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La sentenza della Cassazione sui Forum
maggio 2nd, 2009Qui il testo completo della sentenza.
Qui il testo completo della sentenza.
Abbiamo già parlato dell’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata qui.
L’introduzione dell’obbligo è stato previsto in modo differenziato a seconda dei soggetti interessati ed in particolare:

Le società di nuova costituzione devono indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese, pena la mancata iscrizione.
Abbiamo già detto che la PEC ha la stessa validità di una raccomandata A/R spedita in modo tradizionale in forma cartacea. Tuttavia affinché all’invio dei documenti mediante tale modalità sia riconosciuto valore legale è necessario che sia il mittente sia il destinatario del messaggio siano titolari di una casella di posta elettronica certificata.
È molto importante sottolineare che il messaggio inviato tramite PEC si considera ricevuto dal destinatario nel momento in cui lo stesso messaggio è messo a disposizione nella casella di posta, a prescindere dalla conferma di avvenuta ricezione. Ciò se è un vantaggio quando spediamo un messaggio, impone una maggiore attenzione ai messaggi ricevuti, in quanto è da tale momento che decorrono eventuali termini legali.
Per coloro che inviamo molte raccomandate può essere conveniente richiedere un indirizzo di posta elettronica certificata fin da subito, in quanto il costo annuale è paragonabile a quello di alcune raccomandate postali. Inoltre va considerato che saranno sempre più i soggetti dotati di casella PEC e pertanto tale mezzo potrà essere utilizzato sempre più assiduamente.
Tutti gli indirizzi di posta elettronica certificata delle società saranno reperibili presso il Registro delle imprese, quelli dei professionisti presso il proprio albo/ordine e per la pubblica amministrazione presso il CNIPA (Centro Nazionale per Informatica nella Pubblica Amministrazione).
Avevamo parlato del nuovo formato elettronico per il deposito del bilancio presso il registro delle imprese qui, indicando come data di riferimento della decorrenza del nuovo formato pdf/A il bilancio chiuso al 31/12/2008.

E invece …
Il nuovo formato dovrà essere utilizzato per prime dalle società di capitali con esercizio a cavallo d’anno ai fini della presentazione del bilancio dell’esercizio in corso al 31/03/2008 chiuso successivamente al 16/02/2009.
Questo nella sostanza significa che il nuovo obbligo riguarderà la maggior parte delle società per i bilanci chiusi al 31/12/2009.