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Finanziaria 2011 e aumento delle sanzioni per ravvedimento operoso e altri strumenti deflattivi di contenzioso fiscale

gennaio 11th, 2011

Con la finanziaria 2011 si e’ assistito ad una (piccola) inversione di tendenza con l’aumento delle sanzioni per ravvedimento operoso e per altri strumenti cosiddetti deflattivi del contenzioso tributario, come l’accertamento con adesione.

morsa

Per il ravvedimento operoso le sanzioni aumentano da 1/12 del minimo, ovvero il 2,5%, se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni e 1/10, ovvero il 3%, se oltre 30 gg a, rispettivamente 1/10 (3%) e 1/8 (3,75%). Se la ragione di questo aumento sia, come si e’ letto sulla stampa, un modo per disincentivare le imprese a “finanziarsi con le imposte” credo che lo Stato ottenga ben pochi risultati da questi minimi aumenti di sanzioni.

Nello schema che segue sono riportati i cambiamenti e la decorrenza delle variazioni di cui si parla:

Vecchia sanzione Nuova sanzione Decorrenza
Ravvedimento operoso

(art. 13, D.Lgs. n. 472/97)

1/12 e 1/10 del minimo 1/10 e 1/8 del

minimo

Violazioni commesse dal 01/02/2011
Adesione a inviti al contraddittorio e pvc (artt. 5, co. 1-bis, e 5- bis, DLgs. n. 218/97) 1/8 del minimo 1/6 del minimo Atti definibili emessi dal 01/02/2011
Accertamento con adesione

(artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 218/97)

1/4 del minimo 1/3 del minimo Atti definibili emessi dal 01/02/2011
Definizione agevolata delle sanzioni

(artt. 16 e 17, D.Lgs. n. 472/97)

1/4 dell’irrogato 1/3 dell’irrogato Atti emessi dal 01/02/2011
Acquiescenza accertamento

(art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 218/97)

1/4 dell’irrogato 1/3 dell’irrogato Atti definibili emessi dal 01/02/2011
Acquiescenza accertamento, non preceduto da invito a comparire, né pvc definibile (art. 15, co. 2-bis, D.Lgs. n. 218/97) 1/8 dell’irrogato 1/6 dell’irrogato Atti definibili emessi dal 01/02/2011
Conciliazione giudiziale

(art. 48, D.Lgs. n. 546/92)

1/3 sanzioni

dovute sul

concordato”

40% sanzioni

dovute sul

concordato”

Violazioni commesse dal 01/02/2011
Presentazione della dichiarazione dei redditi entro 90 gg dalla scadenza 1/12 del minimo 1/10 del minimo Violazioni commesse dal 01/02/2011

Vecchia sanzione

Nuova sanzione

Decorrenza

Ravvedimento operoso

(art. 13, D.Lgs. n. 472/97)

1/12 e 1/10 del

minimo

1/10 e 1/8 del

minimo

Violazioni commesse dal 01/02/2011

Adesione a inviti al contraddittorio e pvc (artt. 5, co. 1-bis, e 5- bis, DLgs. n. 218/97)

1/8 del minimo

1/6 del minimo

Atti definibili emessi dal 01/02/2011

Accertamento con adesione

(artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 218/97)

1/4 del minimo

1/3 del minimo

Atti definibili emessi dal 01/02/2011

Definizione agevolata delle sanzioni

(artt. 16 e 17, D.Lgs. n. 472/97)

1/4 dell’irrogato

1/3 dell’irrogato

Atti emessi dal 01/02/2011

Acquiescenza accertamento

(art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 218/97)

1/4 dell’irrogato

1/3 dell’irrogato

Atti definibili emessi dal 01/02/2011

Acquiescenza accertamento, non preceduto da invito a comparire, né pvc definibile (art. 15, co. 2-bis, D.Lgs. n. 218/97)

1/8 dell’irrogato

1/6 dell’irrogato

Atti definibili emessi dal 01/02/2011

Conciliazione giudiziale

(art. 48, D.Lgs. n. 546/92)

1/3 sanzioni

dovute sul

concordato”

40% sanzioni

dovute sul

concordato”

Violazioni commesse dal 01/02/2011

Isee chiama redditometro

novembre 22nd, 2010

fisco_estate

Il modello Isee viene presentato per richiedere prestazioni agevolate sulla base delle proprie capacita’ reddituali e patrimoniali. Ma d’ora innanzi e’ bene stare attenti ancor piu’ di prima, in quanto chi beneficia di agevolazioni sulla base dell’Isee sara’ sottoposto a verifiche con il nuovo redditometro.

Il  rischio quindi non sara’ solo quello di vedersi negare la prestazione, bensi’ essere sottoposti ad un accertamento fiscale.

Il redditometro infatti e’ applicabile a tutte e persone, anche quelle non titolari di partita Iva, a cui tutti possono essere sottoposti per far emergere base imponibile, e che si affianca agli studi di settore e al tutoraggio delle grandi imprese.

Condono Iva a rischio controlli

novembre 15th, 2010

Potrebbero essere sottoposti ad accertamenti circa 1 milioni di contribuenti che hanno beneficiato del condono Iva che fu previsto con la Legge finanziaria del 2003.

L’amministrazione finanziaria infatti sta procedendo con accertamenti sulla base della sentenza della Corte UE che ha dichiarato illegittimo il condono e per effetto dell’allungamento dei termini per gli accertamenti previsto dal Decreto Bersani del 2006.

In sostanza lo Stato Italiano non avrebbe potuto disporre dell’imposta sul valore aggiunto, l’imposta piu’ armonizzata a livello comunitario, e cosi’, con la norma del 2006 che ha previsto il raddoppio dei termini per i controlli in caso di invio di una notizia di reato in Procura, tutto puo’ essere rimesso in gioco mentre si sta svolgendo la partita.

Nei casi in cui si ha motivo di ritenere che siano stati sottratti al fisco oltre 100 mila Euro, il condono rischierebbe di essere semplicemente un’autodenuncia.

E’ attesa sull’argomento la pronuncia della Corte costituzionale, su istanza della commissione tributaria di Napoli, a dover chiarire se il raddoppio del termine possa avvenire solo se gli ordinari termini di decadenza siano ancora aperti.

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