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730/2010 e Unico: scadenze e novita’

marzo 9th, 2010

Come tutti gli anni, con l’avvicinarsi del termine per la presentazione del modello 730 o per il pagamento delle imposte per  le persone che invece compilano il modello Unico, riepilogo le principali novita’.

Calendario dichiarazioni 2010730

Il termine previsto per la consegna al Caf o professionista del modello 730 e’ il 31 maggio, mentre e’ il 30 aprile se il modello e’ presentato al datore di lavoro. Per il modello Unico invece le principali scadenze riguardano il versamento delle imposte che sono state fissate il 16 giugno oppure il 16 luglio con una piccola maggiorazione.

E’ quindi consigliabile predisporre e consegnare quanto prima la documentazione necessaria alla compilazione al proprio consulente fiscale senza aspettare gli ultimi giorni, in modo da avere il tempo di poterla verificare ed eventualmente integrarla.

Vediamo quali sono le novità rispetto all’anno fiscale precedente:

Redditi da fabbricati: sono state introdotti nuovi codici per segnalare alcune situazioni di utilizzo degli immobili.

Oneri e spese: possibilita’ di detrazione del 20% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, apparecchi televisivi e computer.

Si rinvia per tutto il resto al precedente post relativo ai redditi 2008 ma ancora valido.

E’ inoltre bene ricordarsi che e’ necessario comunicare le variazioni inerenti i familiari, i relativi dati anagrafici e codice fiscale.

In caso di acquisto e/o cessione di terreni e fabbricati è necessario fornire la relativa documentazione (contratto di compravendita e contratto di mutuo).

In occasione della consegna dei documenti al consulente ricordarsi di dare indicazione in merito alla destinazione del 5‰ (associazioni non lucrative, ecc.) e dell’ 8‰ (chiesa ecc.) e copia della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente.

E’ sempre bene avere una situazione aggiornata degli immobili e relativi dati catastali.

08/03/2010

730/2009 integrativo: termini di presentazione

agosto 31st, 2009

Facciamo chiarezza sui termini di presentazione del modello 730 integrativo da presentare a seguito di errori ed inesattezze riportate nel modello 730 gia’ trasmesso.

modello-730-integrativo

Innanzi tutto c’e’ da sottolineare che comunqe il 730 non puo’ essere utilizzato quando a seguito dei nuovi elementi scaturisca un minor credito o un maggior debito d’imposta. In questi casi sussiste comunque l’obbligo di integrare i dati dell’originario modello 730 ma presentando un modello Unico PF (Persone Fisiche).

I casi in cui puo’ essere presentato il modello 730 integrativo e relative scadenze sono le seguenti:

-entro il 18 ottobre 2009 per errori inerenti esclusivamente i dati del sostituto d’imposta (datore di lavoro) che avrebbe dovuto effettuare il conguaglio;

-entro il 26 ottobre 2009 per errori ed omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito (o anche un’imposta uguale). La dichiarazione integrativa non sospende le operazioni di conguaglio e gli acconti. In questo caso e’ anche possibile effettuare correzioni inerenti i dati del sostituto d’imposta.

In tutti i casi in cui si modifichi il sostituto d’imposta il modello 730 integrativo deve essere ripresentato dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza fiscale per la presentazione originaria.

Deducibilità contributi previdenziali versati per coniuge defunto

maggio 1st, 2009

Con la risoluzione n. 114/E del 2009, l’Agenzia dell Entrate ha chiarito, a seguito di istanza di parte, che i contributi previdenziali dovuti dal coniuge defunto possono essere portati in deduzione nella dichiarazione dei redditi del coniuge superstite che ha provveduto al versamento per ottenere la pensione di reversibilità.

reversibilita

Per far questo, dato che il documento che ne attesta il versamento è intestato al defunto, la circostanza che l’onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite dovrà risultare dalle ricevute relative ai pagamenti effettuati.

Nel caso esaminato, il contribuente avendo provveduto, in qualità di erede e di soggetto beneficiario del trattamento pensionistico, al pagamento dei contributi previdenziali dovuti dal coniuge defunto, in mancanza dei quali non sarebbe stata erogata la pensione di reversibilità, deve riconoscersi al coniuge superstite la possibilità di portare in deduzione dal proprio reddito complessivo e nella misura effettivamente sostenuta, detti contributi.

Qui il testo integrale della risoluzione.