Con le recenti sentenze n. 12956 del 04/06/2009 e n. 13915 del 15/06/2009 la Corte di Cassazione ha affermato che non si puo’ procedere all’accertamento analitico-induttivo, basato su presunzioni semplici, ancorché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza nei confronti dei contribuenti che risultino congrui (e coerenti).

Cio’ si va ad aggiungere al c.d. “premio di congruità” previsto dall’art. 10, comma 4-bis, Legge n. 146/98, secondo il quale nei confronti dei soggetti congrui anche a seguito di adeguamento, si possa procedere all’accertamento analitico-induttivo ai sensi dell’art. 39, soltanto se le attività non dichiarate (con un massimo di € 50.000) risultino superiori al 40% dei ricavi dichiarati. Inoltre al verificarsi di tale ipotesi, in caso di rettifica, l’Ufficio deve motivare l’atto evidenziando le ragioni che lo hanno indotto a disattendere le risultanze degli studi di settore.
Da notare che la rettifica da parte dell’Ufficio sulla base del citato art. 39 è altresì possibile, oltre che in caso di superamento del citato limite del 40%, anche qualora siano state commesse violazioni di omessa o infedele indicazione in dichiarazione dei dati riguardanti gli studi di settore.










