Archive for the ‘Privacy’ category

No alle targhe delle auto nella bacheca condominiale

settembre 9th, 2009

Con la Newsletters odierna, il Garante della Privacy precisa che nella bacheca condominiale accessibile al pubblico, non possono essere affissi avvisi contenenti dati che rendano identificabili anche indirettamente i condomini, come ad esempio le targhe delle automobili.
TARGA AUTO
Il caso è nato da alcuni residenti in un condominio milanese, che lamentavano della divulgazione di dati personali dovuta all’affissione nella bacheca del palazzo, di un avviso di rimozione delle auto parcheggiate nel cortile comune, area destinata da una delibera assembleare alla costruzione di posti auto interrati.
Nella bacheca oltre all’avviso, che conteneva targhe e numero dell’area di sosta assegnata a ciascuno dei condomini, erano state affisse anche le foto delle autovetture.
Un insieme di dati, secondo i segnalanti, in grado di renderli identificabili sia dagli altri residenti che da terzi in transito nelle aree comuni.
I condomini contestavano, inoltre, il fatto che una serie di informazioni ad essi riferite, tra cui la loro condizione di inadempienza alla delibera assembleare, fossero state riportate dall’amministratore in una lettera inviata all’avvocato di fiducia del condominio ed alle ditte incaricate di svolgere i lavori.
L’Autorità, ha prescritto all’amministrazione condominiale di utilizzare comunicazioni individuali per gli avvisi relativi alla gestione comune che non siano di carattere generale.
Il Garante ha infatti ritenuto l’esposizione in bacheca dell’avviso contenente informazioni relative ai condomini una modalità eccessivamente invasiva e non giustificata dalle esigenze di contenimento di spesa addotte dall’amministratore, oltre che non conforme a quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali.
L’Autorità ha inoltre vietato al condominio l’ulteriore comunicazione a soggetti terzi di dati personali riferiti ai segnalanti ad eccezione di quella destinata al legale di fiducia.

Diritto annuale Camera di Commercio 2009

maggio 20th, 2009

Definito l’importo del diritto annuale da versare da parte delle imprese a favore della Camera di Commercio.

I termini e le modalità per il versamento, da effettuarsi da parte di tutte le imprese iscritte in Camera di Commercio, sono gli stessi previsti per il versamento delle imposte e quindi il 16 giugno oppure il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,4%.

L’importo da versare varia come segue.

Imprese iscritte nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, agricoltori, società semplici)

  • E. 88,00, per le ditte individuali, E. 144,00, per le società semplici non agricole, E. 170,00, per le società tra professionisti

Imprese iscritte nella sezione ordinaria

I soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro imprese devono invece calcolare il diritto annuale applicando le aliquote per scaglioni di fatturato dell’esercizio 2008:

Scaglioni di fatturato Aliquote
da euro a euro
0 100.000 200 euro (misura fissa)
oltre 100.000 250.000 0,015%
oltre 250.000 500.000 0,013%
oltre 500.000 1.000.000 0,010%
oltre 1.000.000 10.000.000 0,009%
oltre 10.000.000 35.000.000 0,005%
oltre 35.000.000 50.000.000 0,003%
oltre 50.000.000 0,001% (fino a un massimo di 40.000 euro)

Imprese con più unità locali

Per ciascuna unità locale deve essere versato un importo del 20% di quanto dovuto per la sede principale,  fino a un massimo di E. 200,00, avendo cura di indicare il codice della Camera di Commercio dell’unità  locale.

Modalità di pagamento

Il versamento va effettuato utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Maggiorazioni

Alcune Camere di Commercio prevedono delle maggiorazioni. Ad esempio per Prato gli importi vanno aumentati del 20% (qui le istruzioni complete).

Inasprimento sanzioni Privacy

marzo 13th, 2009

Dopo la conversione in legge del decreto milleproroghe è stato confermato l’inasprimento delle sanzioni e l’introduzione di nuove relative ai casi di mancata o non corretta osservanza degli adempimenti in materia di Privacy.

Tra le nuove misure sanzionatorie si segnalano le seguenti:

Omessa o inidonea informativa all’interessato da € 6.000 a € 36.000

Illecita cessione dei dati da € 10.000 a € 60.000

Illecita comunicazione di dati che rivelano lo stato di salute da € 1.000 a € 6.000

Trattamento di dati personali senza il rispetto delle misure minime di sicurezza o con modalità che integrano l’illecito penale da € 20.000 a € 120.000

Omessa/incompleta notificazione al Garante da € 20.000 a € 120.000

In caso di più violazioni, è prevista la sanzione da € 50.000 a € 300.000 senza possibilità di pagamento in misura ridotta.

Tali importi possono essere ridotti fino a 2/5 ovvero innalzati del doppio o del quadruplo in relazione alla gravità dell’illecito effettuato, della natura economica e sociale dell’attività svolta dal soggetto che ha posto in essere la violazione nonché in considerazione delle condizioni economiche del contravventore e del numero dei soggetti interessati.

Da sottolineare che, nei casi di omessa adozione delle misure minime di sicurezza è prevista esclusivamente la sanzione penale (arresto fino a 2 anni), non più “sostituibile” con la sanzione pecuniaria.

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