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Fisco: sanzioni penali piu’ pesanti con la manovra estiva

agosto 9th, 2010

Con la manovra estiva sono state inasprite le sanzioni penali in materia fiscale.

La legge 122 del 2010 all’articolo 29 comma quattro ha ora previsto la pena  della reclusione da uno a sei anni nel caso in cui si sottragga al fisco, tra imposte, interessi e sanzioni, un importo superiore a euro 200.000, pena che la legge contempla invece da sei mesi a quattro anni per importi da euro 50.000 a 200.000.

poliziotto

La norma sopra menzionata e’ riferibile sia a quei soggetti che evadono le imposte non dichiarando i redditi al fisco o che li dichiarano in misura ridotta e che sono oggetto di accertamento, sia a quei soggetti che pur presentando regolarmente le dichiarazioni dei redditi e Iva non effettuano poi il versamento delle imposte e mettono in atto dei comportamenti per rendere inutile l’esecuzione forzosa.

Riepilogando:

Importo evaso (per imposte, sanzioni e interessi)

Sanzione
Inferiore ad E. 50,000 No penale
Da E. 50,000 a E. 200,000 Reclusione

da 6 mesi a 4 anni

Oltre E. 200,000 Reclusione

da 1 a 6 anni

Da notare che l’inasprimento delle pene ha come riflesso l’attivazione procedure investigative più importanti quali ad esempio le intercettazioni ambientali e telefoniche.

09/08/10

Redditometro su misura

giugno 4th, 2010

In fase di studio un redditometro su base familiare e territoriale

informazioni

Il redditometro, ovvero quello strumento gia’ utilizzato dall’amministrazione finanziaria per rilevare i redditi delle  persone fisiche e’ in manutenzione.

Dalle prime prove sarebbero quasi 100.000 le posizioni a rischio, di cui il 15%  lavoratori dipendenti, 25% imprenditori e 48% lavoratori autonomi.

Sotto stretta osservazione i pagamenti per le abitazioni (ristrutturazioni e rate dei mutui), autoveicoli, crociere o iscrizione a circoli sportivi e a scuole private, movimenti di capitali e assicurazioni.

Come si capisce bene quasi tutte le informazioni sono gia’ in possesso dell’anagrafe tributaria o in quanto comunicate direttamente dal contribuente (la detrazione del 36%) o comunicate dalle banche e dalle assicurazioni. Quindi bastera’ rimettere insieme questi dati per evidenziare i contribuenti a rischio.

Ma la novita’ del nuovo redditometro e’ che per individuare una capacita’ contributiva piu’ attendibile sara’ maggiormente tagliato a misura del contribuente sottoposto a controllo in quanto verra’ tenuto conto della situazione complessiva del nucleo familiare e del luogo dove abita.

Possibile in ogni caso la prova contraria, quale un’eredita’, vincite al casino’ o al lotto, una donazione ecc..

01/06/2010

Mancata rilevazione interessi su crediti commerciali

maggio 25th, 2010

Secondo la Cassazione un comportamento non conforme ai canoni tradizionali dell’attività d’impresa e’ sintomatico di evasione

sole grigio

L’accertamento induttivo nei confronti di un’azienda che, pur vantando dei crediti nei confronti di clienti, non ha iscritto i relativi interessi in bilancio e’  legittimo e deve essere il contribuente a dar prova dei motivi di un comportamento antieconomico.

Questo secondo quanto sancito dalla Cassazione con sentenza n. 9469 del 2010, in accoglimento del ricorso prodotto dall’Amministrazione finanziaria.

La Suprema corte ha precisato a chi spetta l’onere della prova anche con la concomitante sentenza n. 9476/2010 con la quale affronta, invece, la spinosa questione dell’onere probatorio in tema di fatture ritenute false.

Mancata contabilizzazione degli interessi

La Corte di Cassazione rileva la natura antieconomica derivante dalla mancata contabilizzazione e percezione degli interessi sui crediti vantati verso propri clienti, argomentando che

  • il credito sorto sulla base di un rapporto commerciale viene qualificato come capitali dati a mutuo
  • il mutuo e’ per sua natura, produttivo di interessi
  • gli interessi devono trovare posto nel conto economico

La conclusione e’ quindi che se gli interessi non sono stati rilevati in bilancio significa che vi e’ stata evasione tributaria.

L’eventuale mancato incasso degli interessi deve essere dimostrato dal contribuente e non provato dal Fisco.

Se è vero, infatti, che in tema di accertamento delle imposte sui redditi spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria, fornendo quindi prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori dell’esistenza di un maggiore imponibile, e’ altrettanto vero, pero’, che il contribuente, il quale intenda contestare la capacita’ dimostrativa di quei fatti, oppure sostenere l’esistenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve a sua volta dimostrare gli elementi sui quali le sue eccezioni si fondano.

L’articolo 39, comma 2, lettera d), del Dpr 600/1973 legittima l’accertamento induttivo quando la contabilità risulta inattendibile per effetto di irregolarità gravi, numerose e ripetute, così individuate:

- omissioni e false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del comma 1, dello stesso articolo

- irregolarità formali risultanti dal verbale di ispezione.

La formulazione della lettera d) prevede, quindi, sia un requisito di natura sostanziale (omissioni, false o inesatte indicazioni riscontrate nella contabilità), sia un requisito di natura formale (irregolarità formali).

Con la citata sentenza la Cassazione ritiene condivisibili le censure dell’Amministrazione inerenti la natura antieconomica dell’omessa percezione degli interessi con i correlati riflessi sull’onere della prova rilevando che nonostante l’attendibilità formale della contabilità, si e’ in presenza di un comportamento manifestamente antieconomico della società e, quindi, correttamente l’ufficio poteva operare la rettifica della dichiarazione.
Tale principio è sedimentato da reiterati interventi uniformi di legittimità (tra le altre, sentenze nn. 11645/2001, 7487/2002, 18857/2007, 24532/2007), ove viene affermato che l’articolo 39, comma 1, lettera d), del Dpr 600/1973, “consente l’accertamento induttivo del reddito, pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette, qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente ed essenzialmente inattendibile, in quanto confliggente con regole fondamentali di ragionevolezza“. In tali casi, è quindi consentito all’ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente (Cassazione, sentenza n. 6337/2002).

Inoltre dovrebbe considerarsi irrilevante la possibile asserzione secondo cui l’omessa contabilizzazione di interessi attivi e passivi non determinerebbe sottrazione di materiale imponibile, quando la Corte ha invece più volte affermato che i principi attinenti alla regolare registrazione di entrate e uscite debbono essere rigorosamente rispettati e il Fisco è legittimato a disconoscere ogni irregolarità, depennando una spesa conteggiata in annualità diversa rispetto a quella di pertinenza.

25/05/2010