Archive for the ‘Scadenze’ category

Deducibilità Irap e richiesta di rimborso

novembre 2nd, 2009

Deducibilità Irap a fini Ires e Irpef e possibilità di richiedere il rimborso dei pagamenti degli ultimi 48 mesi

Rif.: Decreto Legge n° 185/2008 “anti-crisi” – provvedimento Ag. Entrate del 28/10/09.

Con il Decreto anticrisi e’ stata stabilita la deducibilità di una quota del 10% dell’IRAP nella determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

La disposizione, piu’ in particolare,  ha disposto la deducibilita’ dell’IRAP (nella misura suddetta) a partire dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2008, ma ha anche previsto un effetto retroattivo, ponendo come limite temporale il periodo di 48 mesi.

DEDUCIBILITÀ IRAP A REGIME:
La deduzione avviene secondo il principio di cassa.
In definitiva, a partire dal 2008, le società di capitali, le società di persone, le ditte individuali e i lavoratori autonomi hanno dedotto ai fini IRPEF/IRES il 10% di quanto pagato nel corso dell’anno a titolo di IRAP.

RIMBORSO ANNI PREGRESSI

CRITERIO PER DETERMINARE L’IMPOSTA RIMBORSABILE
L’Agenzia delle Entrate fa riferimento al medesimo criterio previsto a regime e pertanto afferma che il rimborso va riferito alle imposte sul reddito, previa rideterminazione della base imponibile al netto del 10% dell’IRAP.
Il rimborso può essere richiesto unicamente mediante apposita istanza da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

MODALITÀ DI RIMBORSO PER I TITOLARI DI REDDITO DA PARTECIPAZIONE
La società comunica ai soci il minor reddito rideterminato per effetto della deduzione dell’IRAP affinché questi possano presentare la domanda telematica per ottenere la restituzioni delle maggiori imposte versate.

MODALITA’ PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO
L’Agenzia delle Entrate ha ridefinito i termini di presentazione dell’istanza di rimborso Irpef e Ires, nonché le modalità di erogazione dei relativi rimborsi.
E’ stato individuato un calendario di invio telematico delle istanze scaglionato in base alle regioni di appartenenza come sotto specificato. In merito si evidenzia che l’Agenzia precisa che “le istanze di rimborso si considerano presentate … secondo l’ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici determinato dal periodo di tempo intercorrente tra l’attivazione della procedura telematica secondo il programma … e l’invio della stessa istanza, indipendentemente dalla data in cui è avvenuta la trasmissione”. Ciò in modo tale che, come specificato dalla stessa Agenzia nel citato Comunicato stampa, “in nessun caso l’appartenenza a una regione per cui la procedura sarà attivata successivamente rispetto ad altre potrà penalizzare la tempistica di erogazione dei rimborsi”.

Le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 12 del giorno indicato nel seguente calendario:
17/11 Molise, Basilicata e Calabria

19/11 Valle D’Aosta e Friuli Venezia Giulia, Liguria

20/11 Marche e Abruzzo

23/11 Trentino Alto Adige, Umbria e Sardegna

24/11 Toscana

25/11 Puglia

26/11 Piemonte

27/11 Sicilia

30/11 Emilia Romagna

01/12 Veneto

02/12 Lazio (Persone fisiche)

03/12 Lazio (Societa’)

04/12 Campania (Persone Fisiche)

09/12 Campania (Societa’)

10/12 Lombardia (Persone Fisiche)

11/12 Lombardia (Societa’)

Per quanto riguarda le modalità con le quali saranno soddisfatte le richieste di rimborso, sarà data precedenza a quelle relative ai periodi d’imposta più remoti, con priorità secondo l’ordine di presentazione, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa stanziati. In caso di insufficienza dei fondi, i rimborsi relativi al periodo d’imposta che non potranno essere interamente pagati saranno erogati proporzionalmente rispetto all’ammontare complessivo dei rimborsi stessi.

Preleva il modello e le istruzioni ufficiali per il rimborso Rimborso per deudicibilità IRAP anni pregressi

Le associazioni e la scadenza del 30 ottobre 2009

settembre 23rd, 2009

Entro il 30 ottobre, o comunque entro 60 giorni dalla costituzione se tale termine scade successivamente, gli enti associativi debbono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate una comunicazione delle notizie rilevanti al fine di conservare alcune agevolazioni fiscali.

associazione

L’obbligo di trasmissione del predetto modello di comunicazione riguarda gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che si avvalgono di una o più delle disposizioni in materia di decommercializzazione dei proventi di cui agli artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72.

Tra i soggetti obbligati sono ricompresi i consorzi e le associazioni di qualsiasi tipo, incluse, oltre alle associazioni culturali, assistenziali, di promozione sociale, sportive dilettantistiche, anche
le associazioni sindacali e politiche.

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione le associazioni e organizzazioni di volontariato di cui alla Legge n. 266/91, che svolgono attività commerciali rientranti in quelle marginali;  le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime forfetario ex Legge n. 398/91; gli enti associativi dilettantistici iscritti al CONI che non svolgono attività commerciali.

730/2009 integrativo: termini di presentazione

agosto 31st, 2009

Facciamo chiarezza sui termini di presentazione del modello 730 integrativo da presentare a seguito di errori ed inesattezze riportate nel modello 730 gia’ trasmesso.

modello-730-integrativo

Innanzi tutto c’e’ da sottolineare che comunqe il 730 non puo’ essere utilizzato quando a seguito dei nuovi elementi scaturisca un minor credito o un maggior debito d’imposta. In questi casi sussiste comunque l’obbligo di integrare i dati dell’originario modello 730 ma presentando un modello Unico PF (Persone Fisiche).

I casi in cui puo’ essere presentato il modello 730 integrativo e relative scadenze sono le seguenti:

-entro il 18 ottobre 2009 per errori inerenti esclusivamente i dati del sostituto d’imposta (datore di lavoro) che avrebbe dovuto effettuare il conguaglio;

-entro il 26 ottobre 2009 per errori ed omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito (o anche un’imposta uguale). La dichiarazione integrativa non sospende le operazioni di conguaglio e gli acconti. In questo caso e’ anche possibile effettuare correzioni inerenti i dati del sostituto d’imposta.

In tutti i casi in cui si modifichi il sostituto d’imposta il modello 730 integrativo deve essere ripresentato dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza fiscale per la presentazione originaria.

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