Facciamo chiarezza sui termini di presentazione del modello 730 integrativo da presentare a seguito di errori ed inesattezze riportate nel modello 730 gia’ trasmesso.
Innanzi tutto c’e’ da sottolineare che comunqe il 730 non puo’ essere utilizzato quando a seguito dei nuovi elementi scaturisca un minor credito o un maggior debito d’imposta. In questi casi sussiste comunque l’obbligo di integrare i dati dell’originario modello 730 ma presentando un modello Unico PF (Persone Fisiche).
I casi in cui puo’ essere presentato il modello 730 integrativo e relative scadenze sono le seguenti:
-entro il 18 ottobre 2009 per errori inerenti esclusivamente i dati del sostituto d’imposta (datore di lavoro) che avrebbe dovuto effettuare il conguaglio;
-entro il 26 ottobre 2009 per errori ed omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito (o anche un’imposta uguale). La dichiarazione integrativa non sospende le operazioni di conguaglio e gli acconti. In questo caso e’ anche possibile effettuare correzioni inerenti i dati del sostituto d’imposta.
In tutti i casi in cui si modifichi il sostituto d’imposta il modello 730 integrativo deve essere ripresentato dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza fiscale per la presentazione originaria.








