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Deducibilità contributi previdenziali versati per coniuge defunto

maggio 1st, 2009

Con la risoluzione n. 114/E del 2009, l’Agenzia dell Entrate ha chiarito, a seguito di istanza di parte, che i contributi previdenziali dovuti dal coniuge defunto possono essere portati in deduzione nella dichiarazione dei redditi del coniuge superstite che ha provveduto al versamento per ottenere la pensione di reversibilità.

reversibilita

Per far questo, dato che il documento che ne attesta il versamento è intestato al defunto, la circostanza che l’onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite dovrà risultare dalle ricevute relative ai pagamenti effettuati.

Nel caso esaminato, il contribuente avendo provveduto, in qualità di erede e di soggetto beneficiario del trattamento pensionistico, al pagamento dei contributi previdenziali dovuti dal coniuge defunto, in mancanza dei quali non sarebbe stata erogata la pensione di reversibilità, deve riconoscersi al coniuge superstite la possibilità di portare in deduzione dal proprio reddito complessivo e nella misura effettivamente sostenuta, detti contributi.

Qui il testo integrale della risoluzione.

CHIARIMENTI DETRAZIONE SCONTRINI E SPESE AGGIORNAMENTO DOCENTI

aprile 24th, 2009

Con la circolare ministeriale 18 del 2009 vengono forniti alcuni chiarimenti in merito agli scontrini per acquisto farmaci e sulle spese di aggiornamento dei docenti.

scontrinoparlante

Scontrini per acquisto farmaci

Per poter detrarre le spese mediche viene confermata la necessità della fattura o dello scontrino parlante cioè dello scontrino che riporti indicato il codice fiscale del contribuente.

Autoaggiornamento docenti

Come è noto i docenti possono detrarre le spese, fino all’importo massimo di E. 500,00, sostenute per autoaggiornamento e formazione. Con la circolare citata vengono incluse tra tali spese quelle che secondo l’accezione comune favoriscono lo sviluppo della professionalità, quali libri, riviste, software didattici, corsi e seminari di aggiornamento.

Condizione per poterne fruire è il possesso di documentazione fiscalmente valida, fattura o ricevuta fiscale, dalla quale risulti la tipologia del servizio o bene e la qualifica di docente di scuole di ogni ordine e grado anche non di ruolo ma comunque con incarico annuale.

DETRAZIONE MEDIAZIONE PER ACQUISTO ABITAZIONE

aprile 23rd, 2009

Già dal 2007 è possibile detrarre dall’Irpef  il compenso pagato all’agenzia immobiliare quale mediazione corrisposta all’agenzia immobiliare per l’acquisto della casa da adibire ad abitazione principale, con il limite di E. 1.000,00 per annualità.

mediazione

Con la risoluzione 26 del 30/01/09 tale beneficio viene esteso anche all’ipotesi in cui il compenso all’agenzia immobiliare venga pagato in sede di  preliminare compravendita, il c.d. compromesso. E’ quindi un’estensione a favore del contribuente che potrà portare in detrazione delle spese anche se non ha ancora effettuato il rogito notarile.

Condizione perchè il beneficio possa essere usufruito è che il contratto preliminare sia stato registrato.

Il beneficio viene meno nel caso in cui non si concluda l’acquisto dell’immobile e che quindi non venga adibito ad abitazione principale.

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