agosto 17th, 2010 di luca77
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Autotrasportatori, al via al credito d’imposta sulla tassa automobilistica
Con provvedimento pubblicato 16/08/10 e’ stata stabilita la misura del bonus spettante sull’importo delle tasse automobilistiche pagate nel 2010. Precisamente e’ stato previsto uno sconto nelle seguenti misure:
- il 38,5% per i veicoli di massa compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate
- il 77% per i veicoli di massa superiore
Il credito d’imposta non e’ rimborsabile ed e’ usufruibile esclusivamente in compensazione in F24 utilizzando il codice tributo 6829, da indicare nella sezione Erario, ed indicando come anno di riferimento il 2010.
Attenzione: prima di utilizzare il credito e’ necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio utilizzando il modello allegato al provvedimento (vedi sotto), da inviare a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno all’Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara, Via Rio Sparto, 21, 65129 Pescara.
I beneficiari dovranno poi indicare l’importo a credito usufruito nel quadro apposito della dichiarazione dei redditi relativa al 2010.
L’importo a credito non concorre alla formazione del reddito d’impresa ne’ del valore della produzione ai fini Irap.
Provvedimento del 13/08/2010 – pdf – Determinazione della misura del credito d’imposta a fronte del pagamento della tassa automobilistica per l’anno 2010
Modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 2010 – pdf
Risoluzione n° 81 del 16/08/10 – pdf - Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, attraverso il modello F24, del credito d’imposta corrispondente a una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2010
agosto 10th, 2010 di Giovanna
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Con la manovra correttiva sono state confermate le disposizioni sul divieto di compensare crediti in presenza di somme iscritte a ruolo.

Dal 01/07/2011 è vietata la compensazione di imposte erariali fino a concorrenza degli importi a debito per i quali sia scaduto il termine di pagamento se superiori a E. 1.500,00.
Sono previste sanzioni del 50% del debito iscritto a ruolo, e fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato, in caso di inosservanza del divieto. La sanzione tuttavia non può essere superiore al 50% dell’importo indebitamente compensato ne’ può essere applicata fino a quando sull’iscrizione a ruolo penda una contestazione giudiziale o amministrativa.
10/08/10
agosto 9th, 2010 di Luca Pacini
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Con la manovra estiva sono state inasprite le sanzioni penali in materia fiscale.
La legge 122 del 2010 all’articolo 29 comma quattro ha ora previsto la pena della reclusione da uno a sei anni nel caso in cui si sottragga al fisco, tra imposte, interessi e sanzioni, un importo superiore a euro 200.000, pena che la legge contempla invece da sei mesi a quattro anni per importi da euro 50.000 a 200.000.

La norma sopra menzionata e’ riferibile sia a quei soggetti che evadono le imposte non dichiarando i redditi al fisco o che li dichiarano in misura ridotta e che sono oggetto di accertamento, sia a quei soggetti che pur presentando regolarmente le dichiarazioni dei redditi e Iva non effettuano poi il versamento delle imposte e mettono in atto dei comportamenti per rendere inutile l’esecuzione forzosa.
Riepilogando:
|
Importo evaso (per imposte, sanzioni e interessi)
|
Sanzione |
| Inferiore ad E. 50,000 |
No penale |
| Da E. 50,000 a E. 200,000 |
Reclusione
da 6 mesi a 4 anni |
| Oltre E. 200,000 |
Reclusione
da 1 a 6 anni |
Da notare che l’inasprimento delle pene ha come riflesso l’attivazione procedure investigative più importanti quali ad esempio le intercettazioni ambientali e telefoniche.
09/08/10