui:

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={60F80437-8691-4D64-9D5A-D188B6C760A7}

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