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730/2009 integrativo: termini di presentazione

agosto 31st, 2009

Facciamo chiarezza sui termini di presentazione del modello 730 integrativo da presentare a seguito di errori ed inesattezze riportate nel modello 730 gia’ trasmesso.

modello-730-integrativo

Innanzi tutto c’e’ da sottolineare che comunqe il 730 non puo’ essere utilizzato quando a seguito dei nuovi elementi scaturisca un minor credito o un maggior debito d’imposta. In questi casi sussiste comunque l’obbligo di integrare i dati dell’originario modello 730 ma presentando un modello Unico PF (Persone Fisiche).

I casi in cui puo’ essere presentato il modello 730 integrativo e relative scadenze sono le seguenti:

-entro il 18 ottobre 2009 per errori inerenti esclusivamente i dati del sostituto d’imposta (datore di lavoro) che avrebbe dovuto effettuare il conguaglio;

-entro il 26 ottobre 2009 per errori ed omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito (o anche un’imposta uguale). La dichiarazione integrativa non sospende le operazioni di conguaglio e gli acconti. In questo caso e’ anche possibile effettuare correzioni inerenti i dati del sostituto d’imposta.

In tutti i casi in cui si modifichi il sostituto d’imposta il modello 730 integrativo deve essere ripresentato dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza fiscale per la presentazione originaria.

Deducibilità contributi previdenziali versati per coniuge defunto

maggio 1st, 2009

Con la risoluzione n. 114/E del 2009, l’Agenzia dell Entrate ha chiarito, a seguito di istanza di parte, che i contributi previdenziali dovuti dal coniuge defunto possono essere portati in deduzione nella dichiarazione dei redditi del coniuge superstite che ha provveduto al versamento per ottenere la pensione di reversibilità.

reversibilita

Per far questo, dato che il documento che ne attesta il versamento è intestato al defunto, la circostanza che l’onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite dovrà risultare dalle ricevute relative ai pagamenti effettuati.

Nel caso esaminato, il contribuente avendo provveduto, in qualità di erede e di soggetto beneficiario del trattamento pensionistico, al pagamento dei contributi previdenziali dovuti dal coniuge defunto, in mancanza dei quali non sarebbe stata erogata la pensione di reversibilità, deve riconoscersi al coniuge superstite la possibilità di portare in deduzione dal proprio reddito complessivo e nella misura effettivamente sostenuta, detti contributi.

Qui il testo integrale della risoluzione.

CHIARIMENTI DETRAZIONE SCONTRINI E SPESE AGGIORNAMENTO DOCENTI

aprile 24th, 2009

Con la circolare ministeriale 18 del 2009 vengono forniti alcuni chiarimenti in merito agli scontrini per acquisto farmaci e sulle spese di aggiornamento dei docenti.

scontrinoparlante

Scontrini per acquisto farmaci

Per poter detrarre le spese mediche viene confermata la necessità della fattura o dello scontrino parlante cioè dello scontrino che riporti indicato il codice fiscale del contribuente.

Autoaggiornamento docenti

Come è noto i docenti possono detrarre le spese, fino all’importo massimo di E. 500,00, sostenute per autoaggiornamento e formazione. Con la circolare citata vengono incluse tra tali spese quelle che secondo l’accezione comune favoriscono lo sviluppo della professionalità, quali libri, riviste, software didattici, corsi e seminari di aggiornamento.

Condizione per poterne fruire è il possesso di documentazione fiscalmente valida, fattura o ricevuta fiscale, dalla quale risulti la tipologia del servizio o bene e la qualifica di docente di scuole di ogni ordine e grado anche non di ruolo ma comunque con incarico annuale.